Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9143 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
Avv. Acc. IRPEF 2006 e 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18556/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE ,
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO -SEZIONE STACCATA DI PESCARA n. 89/07/2017, depositata in data 31 gennaio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 28 luglio 2011 il sig. NOME COGNOME riceveva notifica di tre avvisi di accertamento ai fini IRPEF, nn.
CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE e CODICE_FISCALE, rispettivamente per gli anni d’imposta 200 6, 2007 e 2008. L’ RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato e accertando un maggior reddito di € 52.108,00 per l’anno 2006, di €86.891,00 per l’anno 2007 e di € 86.550,45 per l’anno 2008 ; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: acquisto di un immobile, di una moto e di quote sociali.
Avverso gli avvisi di accertamento il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE, previa riunione, con sentenza n. 347/01/2012, accoglieva i ricorsi riuniti del contribuente, annullando gli avvisi di accertamento impugnati.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo, dichiarando di rideterminare il maggior reddito per il 2006 e il 2007, rispettivamente, in € 24.098,86 e € 23.246,25, e di aver proceduto all’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 2008 ; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 306/10/2014, la RAGIONE_SOCIALEt.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, confermando la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, l’ RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione ed il contribuente resisteva con controricorso, eccependo l’infondatezza dei motivi di ricorso.
La Corte di Cassazione -Sezione Tributaria, con ordinanza n. 34562016, accoglieva il ricorso dell’Ufficio, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
Il contribuente, a seguito della suddetta statuizione, provvedeva a riassumere il processo dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo, la quale, dunque, con sentenza n. 89/07/2017, depositata in data 31 gennaio 201 7, accoglieva il gravame dell’Ufficio, rideterminando il maggior reddito per il 2006 e il 2007, rispettivamente, in € 24.098,86 e € 23.246,25, e condannando il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione e di rinvio.
Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 7 marzo 2024 .
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. » il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha affermato che lo stesso ha contestato in maniera del tutto generica gli accertamenti (mancanti di motivazione) con cui l’Ufficio aveva rideterminato, per la seconda volta, i redditi per il 2006 e il 2007, non tenendo conto, quindi, della documentazione fornita dal contribuente (nel corso del giudizio di primo grado) circa la prova che le spese attenzionate erano state sostenute dai suoi famigliari (e che redditi per gli anni 2006 -2007 erano stati dichiarati) e non esplicitando le ragioni alla base dell’accoglimento del gravame dell’ufficio, così come quelle del respingimento RAGIONE_SOCIALE giustificazioni addotte dal contribuente.
Va premesso che in data 21/12/2017, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 3 del del d.l. n. 193/2016 convertito dalla legge n. 225/2016 ed ha allegato la copia della domanda medesima presentata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nonchè copia RAGIONE_SOCIALE quietanze di versamento di tutte le rate.
La documentazione, sebbene sia incompleta e non sia ricollegabile con certezza agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio, evidenzia che il ricorrente non ha più interesse alla decisione del giudizio per cui il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese vanno compensate.
P. Q. M.
Dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024