Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26356 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
Oggetto: Tributi
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 2273 del ruolo generale dell’anno 202 1, proposto
Da
NOME COGNOME, in proprio e quale RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, quale RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore (RAGIONE_SOCIALE) in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2523/17/2020, depositata in data 5 giugno 2020, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1. NOME COGNOME, in proprio e quale RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE nonché NOME COGNOME, quale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore di NOME COGNOME sRAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 15733/40/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti: 1) da COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE, avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Ufficio aveva contestato alla detta società la mancata dichiarazione, per il 2012, di una sopravvenienza attiva pari a euro 272.000,00, determinando un maggior reddito di impresa ai fini Ires, oltre interessi e sanzioni; 2) da RAGIONE_SOCIALE: a) avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Ufficio aveva ripreso a tassazione nei confronti della società, per il 2012, maggiori ricavi ai fini Ires, Irap, e Iva, oltre interessi e sanzioni; b) avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Ufficio aveva contestato l’ omesso versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute d ‘ imposta del 20% sugli utili extracontabili imputabili ai soci titolari di una quota di partecipazione qualificata; 3) da NOME COGNOME avverso
l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Ufficio (stante l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO notificato alla RAGIONE_SOCIALE) aveva recuperato a tassazione, a titolo di reddito da capitale, le somme di denaro non giustificate versate, nel 2012, sul conto corrente intestato a COGNOME NOME, aventi la causale “restituzione finanziamento infruttifero”, presumendo che l’ utile conseguito dalla società, nel 2012, fosse stato distribuito al socio.
In punto di diritto, la CTR ha ‘rigettato’ l’appello, osservando che: 1) il primo motivo di doglianza relativo alla eccepita ‘nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di contraddittorio preventivo’ era inammissibile , ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92, ‘ in quanto con esso gli appellanti non contestavano quanto deciso sul punto dalla CTP ma reiteravano questioni già agitate in primo grado ‘ e disattese con la sentenza impugnata, peraltro pienamente condivisa; 2) il secondo motivo di censura con il quale si deduceva l’i nfondatezza nel merito degli avvisi di accertamento impugnati era infondato non essendo le argomentazioni ad esso sottese idonee ad incidere sul maggior reddito accertato; in ogni caso anche in relazione a tale motivo si rilevava l’ inammissibilità , ai sensi dell’art. 53 cit., ‘ atteso che lo stesso non atteneva ad una critica a quanto esposto in sentenza quanto invece all’accertamento impugnato ‘; le censure esposte sul punto in primo grado apparivano infondate ‘ stante la inattendibilità della documentazione contabile societaria che collideva con quanto emerso dai conti correnti bancari ‘ .
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e per violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 36 del D.lgs. n. 546192 e degli artt. 132 e 276 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost. per avere la CTR, nel rigettare l’appello dei contribuenti: 1) omesso di pronunciare sulle eccezioni e sulle deduzioni spiegate dagli appellanti in ordine
ai punti in contestazione (il giudice di appello “nascondendosi dietro l’art. 53 del D.Lgs. 546192, ometteva di pronunciarsi sulle istanze dell’appellante”); 2) omesso di motivare la sentenza, senza peraltro argomentare alcunché in ordine alla richiesta, formulata anche a verbale nell’udienza di discussione, di nomina di un CTU.
1.1. Il motivo è, in primo luogo, inammissibile perchè censura la sentenza impugnata deducendo il vizio di omesso pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e il vizio di omessa motivazione, che, com’è noto, sono vizi tra di loro eterogenei. Ed invero se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo , censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 22 maggio 2019, n. 13743; Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Sez. 5, Ordinanza n. 10683 del 2024).
1.2.Inoltre, quanto alla denuncia di omessa pronuncia, il motivo, nella sua prospettazione è del tutto generico, per difetto di specificità, laddove eccepisce che il giudice di appello non aveva tenuto conto dei rilievi portati dai ricorrenti negli atti introduttivi del giudizio e poi reitera ti nell’atto di appello e, tuttavia, non trascrive nel ricorso per cassazione lo specifico contenuto dei rilievi, così non consentendo a questa Corte l’esame della fondatezza della censura proposta (Cass., 21 luglio 2006, n. 16572; Cass., 13 luglio 2004, n. 12912). In particolare «affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le
altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività» (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf, da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013; Cass. n. 22766 del 2019; Cass. 28580-2021; Cass 29366 del 2022; v. anche, con riguardo all’onere di autosufficienza nel caso di denuncia di “error in procedendo” Cass. sez. un., n. 20181 del 2019; sez. un. n. 157 del 2020).
1.3. In ogni caso, infondata è la censura di omessa motivazione, in quanto premesso che come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Cass., 20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass. n. 6032 del 2023) -nella specie, la CTR- con una motivazione succinta ma tale da attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. – ha ritenuto sostanzialmente inammissibile l’appello -stante la rilevata inammissibilità, per difetto di specificità, di entrambi i motivi di censura per avere i contribuenti , lungi dall’impugnare quanto statuito sul punto dalla CTP, riproposto, in sede di gravame, le medesime ragioni di doglianza già dedotte con il ricorso introduttivo (‘ con il primo motivo viene eccepita la nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di preventivo contraddittorio. Detto motivo è inammissibile per come proposto giusto il disposto dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92 in quanto con lo stesso gli appellanti non contestano quanto deciso sul punto dalla CTP ma reiterano le questioni già agitate in I grado ‘…. ‘ con il secondo motivo rubricato sotto il titolo infondatezza nel merito degli avvisi di accertamento impugnati … anche in relazione a tale motivo si rileva l’inammissibilità dello stesso in relazione all’art. 53 del d.lgs. n. 546/92 atteso che lo stesso non attiene ad una critica a quanto esposto in sentenza quanto invece all’accertamento impugnato ‘ ), pronunciando anche nel merito ( ad abundantiam ) nel senso della infondatezza degli stessi.
2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, 41 della Carta U.E. dei diritti fondamentali, nonché l’ insufficiente motivazione della sentenza impugnata per avere la CTR rigettato il motivo di censura concernente l’assunto mancato esperimento del contraddittorio endoprocedimentale ritenendo che gli appellanti avessero ‘reiterato questioni già agitate in primo grado’ (sebbene l’appello fosse ‘proprio il mezzo necessario per reiterare le eccezioni già sollevate in primo grado’) e confermando la motivazione della CTP; ciò, in violazione del principio del contraddittorio preventivo (come sancito nella sentenza S.U. n. 24823/2015) da non confondere con il ‘semplice invito a produrre la documentazione’ -impedendo ai contribuenti di potere offrire la c.d. prova di resistenza, tanto più che nella specie, era stata contestata anche l’Iva, quale tributo armonizzato.
3.Con il terzo motivo si denuncia, la violazione o falsa applicazione dell’art. 39 del D.P.R n. 600/73, in relazione ai c.d. “studi di settore” di cui alla L. n. 146/98 e all’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto contraddittoriamente, da un lato, inammissibile il motivo di appello concernente l’assunta infondatezza nel merito degli avvisi di accertamento impugnati e, dall’altro, infondato lo stesso nel merito stante l’inattendibilità della documentazione contabile societaria rapportata a quanto era emerso dai conti correnti bancari; ad avviso dei ricorrenti , l’Amministrazione finanziaria, nel procedere alla revisione della contabilità RAGIONE_SOCIALE società, avrebbe dovuto prendere, quali parametri di riferimento, gli c.d. studi di settore da preferire rispetto a quelli di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 600/73, senza affidare, in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento dei maggiori ricavi dell’ impresa alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza in quanto tale difformità -nella misura in cui non rivestisse livelli di “abnormità ed irragionevolezza” tali da privare la contabilità di ogni attendibilità – era da considerarsi un mero indizio. In particolare, il giudice di appello avrebbe avuto gli strumenti (studi di settore o nomina di un consulente tecnico) per superare le presunzioni – rimaste tali – di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/73. Peraltro, la CTR non si sarebbe pronunciata
sull’accertamento emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e sulla circostanza, eccepita dai ricorrenti, che il socio NOME COGNOME era estraneo alla gestione sociale.
3.1.I motivi secondo e terzo -da trattare congiuntamente per connessione- si profilano inammissibili.
3.2.Nella sentenza impugnata la CTR -con una pronuncia sostanzialmente di inammissibilità dell’appello – ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di gravame – concernenti la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’infondatezza nel merito degli accertamenti impugnati per la ragione assorbente del difetto di specificità (per il primo motivo i n quanto ‘ gli appellanti non contestavano quanto deciso sul punto dalla CTP ma reiteravano le questioni già agitate in primo grado ‘; per il secondo motivo ‘ atteso che lo stesso non atteneva ad una critica a quanto esposto in sentenza quanto, invece, all’accertamento impugnato ‘). Il giudice di appello ha, comunque, statuito anche nel merito ( ad abundantiam ), ritenendo destituite di fondamento entrambe le censure (‘ questioni…disattese con la sentenza impugnata con motivazione che viene peraltro condivisa’; ‘le censure esposte sul punto in primo grado appaiono infondate considerato quanto dedotto dall’Ufficio stante l’inattendibilità della documentazione contabile societaria che collideva con quanto emerso dai conti correnti ‘).
3.3. Nella specie – in disparte i profili di inammissibilità per cumulo, nella formulazione dei motivi, di mezzi di impugnazione eterogenei (per il secondo: ‘violazione di legge’ e di vizio di ‘insufficiente motivazione’ , peraltro inopportunamente evocata, essendo il vizio specifico denunciabile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come riformulato dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L.7 agosto 2012, n. 134, quello per ‘ omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio ‘ ; per il terzo, violazione di legge, motivazione contraddittoria, omessa pronuncia) senza delimitare, nella formulazione unitaria del motivo, in modo netto i vari profili di censura, alcuni dei quali peraltro prospettati senza l’esatta
individuazione del capo di pronuncia impugnata – gli stessi non aggrediscono puntualmente le statuizioni di inammissibilità per asserita violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92, risolvendosi sostanzialmente nella contestazione RAGIONE_SOCIALE statuizioni di merito della CTR; al riguardo, va osservato che, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello il giudice si spoglia della “potestas iudicandi” (al riguardo, Sez. un., n. 24469 del 2013 e, ancora di recente, sez. I, ord. n. 11675 del 2020; Cass. sez. un. 2155/2021) e chiude in maniera definitiva davanti a sé la controversia. Per quanto, poi, la sentenza prosegua con l’esame dei motivi di appello nel merito, tuttavia in quel momento il giudice si era già privato del suo potere-dovere decisorio, e tale esame è, in sostanza, irrilevante. Di conseguenza, in linea con il principio affermato dalla già citata Sez. un., n. 24469 del 2013, i motivi di ricorso in cassazione sul merito trattato nella sentenza devono essere ritenuti inammissibili per difetto di interesse perché relativi ad una parte di sentenza emessa dopo che il giudice si era già spogliato della “potestas iudicandi” (in tal senso, Sez. 6-5, ord. n. 30393 del 2017, sez. 5, n. 20745 del 2019).
4.In conclusione, il ricorso va rigettato.
5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 26 settembre 2024
NOME COGNOME