Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3949 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3949 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME SALVATORE
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23500/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado della RAGIONE_SOCIALE n. 2614/2024 depositata il 02/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
di Agrigento avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 -bis del DPR 600/73 e 54 -bis del DPR 633/72, relativa alle liquidazioni periodiche IVA per l’anno 2018, nonché avverso il ruolo esattoriale n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, deducendo plurimi vizi di notifica, inesistenza del titolo esecutivo e nullità dell’atto.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 270/2023, sul presupposto che fosse stato proposto in virtù di procura soggettivamente inesistente, rilasciata a una società di capitali non abilitata alla difesa nel giudizio tributario ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 546/1992.
Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, deducendo, tra l’altro, travisamento dei fatti, irregolare formazione del contraddittorio, nullità RAGIONE_SOCIALE procure RAGIONE_SOCIALE controparti e illegittimità della cartella e del ruolo.
La Corte regionale, con sentenza n. 2614/3/2024, dichiarava inammissibile l’appello, rilevando la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità ex art. 53 D.lgs. 546/1992 e art. 3, comma 2, c.p.a., poiché l’atto di gravame, articolato in numerosi motivi e sottopunti, non consentiva di individuare con chiarezza le censure mosse alla decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia la società propone ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, articolando otto motivi. Si sono costituiti l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, depositando controricorso e chiedendo il rigetto del ricorso.
È stata formulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. in data 21/02/2025, cui la parte ricorrente ha opposto istanza di decisione il 31/03/2025.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 36, comma 2, D.lgs. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza d’appello ben lascia cogliere la ratio decidendi al fondo della statuizione adottata. La CGT -2, invero, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello in virtù della riscontrata violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/92, avuto riguardo al deficit di specificità dei motivi di impugnazione. La sentenza ben lascia cogliere la propria ratio decidendi . Questa Corte ha incisivamente affermato che ‘ In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori RAGIONE_SOCIALE quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia ‘ (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 7090 del 2022). Nella specie, la soglia del ‘minimo costituzionale’ non è infranta, mirando la doglianza, in realtà, piuttosto a soppiantare una valutazione compiuta dal giudice di merito con una diversa e più appagante valutazione.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 53 D.lgs. 546/1992 e dell’art. 3, comma 2, c.p.a., per erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
In primo luogo, occorre precisare che la CTR non ha affermato che i motivi di appello fossero mancanti, né ha ravvisato un difetto di specificità per assenza RAGIONE_SOCIALE censure: la declaratoria di inammissibilità è stata invece fondata sulla complessiva ‘oscurità’ dell’atto, ritenuto non intellegibile nella sua struttura e nelle sue articolazioni. La Corte territoriale ha dunque operato una valutazione sulla comprensibilità dell’esposizione, non sulla mera presenza formale dei motivi.
Tale distinzione è dirimente, poiché l’onere di specificità dell’appello non richiede soltanto la formulazione di molteplici doglianze, ma impone che esse siano esposte in modo chiaro, ordinato e logicamente coordinato, così da consentire al giudice di coglierne il contenuto effettivo.
La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva (art. 53 D.lgs. 546/1992 e art. 3, comma 2, c.p.a.), evidenziando che l’atto di gravame articolato in numerosi motivi e sottopunti – non consente di comprendere con chiarezza le censure rivolte alla sentenza di primo grado.
In particolare, la CTR ha affermato che « nel caso di specie l’appello (con plurimi motivi, spesso articolati in sottopunti), non consente di comprendere in modo chiaro e completo le censure mosse alla sentenza. I rilievi si ripetono e si sovrappongono in modo da impedire una ricostruzione ordinata e chiara RAGIONE_SOCIALE doglianze (…) L’appello è quindi inammissibile non per la sua estensione, ma per la confusa e oscura esposizione (…) RAGIONE_SOCIALE censure mosse alla sentenza impugnata ».
Tanto premesso sul contenuto della decisione impugnata, va ricordato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo ,
presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura: il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza, indicando puntualmente i fatti processuali posti a base dell’errore dedotto e riportando nel ricorso le parti rilevanti degli atti nella misura necessaria a evidenziare la pretesa specificità del gravame, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello (art. 366 c.p.c.; Cass. n. 24048/2021; Cass. n. 3612/2022).
Nella specie, la società contribuente, nel formulare il motivo, si è limitata ad affermare di avere proposto appello eccependo, ‘ da pag. 3 a 9 di 44’, il ‘Travisamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove (…) Violazione artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione ad error iuris in procedendo ‘, e di avere proseguito con ulteriori 10 motivi ‘ da pag. 9 di 44 a pag. 35 di 44 ‘, cui sarebbero stati aggiunti 12 motivi di riproposizione ex art. 56 D.lgs. 546/1992 ‘ al fine di evitare che potessero essere ritenute abbandonate ‘.
Con ogni evidenza, il ricorso ha tralasciato di precisare, in ossequio al principio di specificità, le ragioni per cui la statuizione del giudice d’appello sarebbe erronea e perché i motivi di gravame fossero invece sufficientemente nitidi e specifici; di tali motivi, inoltre, il ricorrente ha omesso di riportare o riassumere il contenuto nelle parti di rilievo, limitandosi a un rinvio cumulativo alle pagine dell’atto di appello.
Peraltro, il richiamo cumulativo a vaste porzioni dell’atto di appello non consente di cogliere in quale misura la ricorrente abbia inteso confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza, né permette a questa Corte di verificare in concreto se i motivi fossero effettivamente intelligibili. Il fatto stesso che la parte individui le censure unicamente mediante blocchi paginari (‘ da pag. 3 a 9’, ‘da pag. 9 a 35 ‘), conferma l’eterogeneità e la sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE doglianze e rende evidente l’assenza di un percorso argomentativo lineare, coerente e selettivo: elementi tutti valorizzati dalla Corte regionale ai fini della declaratoria di inammissibilità.
Per completezza – e fermo il rilievo preclusivo che precede – va dato atto che anche dall’esame diretto del ricorso in appello emerge un deficit di comprensibilità dell’atto di gravame (44 pagine, con molteplici punti e sottopunti ripetitivi e sovrapposti), coerente con la ratio della decisione impugnata: l’atto non consente di individuare in modo chiaro ed ordinato le censure rivolte al decisum di primo grado.
Neppure l’esame diretto degli atti consente, infatti, di isolare con immediatezza il nucleo critico RAGIONE_SOCIALE doglianze, risultando l’atto di appello privo di una struttura argomentativa che consenta la riconduzione dei motivi a specifici capi della sentenza impugnata.
Tale riscontro conferma la correttezza del giudizio espresso dalla Corte regionale.
Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR è corretta e il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per irregolare formazione del contraddittorio e difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALE controparti, in relazione agli artt. 12 e 18 D.lgs. n. 546/1992 e agli artt. 81, 83, 101 e 115 c.p.c.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 14 e 21 D.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 101 e 106 c.p.c., per omessa notifica dell’atto di intervento dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per irregolare formazione del contraddittorio e vizio di legitimatio ad processum del procuratore speciale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per vizio del contraddittorio stante l’inammissibilità della costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE per omessa produzione della procura notarile.
Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la radicale nullità della procura alle liti di RAGIONE_SOCIALE per omessa produzione e sottoscrizione della stessa, in violazione dello ius postulandi .
Con l’ ottavo motivo di ricorso si lamenta l’inammissibilità della costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE nel secondo grado, per mancata volontaria costituzione nel primo grado e omessa prova della formazione del ruolo impugnato.
Il terzo , il quarto , il quinto , il sesto , il settimo e l’ ottavo motivo di ricorso, si prestano a trattazione unitaria che ne rivela la trasversale inammissibilità.
Essi deducono, sotto diversi profili, vizi di nullità della sentenza per asserita irregolare formazione del contraddittorio e inammissibilità della costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione, prospettando difetto di legittimazione ad agire e a contraddire ex art. 81 c.p.c., vizio di legitimatio ad processum del procuratore speciale, mancanza o radicale nullità della procura alle liti, omessa produzione della procura notarile, violazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché inosservanza dell’art. 14 D.lgs. n. 546/1992.
L’inammissibilità si correla alla vistosa carenza di interesse, venendo in rilievo questioni processuali attinenti alla regolare costituzione dell’Agente della riscossione, rimaste implicitamente assorbite sia in primo grado che in appello dalle pronunce di inammissibilità – rispettivamente – del ricorso introduttivo per difetto di procura ad litem e dell’atto di gravame per difetto di specificità dei motivi.
L’interesse ad agire è deficitario nella misura in cui le censure veicolano questioni non esaminabili, che il giudice di merito ha ritenuto assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale, nella specie relativa alla ravvisata inammissibilità dell’atto di appello. Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale (Cass. n. 23558/2014; Cass. n. 4804/2007).
Nella specie, come afferma la stessa parte ricorrente (pag. 15 del ricorso), la declaratoria di inammissibilità dell’appello ha comportato l’assorbimento dei motivi di impugnazione nel merito, sicché la Corte territoriale non si è pronunciata su di essi.
In tale contesto, va altresì evidenziato che le doglianze formulate nei motivi in esame presuppongono, per loro stessa natura, un accertamento sui profili processuali inerenti alla costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE parti resistenti – profili che la Corte di merito non ha affrontato proprio perché integralmente assorbiti dalla pregiudiziale inammissibilità dell’appello. La parte ricorrente, invece, tenta di riproporre tali questioni come se la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ne avesse omesso la valutazione, mentre il mancato esame è diretta conseguenza dell’assorbimento e, dunque, non è imputabile a un vizio della sentenza impugnata, bensì discende dalla struttura stessa del giudizio tributario d’impugnazione.
Ne deriva che le censure si risolvono, in realtà, nella richiesta di ottenere in sede di legittimità una pronuncia su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio di appello, e che, proprio per tale ragione, non possono essere introdotte per la prima volta dinanzi a questa Corte. L’interesse ad agire difetta non solo perché i motivi risultano assorbiti, ma anche perché la ricorrente sollecita un sindacato incompatibile con la funzione nomofilattica della Corte, in quanto volto a colmare un vuoto decisorio che non deriva da omissione del giudice di merito, bensì dall’operatività dell’assorbimento pregiudiziale, legittimamente operato.
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.
L’art. 380 -bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540) configura uno strumento di agevolazione della definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze
in sede di legittimità̀, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (D.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa. Richiamando, per i casi di conformità̀ tra proposta e decisione finale, l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 -bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità̀ aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 8.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 4.400,00 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2200,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME