Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 46 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 46 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4248/2015 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 3228/2014 depositata il 17/06/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, con cinque motivi, avverso la sentenza della CTR in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso l’estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA dell’importo di euro 11.366,73, avente ad oggetto la tassazione separata del TFR per il periodo di imposta 2005.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che il ricorrente ha depositato in data 31/10/2023 ‘Istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, c. 236, l. 197/2022’, dando atto: i) di avere aderito alla c.d. rottamazione quater con istanza del 2 maggio 2023 prot. NUMERO_CARTA optando per il pagamento dilazionato in 18 rate trimestrali; ii) che in data 28 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al contribuente il provvedimento di accoglimento con relativo piano di rateizzazione (v. doc. 2 allegato all’istanza); ii) che in data 29 ottobre 2023 ha versato la prima rata, come da quietanza di versamento allegata quale doc. 3.
La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l’assunzione da parte del contribuente dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.
Sebbene l’Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. (l’istanza non afferma in modo esplicito la volontà di rinunciare al ricorso e non risulta comunicata all’Avvocatura), la dichiarazione del contribuente dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 30/11/2023.