Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6113 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6113 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20388/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE nonchè RAGIONE_SOCIALE
-intimate- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 1209/2024 depositata il 15/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CGT-1 di Napoli, con la sentenza n. 12641/32/2022, dichiarava l’inammissibilità della impugnazione proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso il sollecito di pagamento emesso da RAGIONE_SOCIALE, quale società mandataria del RAGIONE_SOCIALE, ritenendo non
impugnabile tale atto in quanto non rientrante tra il novero degli atti disciplinati dall’art. 19 d.lgs. 546/1992.
La CGT-2 della Campania, con la sentenza n. 1209/3/2024 depositata in data 15 febbraio 2024 e notificata, rigettava l’appello della società contribuente sul presupposto dell’inammissibilità dell’originario ricorso, per ritenuta tardività rispetto al termine di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, osservando che parte ricorrente non aveva provato che il ricorso fosse stato tempestivamente proposto mediante l’allegazione della notifica dell’atto impugnato.
Contro detta sentenza ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nonchè la società RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo la società ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione, d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 20, 21 e 22, anche in riferimento agli artt. 342 c.p.c. e 329, comma 2, c.p.c.
1.1. Rileva che andava considerato che l’atto ricevuto non riportava alcuna data dalla quale far decorrere il relativo termine di impugnazione, poiché trasmesso a mezzo posta semplice, tramite servizio postale privato, dovendo considerarsi che l’inesisten za giuridica del procedimento notificatorio, poiché mancante degli indefettibili elementi di certezza circa la esatta data di spedizione e soprattutto ricezione dell’atto, implicava il congelamento dei termini processuali di impugnazione, ancorabili solo ad elementi di certezza, quali il timbro datario posto dal gestore del servizio universale postale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, mancante in specie.
Richiama, in tal senso, il principio giurisprudenziale (Cass. 171/2021) per cui la sanatoria della nullità della notificazione di un atto eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale
della data di consegna, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.
Assume, ancora, che la corte di secondo grado aveva errato nel dichiarare inammissibile il ricorso per assenza di documentazione attestante la tempestività del ricorso, profilo da ritenere precluso essendosi formato il giudicato sul punto per omessa impugnazione incidentale della pronuncia, dovendo, in ogni caso, prima ordinare di produrre la documentazione e, solo in caso di inottemperanza, dichiarare l’inammissibilità dell’originario ricorso.
Il ricorso può trovare accoglimento nei termini appresso specificati.
2.1. Occorre premettere che non coglie nel segno la tesi di parte ricorrente secondo cui la questione dell’ammissibilità del ricorso originario sarebbe stata coperta da giudicato (implicito) per omessa impugnazione incidentale della pronuncia di primo che aveva, in sostanza, ritenuto il ricorso ‘tempestivo’ sicché la questione della tempestività del ricorso non poteva essere rimessa in discussione dai giudici di appello.
Orbene in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità – il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio ; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione
più liquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Cass. Sez. U., 29/08/2025, n. 24172, Rv. 675787 01).
E’ stato, invero, condivisibilmente affermato che, in tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest’ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell’atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. (Cass. sez. 5, 30/05/2024, n. 15224, rv. 671407 – 01).
Fatta tale doverosa premessa ed esclusa la formazione dell’eccepito giudicato sulla tempestività del ricorso non oggetto di disamina da parte del primo giudice, va, tuttavia, osservato che la censura coglie nel segno sotto il profilo appresso specificato.
3.1. Ritiene questo Collegio che le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello -i quali hanno rilevato, tout court, l’inammissibilità del ricorso sul presupposto che parte ricorrente non aveva provato che l’impugnazione fosse stato tempestivamente proposta mediante l’allegazione della notifica dell’atto impugnato – risultano adottate in violazione di quanto previsto da ll’art. 22, ultimo comma, d.lgs. 546/1992.
Tale norma dispone che ‘… 2. L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente. 3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente.
Se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente. 4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il
proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. 5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi’.
Orbene, come di recente evidenziato da Cass. 27257/2025, già in precedenza questa Corte, con l’ ordinanza n. 25107 del 10/11/2020, aveva affermato chiaramente che, a seguito delle sentenze Corte Cost. n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002, la ‘chiave di volta’ dell’intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 (in forza del quale ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi), il quale stabilisce una causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilità -che deve intendersi, secondo lettura costituzionalmente orientata, una sorta di extrema ratio -quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali. La decisione richiama sul punto anche Cass. n. 26560 del 17/12/2014, ricordando, poi, come il disposto del citato art. 22, comma 5, rappresenti un vero e proprio obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente (si vedano, anche, Cass. n. 22770 del 23/10/2006; Cass. n. 11435 del 11/05/2018). Del pari, anche con la pronunzia n. 30218 del 2022 (non massimata) in un caso in cui er a stata dichiarata l’inammissibilità per tardività del ricorso proposto nei confronti di un avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale, in quanto in atti non vi era prova della data di notifica dell’atto impugnato, questa Corte h a ricordato che il dovere di controllare la tempestività del ricorso è sì un obbligo del giudice, ma che, con particolare riguardo al processo tributario le relative disposizioni devono essere ‘lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità’, osservando che, erroneamente, la CTR aveva dichiarato
inammissibile il ricorso per assenza di documentazione attestante la tempestività del ricorso originario, ‘laddove avrebbe invece dovuto prima ordinare al ricorrente di produrre la documentazione e solo in caso di inottemperanza dichiarare l’inammissibilit à’.
3.2. Si tratta di principi ai quali questo Collegio intende dare continuità, in quanto coerenti con una lettura adeguata delle regole in tema inammissibilità processuale incombenti sul contribuente.
La pronuncia impugnata va, quindi, cassata con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai sopra principi enunciati, dando corso agli adempimenti di cui all’ art. 22, comma 5, d.lgs. cit. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 13 novembre 2025.
Il Presidente (COGNOME)