Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, sedente in Carini, con avv. NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia, n. 6621/14/22 depositata in data 25 luglio 2022;
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore;
-intimata – udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE il 3 giugno 2013 notificava alla contribuente una cartella per € 54.420,04 inerente a mancato
Duplicazione ricorso
riconoscimento di perdite relative agli anni 2006 e 2007, utilizzate nel 2009 con UNICO 2010. Vinte dalla contribuente le fasi di merito, l’RAGIONE_SOCIALE in data 3 febbraio 2023 depositava ricorso in cassazione; con riferimento a tale ricorso la contribuente resisteva a mezzo di controricorso ritualmente depositato, ed ivi il 5 giugno 2023 depositava istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 186, l. n. 197/2022, cui faceva seguito il 3 luglio 2023 istanza di estinzione. In data 16 settembre 2023, pur con diversi motivi, l’RAGIONE_SOCIALE presentava avverso la medesima sentenza nuovo ricorso, che la cancelleria inseriva nel medesimo fascicolo processuale, ed avverso il quale la contribuente resisteva con nuovo controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Pregiudizialmente occorre verificare l’ammissibilità del ricorso in esame. In proposito deve darsi atti che risulta come in effetti l’RAGIONE_SOCIALE abbia già precedentemente proposto un ricorso avverso la stessa sentenza, per cui con ciò essa ha consumato l’azione d’impugnazione che le era conferita dalla legge. Inoltre deve rimarcarsi come, a seguito dell’istanza di estinzione presentata dalla contribuente, in data 2 ottobre 2023 il Presidente ha dichiarato l’estinzione del processo a mezzo di decreto, per cui la lite risulta ormai definita.
2.Conseguentemente il nuovo ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto dopo che le facoltà d’impugnazione RAGIONE_SOCIALE gravata sentenza erano già state consumate a mezzo del primo ricorso.
3.Nulla per le spese essendo la controversia già stata definita a mezzo dell’indicato decreto presidenziale in relazione alla disciplina condonistica.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Così deciso in Roma, 18 e 19 giugno 2024