Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8399 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8399 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende, per procura in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato a Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso.
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-resistente-
Tributi-Cartellanotificazione
avverso la sentenza n.1208/37/15 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 27 febbraio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal
Consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
n ella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME COGNOME cartella di pagamento, emessa a seguito di sentenza passata in cosa giudicata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la prima decisione che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, annullando la cartella per avvenuta decadenza dalla potestà impositiva.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che la disposta chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE fosse stata ultronea onde ne dichiarava il difetto di legittimazione passiva. Nel merito, confermava la prima decisione rilevando di non potere prendere in esame le doglianze mosse, in proposito, da RAGIONE_SOCIALE per carenza di idonea impugnativa, comportante nei suoi confronti il passaggio in giudicato della sentenza.
Avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, su due motivi, cui resiste con controricorso NOME COGNOME.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art.380 bis .1 cod. proc. civ., in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
la ricorrente, premesso che l’appello era stato proposto, chiedendo la riforma, anche nel merito, della sentenza di primo grado dall’RAGIONE_SOCIALE e che RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello si era
costituita con controdeduzioni, chiedendo accogliersi l’impugnazione proposta dall’ente impositore, con il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.10 del d.lgs. n.546 del 1992.
Secondo la prospettazione difensiva aveva errato il Giudice di appello a estromettere dal giudizio l’ente impositore , unico soggetto passivo qualora si deduca, come nel caso in esame, la tardiva notificazione dell’a tto impositivo.
Conseguentemente, il Giudice di appello aveva errato a non esaminare l’ulteriore motivo di appello svolto dall’RAGIONE_SOCIALE e relativo alla tempestività della notifica della cartella.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame da parte della C.T.R. del fatto decisivo costituito dalla circostanza della impugnativa della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla affermata decadenza.
3 Il ricorso è inammissibile. Va, invero, da subito, affermata l’inammissibilità del secondo motivo laddove con il mezzo non si deduce l’omesso esame di un fatto, nella sua accezione fenomenica, ma di una questione processuale.
3.1 E’, pure, inammissibile il primo motivo di ricorso per difetto di interesse, dolendosi la parte, non tanto della disposta estromissione dal giudizio dell’Ente impositore quanto della mancata pronuncia , da parte della C.T.R., sul motivo di appello concernente la validità della notificazione della cartella avanzato da altra parte del giudizio ossia dal l’RAGIONE_SOCIALE dichiarata carente di legittimazione passiva. ritenuto che non potessero essere
Ancor prima il mezzo è inammissibile in quanto non si confronta con il capo di sentenza, rimasto esente da censura, con la quale la RAGIONE_SOCIALE ha accolte le richieste formulate da RAGIONE_SOCIALE per una più favorevole valutazione della vicenda per
carenza di idonea impugnativa comportante nei suoi confronti il passaggio in giudicato della sentenza.
4 Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarre in favore del difensore del controricorrente.
5 Non vi è pronuncia sulle spese nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto attività difensiva.
La Corte
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente alle spese, liquidate in complessivi per euro 2.300 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetario nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente per dichiarato anticipo fattone.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del citato art.13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.