Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34141 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34141 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
Cartella 2013
Pag.
IRES
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27722/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale Rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Milano, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-resistente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE LOMBARDIA n. 2396/2021 depositata in data 28 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Letta la requisitoria scritta depositata dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Rilevato che:
1. In data 21/11/2016, l’RAGIONE_SOCIALE di Milano notificava alla società RAGIONE_SOCIALE la comunicazione n. NUMERO_DOCUMENTO, con la quale la stessa veniva informata dell’avvenuto disconoscimento RAGIONE_SOCIALE spettanza del diritto all’agevolazione ambientale e dell’avvenuta rettifica (con contestuale azzeramento) del relativo credito d’imposta. In particolare, l’Ufficio Controlli automatizzato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Tributi effettuava il controllo formale RAGIONE_SOCIALE Dichiarazione ModNUMERO_DOCUMENTO 2014 RAGIONE_SOCIALE società contribuente, rilevando l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE quota annuale di credito d’imposta, corrispondente all’investimento ambientale realizzato dalla società per complessivi € 2.654.920,85, operando la cancellazione RAGIONE_SOCIALE detrazione rilevata e riliquidando le imposte calcolate e versate dalla società. Successivamente, la società contribuente proponeva istanza di annullamento integrale in autotutela del diniego dell’agevolazione ambientale, alla quale l’Ufficio Territoriale di Milano opponeva diniego, notificando alla società contribuente, in data 21/06/2018, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, recante la pretesa al pagamento RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di € 61.317,20. Nelle more, poiché l’esame dell’istanza di annullamento in autotutela poteva completarsi oltre la scadenza dei 30 giorni previsti dalla comunicazione, con conseguente avvio inevitabile RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva e susseguente iscrizione a ruolo, la società contribuente si determinava a chiedere la procedura di rateizzazione.
Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE di Milano, con sentenza n. 3172/2019, rigettava il ricorso RAGIONE_SOCIALE società contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2396/2021, depositata in data 28 giugno 2021, rigettava l’appello RAGIONE_SOCIALE società.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato mera nota di costituzione al solo fine RAGIONE_SOCIALE partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ignorato il fatto che la scelta RAGIONE_SOCIALE società di adeguarsi ai contenuti RAGIONE_SOCIALE comunicazione di irregolarità tramite l’opzione del pagamento rateale fosse meramente funzionale all’espletamento del procedimento di annullamento RAGIONE_SOCIALE comunicazione stessa.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme -art. 15 D.Lgs. n. 218/1997 -e dei principi che governano l’acquiescenza tributaria in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ignorato il diritto vivente in materia di acquiescenza tributaria.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha
disatteso i principi di collaborazione, di buona fede e di tutela del legittimo affidamento del cittadino-contribuente che devono governare i rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria.
Considerato che:
La sentenza impugnata ha fondato la propria decisione di rigetto dell’appello su due distinte ed autonome rationes decidendi .
2.1. Con la prima ratio decidendi , la C.T.R. ha ritenuto inammissibile il ricorso originario del contribuente per intervenuta acquiescenza alla pretesa tributaria. Tale acquiescenza sarebbe derivata dalla richiesta di rateizzazione del debito, interpretata come un comportamento concludente di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE legittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa erariale. Con la seconda ratio decidendi , la C.T.R. ha rigettato l’appello anche nel merito, rilevando che la società contribuente non aveva fornito la prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per fruire dell’agevolazione fiscale, mancando agli atti la documentazione essenziale richiesta dalla normativa di riferimento (art. 6, commi 13-19, RAGIONE_SOCIALE legge n. 388 del 2000).
2.2. I primi tre motivi di ricorso per cassazione proposti dalla società contribuente investono la prima ratio decidendi (relativa all’acquiescenza), mentre il quarto motivo di ricorso investe la seconda ratio decidendi (relativa al merito RAGIONE_SOCIALE pretesa).
2.3. Secondo un principio consolidato RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, qualora una sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa o infondata impugnazione anche di una sola di esse determina l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La censura RAGIONE_SOCIALE altre rationes , infatti, anche se fondata, non potrebbe comunque condurre alla cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, che rimarrebbe valida in forza RAGIONE_SOCIALE ragione non efficacemente contestata (Cass. Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602; in senso conforme anche la giurisprudenza successiva, ex plurimis, tra le più
recenti, Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 6 luglio 2020, n. 13880; Cass. 14 agosto 2020, n. 17182).
«Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure . Ne consegue che è sufficiente che anche una sola RAGIONE_SOCIALE dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALE sentenza o del capo impugnato» (Cass. Sez. U., 16602/2005 cit.).
2.4. Applicando tale principio al caso di specie, è prioritario esaminare la censura mossa contro la seconda ratio decidendi , ossia il quarto motivo di ricorso. Con tale motivo, la società lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe pronunciato ultra petita decidendo nel merito RAGIONE_SOCIALE spettanza dell’agevolazione, questione a suo dire non devoluta in appello.
2.5. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.
In primo luogo, l’errore denunciato non configura una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (error in procedendo), ma attiene all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE domanda di appello, attività che rientra nel potere del giudice di merito. Un eventuale errore in tale interpretazione si traduce in un vizio di motivazione, non direttamente censurabile per ultrapetizione.
In secondo luogo, il motivo difetta del requisito di autosufficienza, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., poiché la ricorrente non ha trascritto nel ricorso le domande e le conclusioni formulate nei gradi di merito,
impedendo a questa Corte di verificare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censura senza dover procedere a un esame autonomo degli atti processuali.
2.6. L’inammissibilità del quarto motivo di ricorso comporta che la seconda ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, relativa alla carenza di prova sul diritto all’agevolazione, rimane inattaccata e passa in giudicato. Essendo tale ragione da sola sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto dell’appello RAGIONE_SOCIALE contribuente, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile nella sua interezza per difetto di interesse e l’eventuale fondatezza censura relativa alla questione dell’acquiescenza, è irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, in quanto il loro accoglimento non potrebbe comunque portare alla cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza.
2.7. Tali motivi restano, pertanto, assorbiti.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME