Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33261 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33261 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22649/2018 R.G. proposto da :
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMO n. 78/2018 depositata il 03/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1 NOME NOME era attinto da avviso di accertamento esecutivo in data 8 luglio 2015, mediante il quale la DP di Agrigento dell’Agenzia delle entrate recuperava maggiori imposte dirette ed indirette, in applicazione di studio di settore.
Il contribuente proponeva ricorso, rigettato dalla CTP di Agrigento con sentenza n. 3767/05/16 depositata il 17 dicembre 2016.
Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR della Sicilia con la sentenza in epigrafe sulla base della seguente motivazione:
Il contribuente tutti i motivi della precedente impugnazione senza sollevare censure specifiche il che rende il suo appello inammissibile.
Nel merito, l’appello si appalesa infondato.
Non sussiste la dedotta inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento in quanto questa è avvenuta secondo le disposizioni dell’art. 8 L. n. 890/82. Il plico depositato è stato poi ritirato dal Licata il 20/7/2015. In ogni caso, anche se sussistesse un’irregolarità della notifica, in base all’art. 156 c.p.c., applicabile anche agli atti di natura sostanziale, il vizio sarebbe ormai sanato dall’avvenuta proposizione del ricorso .
Anche la censura relativa alla mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del direttore dell’ufficio è infondat in quanto l’atto è stato sottoscritto dal Capo Team Accertamenti su delega (decorrente dal 12/5/2014 fino al 31/12/2016) del Direttore (secondo la disposizione n. 35/2014) con l’indicazione delle ragioni della delega e del nominativo del delegato ;
Pretestuoso è il motivo di appello circa la mancata instaurazione del contraddittorio che è a lui imputabile: infatti, il Licata con atto del 5/3/2015, notificato il 14/3/2015, è stato invitato a presentarsi l’8/4/2015 per il preventivo contraddittorio, ma né personalmente, né per delega, il contribuente si è presentato .
Non sussiste il lamentato difetto di motivazione in quanto l’avviso di accertamento contiene la specificazione dell’n e del quantum della pretesa tributaria, dei presupposti e dei criteri applicati, necessari per garantire al contribuente una ‘adeguata difesa’.
.
L’ultimo motivo di appello investe l’applicabilità degli studi di settore . Invero, il reddito dichiarato era, negli ultimi periodi, troppo basso (tale da non coprire neppure il costo dell’assicurazione e delle utenze) e pertanto i dati dichiarati sono risultati inattendibili e hanno fatto presumere un’antieconomicità della gestione e una notevole irragionevolezza, elementi, questi, che rappresentano sintomi di evasione. L’onere di smentire le risultanze degli studi di settore è a carico del contribuente che, invece, non presentandosi al
contraddittorio con idonea documentazione probatoria, non ha provveduto alle necessarie contestazioni.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con quattro motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso. Il contribuente deposita memoria telematica.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 42 DPR n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. A differenza di quanto opinato dalla CTR, ‘le ‘motivazioni’ addotte dall’Ufficio fiscale nei prodotti atti dispositivi non possono essere considerate valide ragioni di delega’. ‘in buona sostanza, la citata documentazione non riporta le cause che ne hanno reso necessaria l’adozione’. L’avviso di accertamento ‘è stato adottato’ ‘dopo circa un anno dall’adozione dell’atto dispositivo’. ‘Tutti e tre i citati provvedimenti risultano non essere stati sottoscritti in modalità autografa ‘. L’Amministrazione invoca l’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993, senza però che ne ricorrano i presupposti.
Con il secondo motivo si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, l. n. 890 del 1992, 2697 cod. civ. e 156 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ.
2.1. ‘L’Ufficio fiscale ha affidato la prova della contestata notificazione dell’atto impugnato ‘. ‘Nel primo giudizio la citata documentazione è stata prodotta in semplice fotocopia, mentre nel giudizio di appello, l’Ufficio fiscale ha ripresentato i medesimi documenti, ma integrandoli in calce ad essi della seguente
scritturazione a mano: ‘Copia conforme all’originale Il Capo dell’Ufficio Legale ”. In ambedue i gradi è stata disconosciuta la produzione documentale ‘ex adverso’ e richiesta espressamente la produzione degli originali’. In secondo grado l’Amministrazione ha prodotto i medesimi documenti prodotti in primo grado ‘integranti una simil -conformità legale’ da parte di funzionario ‘privo del potere di autenticazione’.
Con il terzo motivo si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 8 l. n. 890 del 1992, 2697 cod. civ. e 156 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ.
3.1. ‘L’Ufficio ha spedito in data 30/06/2015 la raccomandata di notifica dell’atto n. 766785833525 al contribuente. In assenza del destinatario, l’agente postale spediva comunicazione di avvenuto deposito come si rileva dalla copia dell’avviso di ricevimento n. 31648 del 30/06/2015 ove si legge: ‘Plico depositato presso l’ufficio spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 766405652533 data 02/07/2015 firma illeggibile”. L’Amministrazione non ha prodotto ‘né la raccomandata asseritamente spedita al contribuente per informarlo della intervenuta notifica’, né il relativo avviso, ‘conseguendone l’inesistenza giuridica della notificazione’.
Con il quarto motivo si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 62 -sexies d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973, 54 DPR n. 633 del 1972, 7 st. contr. e 42 DPR n. 600 del 1973, nonché omesso esame di fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ.
4.1. Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, ‘l’avviso di accertamento risulta privo del prospetto ove sono riportati i dati contabili ed extra contabili per la determinazione dei ricavi presunti e l’esito del calcolo con il prodotto informativo GERICO e l’assegnazione del ‘cluster’ di riferimento dell’attività esercitata’. In primo grado, l’Amministrazione ha prodotto un documento di 24 pagine denominato ‘Studio: VG31U ‘, recante tuttavia la dicitura: ‘Stampa del 7 aprile 2016 ore 15:25’, mentre l’avviso risale al 22 giugno 2015. Con motivo n. 5 dell’appello ‘è stata contestata l’inesistenza giuridica della notificazione dell’invito al contraddittorio’. Con il motivo n. 6 ‘è stato effettuato il disconoscimento specifico ex artt. 2712 e 2719 cod. civ. delle copie degli avvisi di ricevimento prodott e nel contempo la richiesta espressa della produzione degli originali delle ricevute delle raccomandate e dei relativi avvisi di ricevimento degli atti processuali spediti per la notificazione a mezzo del servizio postale’. ‘L’Ufficio non ha mai prodotto in ambedue i gradi di giudizio, né gli originali richiesti né i duplicati rilasciati dall’ufficio postale ‘. ‘L’Ufficio fiscale afferma nell’atto accertativo che l’allegazione (non avvenuta né provata) del prospetto dello studio di settore ‘UG96U’ codice attività 452091 (diverso da quello prodotto in corso di giudizio CODICE_FISCALE codice attività CODICE_FISCALE) dimostra l’applicabilità dello studio di settore al caso concreto oggetto dell’avviso di accertamento. Ammettendo in via astratta che corrisponde al vero, mentre non lo è, che l’Ufficio fiscale abbia prodotto in giudizio l’esatto prospetto dello studio di settore preso a fondamento dell’atto accertativo, si rileva che risulta inammissibile l’integrazione della motivazione dell’atto in una fase successiva alla notificazione dell’accertamento ‘.
Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso è stato notificato l’ultimo giorno utile (3 aprile 2024): ragion per cui infondata è l’eccezione di inammissibilità per tardività mossa in controricorso.
Ciò nondimeno, il ricorso è comunque inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
6.1. Invero, la sentenza impugnata, oltreché confutare nel merito tutti i motivi d’appello, ne ha rilevato l’inammissibilità per mera reiterazione di quelli di primo grado.
Siffatta ‘ratio decidendi’, che ‘sine dubio’ si rivela autonoma e decisiva, essendo di per se stessa idonea a sorreggere l’esito decisorio attinto dal giudice d’appello, sebbene, all’evidenza, concorra con la suddetta confutazione ‘funditus’ meritale, non è stata in alcun modo (neppure indirettamente o attraverso formule di stile) impugnata in ricorso.
Ne consegue l’inammissibilità di questo, atteso che tutti e quattro i motivi in cui si articola, svolgendo censure in ordine alle sole considerazioni di merito rassegnate nella sentenza impugnata in relazione ai motivi d’appello, sono inidonei (e comunque insufficienti) ad aggredire altresì la prioritaria valutazione in rito dell’inammissibilità ‘tout court’ di essi e quindi dell’appello nella sua interezza.
6.2. Ovviamente, le conclusioni testé raggiunte sono valide ‘a fortiori’ a misura che si ritenga che il rilievo dell’inammissibilità, ritenuto logicamente e giuridicamente prioritario, manifesti essersi il decidente finanche spogliato della potestà in sé di decidere la lite nel merito (cfr. in tal senso Sez. L, n. 29529 del 11/10/2022, Rv. 665839 -01: ‘In tema di impugnazione, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l’inammissibilità del gravame, così privandosi della
‘potestas iudicandi’, abbia comunque esaminato il merito dell’impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ‘ad abundantiam’, senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ‘ratio decidendi’ giuridicamente rilevante della sentenza impugnata si è formato il giudicato’).
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 12 settembre 2024.