Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27121 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27121 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 14093/2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall’Avv. COGNOME domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 792/2023 della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sez. staccata di Messina, depositata il 23 gennaio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricevette la notifica di un avviso di accertamento contenente ripresa a tassazione, ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno di imposta 2009, del maggior reddito conseguente al rilievo dell’esposizione, da parte sua, di elementi passivi fittizi.
Dalle verifiche svolte era emerso, in particolare, che la società, esercente l’attività di trasporto su strada, aveva fatturato operazioni con altre società ad essa collegate al solo fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali e, pertanto, da ritenersi elusive.
L’avviso fu vittoriosamente impugnato dalla società contribuente innanzi alla C.T.P. di Messina.
Il successivo appello erariale fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali ritennero che le contestate condotte elusive, traducendosi in una fattispecie di abuso del diritto rilevante ex art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973, avrebbero imposto, da parte dell’Erario, la preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente, l’osservazione del termine dilatorio e l’assolvimento dello specifico onere motivazionale di cui ai commi 4 e 5 della norma richiamata, invece omessi nella specie, con conseguente nullità dell’avviso.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate articolando tre motivi.
La società contribuente ha depositato controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria.
Considerato che:
Il primo motivo del ricorso principale è rubricato «violazione degli artt. 23 e 54, d.lgs 546/1992, in relazione all’articolo 360, primo comma, nn. 3) e 4), del cpc».
Il secondo motivo è rubricato «nullità della sentenza per ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 bis del dpr 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 3 c.p.c.».
Il terzo motivo, infine, è rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
Il ricorso sviluppa un’unica argomentazione per tutte e tre le censure.
L’Agenzia delle entrate osserva, fra l’altro, che la società contribuente aveva lamentato la violazione dell’art. 37 -bis del d.P.R. n. 600/1973 innanzi alla C.T.P. di Messina, la quale aveva rigettato espressamente tale ragione di impugnazione dell’atto impositivo; sul punto, pertanto, la stessa società avrebbe dovuto proporre appello incidentale innanzi alla C.T.R., invece che limitarsi a sollevare la corrispondente controdeduzione quando era ormai perento il termine per l’impugnazione della sentenza di pr imo grado e si era così formato un giudicato interno sul punto.
Lo stesso giudicato si era poi formato sulla questione relativa al rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, anch’esso interessato da specifica statuizione della C.T.P. in senso contrario alla contribuente e non fatta oggetto di appello incidentale.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, dedotto per l’ipotesi di accoglimento dell’impugnazione principale, la contribuente lamenta
l’omessa pronunzia, da parte dei giudici regionali, sulle controdeduzioni da lei proposte innanzi a loro.
Il ricorso principale è inammissibile sotto due profili.
5.1. Innanzitutto, e come si è accennato, le censure sono state esposte con un’unica argomentazione, che denunzia, nel medesimo contesto, più vizi di legittimità, fra loro sovrapposti.
Al riguardo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte si attesta nel senso dell’inammissibilità della censura formulata, non essendo possibile valutare a quale dei vizi cumulativamente denunziati essa si riferisca, in violazione del principio secondo cui il giudizio di cassazione è ‘ a critica vincolata ‘.
Si è affermato, in particolare, che è inammissibile la critica della sentenza impugnata espressa mediante un unico motivo articolato in una molteplicità di profili, tra loro inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (così, fra le altre, Cass n. 11603/2018).
Né rientra nei poteri della Corte la possibilità di interpretare, specificandone a suo giudizio il contenuto, i motivi di ricorso proposti in maniera promiscua dalle parti (Cass. n. 24147/2021).
5.2. Ancora, le censure risultano articolate in violazione del principio di autosufficienza.
L’Agenzia ricorrente fa riferimento al contenuto della statuizione di primo grado, in forza della quale si sarebbe formato il giudicato sull’invalidità dell’atto impositivo per mancato rispetto del contraddittorio, questione invece decisivamente accolta dalla C.T.R.
Essa, tuttavia, non riporta, né richiama, la pronunzia invocata né il contenuto dell’atto di controparte , sì da rendere possibile la verifica del proprio assunto; ed anzi, dalla lettura della sentenza d’appello (pag. 3) emerge che la questione non era stata esaminata dai giudici di primo grado.
In proposito, questa Corte ha ritenuto che -ai fini di verifica dell ‘ impugnazione, rituale o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado nell’ottica del possibile accertamento di un giudicato interno -il giudice di legittimità ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello; occorre tuttavia che il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, abbia indicato gli elementi e i riferimenti atti ad individuare la fondatezza del proprio assunto (cfr. Cass. n. 7499/2019).
L’inammissibilità dei motivi del ricorso principale assorbe lo scrutinio del ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Non si dà luogo all a condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 6.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario ed oneri accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME