Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18774 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18774 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2420/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO ;
-ricorrente –
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO – resistente – avverso la sentenza n. 5745/18 della Commissione Tributaria Regionale della Campania -Napoli, depositata in data 11/6/2018; udita la relazione della causa svolta dal dott. NOME COGNOME nella pubblica udienza del 23 maggio 2025;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati dello Stato NOME COGNOME e NOME COGNOME
Fatti di causa
In data 17/4 /2015 l’Agenzia delle Entrate notificò alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 201 1 per Ires, Irap e Iva ed un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012 per un recupero di Iva. di constatazione redatto nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE con sede in Giffoni Sei Casali (SA), con riferimento alla quale nel 2014 era emersa una mancata fatturazione nei confronti di vari
Gli accertamenti traevano origine da un processo verbale clienti, tra i quali l’odierna contribuente.
In seguito alla segnalazione degli esiti di tale verifica alla Guardia di Finanza di Montesarchio (BN), quest’ultima procedette a verificare la posizione fiscale della odierna contribuente per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Avverso i detti avvisi di accertamento, la contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Benevento, che li accolse.
Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorso della contribuente.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi.
L ‘Agenzia delle Entrate ha svolto solo difese orali.
Il sostituto NOMECOGNOME ha depositato una requisitoria scritta.
Ragioni della decisione
Innanzitutto, deve rilevarsi che, in occasione della comunicazione degli avvisi di udienza, è emerso che l’Avvocato NOME COGNOME si è cancellata dall’albo degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte.
Il contraddittorio, tuttavia, si deve considerare ritualmente costituito, in quanto, anche se la cancellazione dall’albo dopo il deposito del ricorso per cassazione non produce l’interruzione del giudizio per cassazione, la cancelleria ha provveduto tempestivamente comunicare al legale rappresentante della odierna contribuente che la trattazione del ricorso era stata fissata alla odierna pubblica udienza (cfr. Cass., sez. 3-, Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023, Rv. 667406 – 01).
In secondo luogo, deve darsi atto che questo Collegio esaminerà solo i motivi formalmente numerati e rubricati, non anche le doglianze sub ‘A’ e ‘B’ di pagina 9 e 10 del ricorso, peraltro espresse in maniera assolutamente generica.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ , la contribuente si lamenta che la C.T.R. abbia erroneamente percepito i fatti di causa, al contrario dei giudici di primo grado che invece avrebbero esaminato le domande e le prove prodotte.
I giudici di appello si sarebbero pronunciati su fatti che non trovano riscontro negli avvisi di accertamento né nell’atto di appello.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Esso è privo di specificità, si limita a contestare genericamente la sentenza di appello, fa riferimento ad atti non indicati specificamente, di cui non si dà atto dell’allegazione al ricorso, non localizzati all’interno del fascicolo di merito, il cui contenuto essenziale non è riportato in ricorso.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 138, 139 e 141 c.p.c. Eccezione di nullità dell’atto per difetto di notifica, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente si duole che la C.T.R. non abbia esaminato l’eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per difetto di notifica.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Dal momento che la C.T.P. aveva accolto il ricorso della contribuente dopo aver rigettato l’eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per difetto di notifica, essa aveva l’onere di proporre appello incidentale contro la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la detta eccezione di nullità.
Non avendo la contribuente nemmeno dedotto di aver assolto a tale onere al fine di devolvere la questione della notifica degli atti impositivi alla C.T.R., il mezzo in esame è inammissibile.
3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente si duole che la C.T.R. non abbia esaminato le motivazioni degli atti e le eccezioni in fatto e in diritto della contribuente e che l’ufficio non avrebbe dato alcuna prova di quanto affermato in modo presuntivo.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Esso è totalmente privo di specificità e assolutamente generico, non spiegando nemmeno di quali fatti l’amministrazione non abbia dato le prove e quali eccezioni in fatto e in diritto la C.T.R. abbia omesso di esaminare ed in quale fase processuale tali eccezioni sarebbero state proposte.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, la contribuente si
lamenta che la C.T.R. non abbia esaminato l’atto di accertamento, che sarebbe del tutto carente di motivazione.
Esso mancherebbe degli elementi previsti a pena di nullità.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Esso censura direttamente l’avviso di accertamento, senza minimamente confrontarsi con la sentenza impugnata .
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ , la contribuente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. In particolare, l’amministrazione non avrebbe assolto l’onere della prova dei fatti esposti nell’avviso di accertamento.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Esso è generico, si limita a declamare princìpi di diritto senza calarli nel caso di specie. Si limita a dedurre che i fatti posti a fondamento dell’avviso di accertamento non sono stati provati, senza mettere in condizione il Collegio di comprendere esattamente quali fatti non siano stati provati e per quale ragione la contribuente ritiene che i fatti non siano stati provati.
Non basta, all’uopo, evocare la sentenza di primo grado e metterla in contrapposizione con la sentenza d’appello, essendo questa l’oggetto del ricorso per cassazione che deve essere specifico nei motivi in cui si articola.
6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e degli artt. 53, 56, 57 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente si duole che la C.T.R. non abbia rilevato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate.
6.1. Il motivo è inammissibile.
Esso è stato proposto in maniera astratta, non indica, non localizza, non trascrive il contenuto essenziale dell’atto di appello dell’Agenzia e non mette in condizione il Collegio di verificare la fondatezza della doglianza, afferma in maniera apodittica, inoltre, che la sentenza di
primo grado si sarebbe fondata su più rationes decidendi autonome non tutte impugnate, con la conseguente inammissibilità dell’appello, ma non indica quali siano queste diverse e autonome rationes decidendi né il motivo contiene indicazioni sufficienti per consentire al Collegio di individuarle, nel rispetto della specificità delle indicazioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il motivo fa, inoltre, riferimento a presunti ‘nova’ proposti dall’Agenzia delle Entrate in appello, senza tuttavia minimamente indicarli o circostanziarli .
Con il settimo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 e della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente si duole che i giudici non abbiano rilevato la nullità dell’avviso di accertamento.
7.1. Il motivo è inammissibile.
Anche questo motivo non si confronta affatto con la sentenza impugnata, ma censura direttamente l’avviso di accertamento, senza peraltro allegarlo al ricorso, localizzarlo nell’ambito del fascicolo del giudizio di merito, trascriverne il contenuto essenziale nel corpo del ricorso.
Con l’ottavo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente si duole che la sentenza non abbia rilevato che nella fattispecie di causa non vi fossero i presupposti per l’accertamento induttivo.
L’amministrazione, inoltre, non avrebbe dedotto i costi dalla base imponibile rideterminata, così violando il principio costituzionale della capacità contributiva.
8.1. Il motivo è inammissibile.
Esso non si confronta con la sentenza impugnata, che non parla affatto di accertamento induttivo né di deducibilità di costi, ma di violazione degli obblighi in tema di iva.
Né la contribuente deduce di aver proposto sin dal primo grado di giudizio motivi relativi alla legittimità dell’accertamento induttivo e alla deducibilità dei costi.
Con il nono motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente si duole che la C.T.R. non si sia pronunciata sulla nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 2729 c.c.
L’atto impugnato, secondo la contribuente, si fonda illegittimamente su presunzioni supersemplici, mentre l’amministrazione non avrebbe assolto l’onere della prova su di essa incombente.
9.1. Il motivo è inammissibile.
Esso non censura la sentenza impugnata, ma direttamente l’avviso di accertamento.
La sentenza impugnata non è oggetto del motivo in esame.
Con il decimo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza per carenza di motivazione, oltre che per omessa pronuncia e per motivazione contraddittoria.
10.1. Il motivo è inammissibile.
Esso è formulato in un modo totalmente astratto, tramite la declamazione di princìpi giurisprudenziali, ma non si confronta con la sentenza impugnata e non consente di contestualizzare i vizi denunciati con riferimento ad essa.
Con l’undicesimo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , la contribuente insiste nel dolersi della apparente motivazione della sentenza oltre che del mancato esame delle prove e delle argomentazioni proposte dalla contribuente e del l’omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni da essa formulate.
11.1. Anche questo motivo è inammissibile.
Esso manca di specificità, non consente al Collegio di comprendere in quale parte la sentenza impugnata sia carente nel suo excursus motivazionale e quali siano le domande e le eccezioni sulle quali la C.T.R. non si sia pronunciata e le prove che essa non abbia esaminato.
Il ricorso è inammissibile.
Non avendo l’Agenzia delle Entrate depositato controricorso, ma solo partecipato alla discussione in pubblica udienza, ad essa va riconosciuto il compenso per lo studio della causa e la difesa orale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemila, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 23 maggio 2025.