Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3103 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
Avv. Acc. IRPEF 2005/06/07/08
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27619/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO sito in Roma alla INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. MARCHE n. 204/04/2015, depositata in data 18 giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il contribuente riceveva notifica dall’RAGIONE_SOCIALE provinciale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -degli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, n. CODICE_FISCALE e n.
NUMERO_DOCUMENTO, relativi ad IRPEF ed altro per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007, 2008; la rettifica recuperava ad imposizione, in ragione del 40%, il maggior reddito accertato alla società RAGIONE_SOCIALE (successivamente RAGIONE_SOCIALE), di cui il contribuente, ritenuto effettivo possessore dei detti ricavi, era socio ed amministratore unico.
Avverso gli avvisi di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 33/03/2012 del 06.03.2012, dichiarava inammissibile il ricorso poiché tardivo.
Contro la sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. RAGIONE_SOCIALE Marche; resisteva l’ufficio con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 204/04/2015, depositata in data 18 giugno 2015, rigettava il gravame confermando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. RAGIONE_SOCIALE Marche, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’ufficio ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 novembre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha disposto la riunione dei giudizi derivanti dai ricorsi promossi dal contribuente sig. COGNOME NOME e dalla società RAGIONE_SOCIALE, oggettivamente connessi, così pronunciandosi nel contraddittorio con solo una RAGIONE_SOCIALE parti del rapporto sostanziale società-soci.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma secondo e settimo, e 33
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» parte ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento emessi dall’ufficio fiscale sul presupposto che la società RAGIONE_SOCIALE non avesse dimostrato l’estraneità di tutte le movimentazioni bancarie.
2. Innanzitutto, va dato atto che, con nota dell’AVV_NOTAIO, pervenuta nella stessa data RAGIONE_SOCIALE svolgimento dell’udienza camerale, è stato comunicato il decesso dell’AVV_NOTAIO costituito, NOME COGNOME; peraltro, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale per la discussione del ricorso ex art. 380 -bis.1 cod. proc. civ. per la data odierna risulta comunicato direttamente alla parte il 20 luglio 2023 e, quindi, il ricorso può essere deciso attesa la corretta integrazione del contraddittorio, avendo potuto la parte attivarsi per la nomina di un altro difensore. Costituisce principio giurisprudenziale, anche di recente ribadito, quello secondo cui nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo e, in caso si tratti di evento sottratto alla disponibilità della parte (come la morte del difensore), la Corte ha il potere di differire l’udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass. 12/07/2022, n. 22014).
3. Tanto premesso, va rigettata la richiesta della parte ricorrente della trattazione nella medesima udienza di questo ricorso con quello presentato dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) di cui NOME COGNOME era amministratore unico ed unico socio; dal sistema informatico di questa Corte si evince che,
nelle more il ricorso della società avverso la sentenza della C.t.r. RAGIONE_SOCIALE Marche, sfavorevole alla società medesima, riguardo all’avviso di accertamento relativo alle medesime annualità d’imposta (dal 2005 al 2008), è stato rigettato dalla Corte con ordinanza n. 37178 del 28/11/2021; ne discende la definitività RAGIONE_SOCIALE riprese a tassazione nei confronti della società da cui traggono origine gli accertamenti notificati al socio di cui alla presente controversia per gli stessi anni d’imposta.
I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili.
Entrambi i motivi di ricorso non si confrontano, infatti, con l’unica , assorbente, ratio decidendi che è quella afferente alla inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività RAGIONE_SOCIALE stesso. Infatti, richiamando il contenuto della sentenza di primo grado che aveva spiegato come il ricorso introduttivo, proposto in data 8 luglio 2011, fosse tardivo rispetto alla data in cui si era verificata, ai sensi art. 8 della legge n. 890 del 1982, la compiuta giacenza ossia il 17/12/2010 e il 10/04/2011 rispetto alla spedizione RAGIONE_SOCIALE due raccomandate avvenuta in data, rispettivamente, 03/12/2010 e 29/03/2011, la RAGIONE_SOCIALE ha concluso per la tardività e quindi ha deciso per l’inammissibilità del ricorso.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 15 novembre 2023.