Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2854 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2854 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5442/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo n.747 del 2015 depositata il 20 luglio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’otto gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2006, con cui era stato accertato un maggior reddito di impresa a fini Ires, Irap e Iva con riferimento alla vendita di quattro immobili ad un prezzo inferiore al mutuo dichiarato dagli acquirenti per euro 78.000, alla indebita deduzione del costo di euro 200.000, corrispondente a ll’ accantonamento al fondo rischi per procedure giudiziali, e alla indebita deduzione di una perdita su crediti di euro 157.551,41.
La CTP di Pescara aveva respinto il ricorso RAGIONE_SOCIALEa società contribuente e la RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo , con sentenza n. 747 del 2015, aveva dichiarato inammissibile il suo appello, notificato il 5.12.2012, in ragione RAGIONE_SOCIALEa tardività RAGIONE_SOCIALEa sua costituzione in giudizio avvenuta, il giorno 11 settembre 2014, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall ‘art. 53 e dall’art. 22 del d. lgs. 546 del 1992.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, e l’RAGIONE_SOCIALE genzia RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Successivamente, con istanza depositata il 6 febbraio 2023, la ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 197 RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 2022, n. 197, manifestando l’intento di accedere alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia di cui al comma 186 RAGIONE_SOCIALEa stessa norma e la Corte, con ordinanza n. 6365 del 2.3.2023, ha sospeso il giudizio sino al 10.7.2023.
Tuttavia, all’istanza di sospensione per l’adesione alla definizione agevolata di all’art. 1 comma 186 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 197 del 2022, non è seguita la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda nei termini né il pagamento RAGIONE_SOCIALEa prima rata
ed è stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 8 gennaio 2026 per la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli art icoli 22 e 53 del d. lgs. 546 del 1992 e la violazione degli articoli 6 e 13 RAGIONE_SOCIALEa CEDU, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale, sancito dagli art. 6 e 13 RAGIONE_SOCIALEa CEDU, attraverso un’ interpretazione restrittiva e formalistica degli art. 22 e 53 del d. lgs. 546 del 1992 che l’aveva indotta a dichiarare inammissibile l’appello . Le norme del processo tributario richiamate andrebbero, infatti, interpretate nel senso di ritenere inoperante la sanzione di inammissibilità ove l’atto di appello, sebbene tardivamente depositato, abbia raggiunto lo scopo di determinare la costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa controparte, alla luce dei principi desumibili dagli art. 6 e 13 RAGIONE_SOCIALEa CEDU che, a garanzia del giusto processo e RAGIONE_SOCIALE‘ effettività RAGIONE_SOCIALE‘accesso alla tutela giudiziaria dei diritti violati, censurano le interpretazioni formalistiche RAGIONE_SOCIALEe disposizioni processuali relative alle condizioni di ammissibilità e ricevibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale.
C on il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d.lgs. 546 del 1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. in ragione RAGIONE_SOCIALE‘apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di infondatezza nel merito del l’appello , espressa ‘solo per completezza’ , senza in alcun modo valutare i motivi di gravami proposti con riferimento all’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa rettifica dei ricavi operati su una presunzione di sotto fatturazione RAGIONE_SOCIALEe vendite immobiliari legata solo alla differenza tra il prezzo di acquisto ed il mutuo contr atto dagli acquirenti e all’errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101 t.u.i.r in relazione alla ritenuta indeducibilità RAGIONE_SOCIALEa perdita su crediti nonostante la prova fornita in ordine all’infruttuosità dei tentativi di recupero.
Il primo motivo è infondato.
3.1. L’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992 (ora art. 107 d.lgs. n. 175/2024) detta la disciplina RAGIONE_SOCIALEa forma RAGIONE_SOCIALE‘appello nell’ambito del processo tributario e al secondo comma prevede testualmente che ‘ Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’ art. 20 commi 1 e 2 nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 commi 1, 2 e 3.’
Attraverso il richiamo alle previsioni in materia di costituzione in giudizio del ricorrente, dettate RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 commi 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 546 del 1992, la norma sancisce, a pena di inammissibilità, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche se la parte appellata si costituisce ritualmente, l’onere per l’appellante di costituirsi nella segreteria RAGIONE_SOCIALEa CTR , entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L ‘art. 22 del d. lgs. n. 546 del 1992 prevede, infatti, al primo comma, che ‘Il ric orrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria RAGIONE_SOCIALEa corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di deposito o RAGIONE_SOCIALEa spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale . e, al secondo comma che ‘ L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo seguente. ‘
3.2. Si tratta di una disposizione che ha lo scopo, non di promuovere l’instaurazione del contraddittorio con l’appellato, già raggiunto dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, ma di portare a conoscenza del giudice la scelta RAGIONE_SOCIALEa parte di impugnare la sentenza di primo grado, così determinando la pendenza del giudizio di impugnazione (Cass. n. 28177 del 2024), mentre la previsione a pena di decadenza del termine di trenta giorni
per la costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellante , di per sé non eccessivamente gravoso, è funzionale al consolidamento RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo e alla tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico alla certezza e stabilità RAGIONE_SOCIALEa pretesa finanziaria oggetto del provvedimento impugnato (Corte cost. ord. n. 273 del 2019). L’inammissibilità che segue alla mancata costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellante nel termine stabilito è sancita dalla norma con chiarezza, in modo tale da rendere certe per la parte le conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza RAGIONE_SOCIALEa previsione anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘insanabilità per effetto RAGIONE_SOCIALEa costituzione rituale RAGIONE_SOCIALE‘appellato .
3.3. Non sussistono, quindi, sotto il profilo del rigore RAGIONE_SOCIALEa sanzione di inammissibilità prevista dalla norma per l’inosservanza del termine di costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellante nel processo tributario, le violazioni lamentate dal ricorrente dei principi del giust o processo e RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale desumibili dagli articoli 6 e 13 RAGIONE_SOCIALEa CEDU. N ell’interpretazione consolidata RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU , infatti, il diritto di accesso alla giurisdizione non è assoluto e può essere soggetto a limitazioni per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione , accettabili ove non siano così gravose da pregiudicare la sostanza stessa del diritto, siano concepite in modo tale da assicurare la prevedibilità RAGIONE_SOCIALEe conseguenze e perseguano uno scopo legittimo con modalità proporzionate all’obiettivo . (Corte EDU 12.11.2002 COGNOME e altri c. Repubblica Ceca par. 61).
3.4. Come già riconosciuto dalla Corte costituzionale che ha ritenuto la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEe questioni costituzionalità sollevate avverso l’art. 22 d. lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 111 e 24 Cost., ‘ l’onere RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio del ricorrente entro trenta giorni dall’ultima notifica, di per sé non eccessivamente gravoso, non è tale da rendere estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o da violare i principi del giusto processo ‘ e la previsione costituisce una limita zione ragionevole e commisurata all’importanza RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico sotteso alla specificità
RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza tributaria ‘ correlata a un giudizio di tipo impugnatorio, instaurato entro stretti limiti di decadenza, di provvedimenti autoritativi, in cui la definitività RAGIONE_SOCIALEa posizione sostanziale in essi racchiusa è garanzia di certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributari ‘ (Corte cost. ord. n. 273 del 2019.
3.5. In sintesi, la chiarezza RAGIONE_SOCIALEa disposizione che connota il regime RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per mancato deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto nei termini unita al fatto che l’onere imposto alla parte non è particolarmente gravoso -induce a ritenere la compatibilità RAGIONE_SOCIALEa relativa previsione normativa nazionale posta a tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributari con l’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa CEDU in relazione all’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa stessa Convenzione, anche alla stregua RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU, secondo cui sono parametri di ragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa limitazione frapposta all’esercizio del diritto ad adire il giudice la non eccessiva onerosità degli adempimenti richiesti e la prevedibilità RAGIONE_SOCIALEe conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza .
3.6. Nel caso di specie la CTR non si è discostata dai principi richiamati allorché ha ritenuto inammissibile l’appello RAGIONE_SOCIALEa società contribuente che si è costituita oltre un anno e otto mesi dopo la scadenza del termine previsto dalle norme processuali richiamate.
Il rigetto del primo motivo relativo alla pronuncia di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello in ragione del la tardiva costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellante determina l’assorbimento del secondo motivo.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione
giudiziaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20.02.2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 a titolo di compenso, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del l’ 8.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME