Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11919 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3450/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Legale Rappresentante pro tempore .
–
intimata –
Cartella pagamento IRAP, IRPEF e IVA 2007
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO -SEZIONE STACCATA PESCARA n. 607/06/2015, depositata in data 23 giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 1 febbraio 2011 NOME COGNOME riceveva notifica della cartella di pagamento n. 08320110001216673000, portante il ruolo n. 2011/250076, reso esecutivo in data 2 dicembre 2010, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE -irrogava esclusivamente interessi e sanzioni per tardivo pagamento degli acconti IRPEF, IRAP e IVA, in seguito ai controlli automatizzati ex artt. 36 -bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 -bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sulla Dichiarazione MoRAGIONE_SOCIALE Unico 2008, con riguardo all’anno d’imposta 2007, per un totale complessivo pari a € 7.381,14 entro le scadenze e a € 7.687,99 oltre le scadenze.
Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituivano in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), contestando i motivi di ricorso e ribadendo la legittimità dei rispettivi operati.
La C.t.p., con sentenza n. 40/4/12, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando la cartella di pagamento impugnata e compensando le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo; si costituiva anche il contribuente, controdeducendo all’appello di parte e proponendo appello incidentale, con il quale domandava la condanna dell’ufficio al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche per il primo grado, nonché il risarcimento del danno per lite temeraria.
Con sentenza n. 607/06/2015, depositata in data 23 giugno 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, rigettava l’appello incidentale del contribuente e condannava quest’ultimo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di primo e secondo grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza d’appello in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non aver dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE. Violazione del giudicato interno. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., anziché dichiararlo inammissibile, ha accolto l’appello proposto dall’ufficio con riguardo all’esistenza o meno dei presupposti impositivi IRAP in capo al contribuente, relativamente all’anno 2007, in un giudizio il cui oggetto era invece risultato circoscritto alla tempestività o meno dei versamenti in acconto per lo stesso anno, in questo modo violando il giudicato interno nelle more formatosi.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità della sentenza in relazione all’art. 360 primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivazione del tutto apparente» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata ,
la C.t.r. ha mancato di indicare le ragioni che dimostravano la pertinenza dell’unico motivo d’appello con il contenuto della sentenza di primo grado, così da superare l’eccezione d’inammissibilità proposta dal contribuente appellato, limitandosi invece ad un generico riferimento alla corretta individuazione della sentenza impugnata e del provvedimento impositivo oggetto del giudizio.
I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva afferendo entrambi alla doglianza relativa al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto fondata sulla circostanza secondo cui il punto impugnato riguardava l’annualità 2006, diversa dall’annualità 2007, sono infondati.
2.1. Va premesso che, per come puntualizzato in memoria, l’oggetto della pretesa esattiva dell’RAGIONE_SOCIALE, contestato nel ricorso in primo grado, è limitato alla tardività dei pagamenti effettuati dal contribuente, come confermato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nelle proprie controdeduzioni in primo grado (pg. 2) : ‘ si osserva che la cartella impugnata sanziona unicamente la tardività dei versamenti effettuati ‘ . Pertanto, le eccezioni mosse dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel proprio controricorso sono smentite sia dal tenore letterale degli atti di causa che dalla medesima RAGIONE_SOCIALE, in quanto la soggettività passiva IRAP del geom. COGNOME per l’annualità iscritta a ruolo (2007) è del tutto estranea alla presente controversia. Ancora, il riferimento fatto in sentenza dalla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, relativo all’esenzione IRAP per l’anno 2006, oltre a riguardare l’anno di imposta precedente a quello accertato (2007), è frutto di una affermazione meramente incidentale, in quanto del tutto estranea all’oggetto del giudizio, finalizzata esclusivamente a supportare, da un punto di vista motivazionale, la decisione presa, ossia l’accoglimento del ricorso per accertata tempestività dei pagamenti rateali in acconto
dell’IRPEF, dell’IVA e effettuati sulla base del moRAGIONE_SOCIALE Unico 2008, relativo all’anno di imposta 2007.
2.2. Quindi, il ricorrente ha chiesto al giudice una valutazione circa la mancanza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per l’annualità 2007, allegando al ricorso introduttivo copia di alcuni quadri (RE, IQ) della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2007 ed il giudice di primo grado, su richiesta del ricorrente, si è espresso sull’autonoma organizzazione estendendo al 2007 il giudicato relativo al 2006, che era stato oggetto di altro contenzioso; l’Ufficio ha appellato la sentenza di primo grado sulla questione relativa alla carenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per il 2007 al fine di evitare che sul punto si formasse un giudicato che avrebbe consentito al contribuente di avanzare il diritto al rimborso per l’IRAP versata nel 2009 ma con riferimento all’annualità 2007. Sicchè, con l’atto di appello l’Ufficio non ha introdotto questioni nuove, non prospettate nel ricorso introduttivo, ma ha impugnato il contenuto di una parte della sentenza che si è espressa sull’autonoma organizzazione, riconoscendone la carenza.
2.3. La questione non produce gli effetti di una nuova ‘ causa petendi ‘ atteso che l’interesse dell’appellante è di contrastare ‘ tout court ‘ la sentenza dei primi giudici in tutti i punti deliberati. I giudici di seconde cure hanno esaminato la richiesta di inammissibilità avanzata da parte appellata, ritenendo l’eccezione infondata.
2.4. Infine, la questione circa la lamentata circostanza per la quale gli acconti si calcolerebbero con riferimento all’anno precedente (2006), annualità in merito alla quale al contribuente era stata riconosciuta l’assenza di autonoma organizzazione e, quindi, la non debenza dell’IRAP, è stata utilizzata a giustificazione del fatto che gli acconti per il 2007 comunque potevano non essere versati: vieppiù, che nel corso del giudizio di appello, l’Ufficio aveva provveduto ad annullare la cartella di pagamento contenente
l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE sole sanzioni ed interessi per la tardività del versamento degli acconti IRAP, versamento spontaneamente effettuato dal contribuente.
2.5. Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni testè illustrate, stante oltretutto la chiarezza del gravame, come ritenuto anche dalla C.t.r., deve ritenersi corretto l’operato dei giudici di seconde cure che hanno rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame e deciso nel merito RAGIONE_SOCIALE stesso.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nulla per le spese per RAGIONE_SOCIALE essendo rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 23 gennaio 2024.