Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16152 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
CARTELLA DI PAGAMENTO -IRAP 2006.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28460/2014 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso,
–
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata al controricorso,
-controricorrente –RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso
l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2275/29/2014, depositata il 9 aprile 2014;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
Con cartella di pagamento n. 097-2010-0097451437-000, notificata il 26 aprile 2010, RAGIONE_SOCIALE (successivamente RAGIONE_SOCIALE) richiedeva alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di € 137.157,00, relativo ad IRAP per l’anno 2006, oltre interessi e sanzioni.
La RAGIONE_SOCIALE contribuente impugnava la cartella di pagamento suddetta dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 306/33/2012, depositata l’8 ottobre 2012, accoglieva il ricorso, sostenendo l’inesistenza della notificazione della cartella in quanto operata direttamente dal concessionario avvalendosi del servizio postale, e condannando la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dalla RAGIONE_SOCIALE, ed appello incidentale dall’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza pronunciata il 19 febbraio 2014, e depositata in segreteria il 9 aprile 2014, accoglieva entrambi gli appelli, rigettando il
ricorso proposto in primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE e condannando quest’ultimo alle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 25 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
L’ RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
– Considerato che:
Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile la memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. depositata dall’RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. Invero, «i n tema di rito camerale di legittimità ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l’art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi
presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il RAGIONE_SOCIALE, l’Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione» (Cass. 28 febbraio 2020, n. 5508; Cass. 14 maggio 2019, n. 12803; Cass. 27 febbraio 2017, n. 4906).
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce vio lazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE. aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE a mezzo di mandato ad litem conferito da un proprio dipendente, qualificatosi, senza alcuna ulteriore indicazione, come responsabile del contenzioso.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione degli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e num. 4) cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, la ricorrente che l’appellante RAGIONE_SOCIALE non aveva assolto all’onere probatorio circa la titolarità, in capo al dipendente che ha proposto l’atto di appello, del potere di rappresentare la stessa appellante.
2.3. Con il terzo motivo la contribuente eccepisce violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva errato nel non ritenere l’appello inammissibile, per non avere l’appellante
RAGIONE_SOCIALE depositato l’originale dell’atto d’appello in segreteria entro 30 giorni dalla notificazione.
2 .4. Con il quarto motivo si contesta l’omessa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di pronunciarsi sulla censura relativa all’illegittimità della cartella per carenza di motivazione, per non essere stati indicati i criteri di calcolo degli interessi e degli aggi di RAGIONE_SOCIALE.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di prendere in considerazione la circostanza relativa alla sussistenza di obiettive condizioni di incertezza in ordine alla debenza del tributo, ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso, infine, si eccepisce la violazione degli artt. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 8 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, la ricorrente che sussistevano, nella specie, obiettive condizioni di incertezza circa l’applicazione del tributo, in considerazione della questione pregiudiziale di compatibilità comunitaria della normativa sull’IRAP sollevata ne l 2003, del fatto che l’Avvocato generale presso la Corte di Giustizia UE, nell’anno 2005, aveva concluso per l’incompatibilità del tributo con le norme comunitarie, e dell’ulteriore circostanza che solo nell’ottobre 2010 la Corte di
Giustizia UE si era pronunciata nel senso della compatibilità di tale tributo con le norme UE, e quindi successivamente al periodo d’imposta (2006), all’avvenuta formazione del ruolo (febbraio 2010) ed alla notifica della cartella di pagamento (aprile 2010).
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
3.1. Il primo motivo è inammissibile.
Ed invero, con riferimento al vizio di omessa pronuncia, la giurisprudenza di questa Corte ritiene, come è noto, che sia configurabile una pronuncia implicita di rigetto di una domanda o di una eccezione, quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; conseguentemente, la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronuncia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge o come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da porre il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (da ultimo, Cass. 8 maggio 2023, n. 12131; Cass. 6 novembre 2020, n. 24953).
Nel caso di specie, avendo la C.T.R. accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, ha ovviamente adottato un a decisione incompatibile con l’eventuale accoglimento dell’eccezione di
inammissibilità dell’appello, e quindi non sussiste, sul punto, il lamentato vizio di omessa pronuncia.
In ogni caso, la corte territoriale ha accolto anche l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, e la ricorrente non espone per quale ragione la questione dell’eventuale inammissibilità dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avrebbe carattere di decisività, non deducendo in alcun modo che l’accoglimento della propria eccezione riguardo alla ammissibilità dell’appello principale avrebbe impedito anche l’accoglimento dell’appello incidentale, con la conseguente riforma della sentenza impugnata. Il motivo deve quindi ritenersi inammissibile per carenza di interesse.
3.2. Il secondo motivo è invece fondato.
Innanzitutto, il motivo deve ritenersi ammissibile, in quanto la ricorrente censura la sentenza impugnata denunciando proprio la violazione di legge sulla pronuncia implicita di rigetto in merito all’eccezione di inammissibilità dell’appello per conferimento del mandato ad litem da parte di persona priva del potere di legale rappresentanza dell’ente .
Sul punto, la RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE deduce che la funzionaria che ha conferito il mandato ad litem , e cioè la AVV_NOTAIO COGNOME, ha la rappresentanza processuale di RAGIONE_SOCIALE in virtù di procura speciale rilasciata dall’ amministratore delegato con atto per AVV_NOTAIO in Roma in data 16 giugno 2011, ma tale procura non risulta depositata agli atti del giudizio di secondo grado, ragion per cui non è stato provato lo ius postulandi della suddetta AVV_NOTAIONOME COGNOME ai fini del conferimento del mandato per proporre appello da parte della RAGIONE_SOCIALE (mandato che,
invece, in primo grado era stato conferito direttamente dall’amministratore delegato della RAGIONE_SOCIALE)
3.3. Anche il terzo motivo è fondato.
Ed invero, l’atto di appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE è stato notificato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 20 dicembre 2012, ed all’RAGIONE_SOCIALE il 18 dicembre 2012.
L’atto in questione, tuttavia, risulta depositato in segreteria in data 30 maggio 2013, e quindi ben oltre il termine per la costituzione dell’appellante in giudizio, secondo quanto previsto dagli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Ora, il deposito in questione è previsto, come è noto, a pena di inammissibilità, ed ha quindi natura perentoria, per cui la tardiva costituzione in giudizio rende l’appello in questione inammissibile.
Da ciò consegue l’inammissibilità dell’appello principale proposto a suo tempo dalla RAGIONE_SOCIALE
3.4. I restanti motivi possono ritenersi assorbiti.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata senza rinvio, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, e la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Sussistono invece giustificati motivi per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese tra la ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE.
Spese compensate per le fasi di merito.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Compensa le spese tra la ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE.
Spese compensate per le fasi di merito.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024 .