Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15896 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6057/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5617/2018 depositata il 20/08/2018,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno impugnato l’avviso di accertamento catastale, con cui sono stati determinati, in ragione della consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività della microzona Prati, un nuovo classamento ed una nuova rendita per l’immobile sito in Roma, INDIRIZZO, di cui sono comproprietari, nella misura di ¼ ciascuno.
Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato all’esito dell’appello.
Nella intestazione della sentenza di appello si legge «controdeduzione priva di appello, iscritta nel r.g. appello n. 8210/2017», ma nel dispositivo l’appello è stato accolto.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, formulando cinque motivi.
Ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 28 maggio 2024.
CONSIDERATO
1.I ricorrenti hanno dedotto: 1) la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., per la contraddittorietà della premessa (assenza di appello) con il dispositivo della decisione (accoglimento dell’appello); 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevedono il deposito, a pena di inammissibilità, del ricorso e dell’atto di appello entro trenta giorni dalla sua proposizione; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., dell’art. 324 cod.proc.civ., per avere la sentenza di
secondo grado riformato quella di primo grado in assenza di gravame; 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., degli artt. 100 e 112 cod.proc.civ., atteso che gli appellati si erano limitati a chiedere il rigetto dell’appello, mentre la sentenza, con il suo accoglimento ed in assenza di un’impugnazione ammissibile, si è pronunciata oltre i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello ed in contrasto con il divieto di reformatio in peius ; 5) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., consistente nelle specifiche caratteristiche dell’immobile oggetto di accertamento.
2. Il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, è pregiudiziale rispetto a tutte le altre censure ed è fondato.
Nel giudizio di appello tributario si applicano, in virtù del rinvio di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione, sicché opera l’art. 22, ai sensi del quale, nel testo ratione temporis vigente, «il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato… ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale» e «l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente». In proposito deve evidenziarsi che l’art. 22 non presenta alcuna incompatibilità con la struttura del giudizio di appello, tenuto conto, da un lato, del rinvio contenuto nell’art. 53, comma 2, per la proposizione dell’appello all’art. 20,
commi 1 e 2, e, cioè alle modalità della proposizione del ricorso di primo grado, e, dall’altro lato, al riferimento nell’art. 53, comma 3, al deposito del ricorso in appello, subito dopo il quale la segreteria dell’ufficio giudiziario chiede la trasmissione del fascicolo di primo grado (s ull’applicabilità dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio di appello v., tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1446, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualora l’appello principale sia inammissibile per mancato deposito dell’atto d’impugnazione nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibile anche l’appello incidentale egualmente non depositato, atteso che tale obbligo di deposito deve ritenersi imposto anche all’appellante incidentale, pur se tempestivo, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente ratione temporis , in quanto diretto ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado).
Dalla sentenza si evince chiaramente che il ricorso di appello non è stato depositato, circostanza che, peraltro, non è oggetto di alcuna contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue che l’appello è inammissibile e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata senza rinvio in accoglimento della censura in esame, assorbite le altre.
Solo per completezza va precisato che la costituzione degli appellati non consente di superare l’inammissibilità dell’appello, come si evince dalla lettera della legge che precisa che l’inammissibilità è rilevata di ufficio anche se la controparte si costituisce ritualmente.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, stante l’inammissibilità dell’appello. Le spese di questo giudizio e di
quello di appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la controricorrente al pagamento, in favore dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 4.000,00, oltre ad euro 200,00, e RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello, liquidate in euro 1.500,00, il tutto oltre a rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28/05/2024.