Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 828 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 828 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 29203 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Leone, in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore EMAIL controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3511/24/2021, depositata in data 22 aprile 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
il Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t., propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 13824/30/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 950473/151888 per omesso versamento della TARI per l’anno 2016;
in punto di fatto dalla sentenza impugnata si evince che:1) avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, la contribuente RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Napoli deducendo che dal computo delle aree soggette alla tassa di smaltimenti rifiuti si sarebbero dovute escludere quelle destinate alla produzione di rifiuti speciali smaltiti dalla stessa con la procedura separata;2) la CTP di Napoli, con la sentenza n. 13824/30/2019 aveva accolto il ricorso; 3) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il Comune ribadendo che i rifiuti prodotti dalla contribuente erano assimilabili a quelli ordinari e, in quanto tali tassabili ai sensi dell’art. 1 commi 6 e 682 della legge n. 147/2013;
-la CTR ha ritenuto inammissibile l’appello del Comune ex art. 53 del Dlgs. n. 546/92 mancando “qualsivoglia censura alla decisione impugnata”;
la società contribuente resiste con controricorso;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE
1.Va preliminarmente disattesa la eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla società contribuente ai sensi dell’art. 369, comma 2 c.p.c. per non avere il Comune depositato, unitamente al ricorso per cassazione, copia autentica della sentenza impugnata.
A tal riguardo deve ricordarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10648 del 2/5/2017, Rv. 643945; v. anche Cass. sez un. n. 21349 del 2022) hanno affermato che, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risul comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
In motivazione il principio è stato esteso anche ad altri adempimenti, previsti dall’art. 369, secondo comma, c..p.c., omessi da una parte ed espletati dall’altra, nell’ambito della medesima fase iniziale dell’impugnazione.
In tali casi, infatti, lo scopo di attivare la sequenza procedimentale sotteso al compimento degli adempimenti de quibus, “non potrebbe dirsi impedito, né apprezzabilmente ritardato (l’esame del fascicolo non può aver luogo se non si è atteso il tempo utile per il deposito del controricorso). Si è ritenuto, infatti, che, alla luce delle normative della Carte europee, rifiutare l’accesso al giudice dell’impugnazione, pur se l’atto sia nella disponibilità del giudice, si risolverebbe “in un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia” (in questi 1:ermini la citata pronuncia delle S.U.).
Questa Corte ha quindi precisato che, il ricorso di cassazione non è improcedibile ex art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., per omesso deposito da parte del ricorrente della sentenza impugnata, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotta dalla parte resistente, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass., sez. 5, 14 febbraio 2019 n. 4370; Cass. sez. 5, n. 1313 del 2022). Nella specie, comunque, vi è agli atti copia analogica della sentenza impugnata con attestazione di conformità sottoscritta, ai sensi dell’art. 9, commi ibis e 1 ter del tP,1
legge n. 53 del 1994, dall’avvocato (NOME COGNOME) cui risulta conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità.
Sempre preliminarmente, il ricorso, al contrario di quanto eccepito dal controricorrente, è specifico ed autosufficiente, ricavandosi dall’atto, in relazione anche alla sentenza impugnata ed alla natura processuale del vizio denunciato, tutti gli elementi necessari e sufficienti per la sua decisione.
3.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/9 per avere la CTR dichiarato inammissibile il gravame del Comune per difetto di motivi specifici di impugnazione ancorché avverso la sentenza di primo grado (che, nell’accogliere il ricorso della contribuente, aveva escluso dalla superficie tassabile ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti, quell’area destinata alla produzione di rifiu speciali/tossici o nocivi smaltiti da quest’ultima con procedura separata) l’ente impositore avesse proposto appello deducendo, con uno specifico motivo di impugnazione che – premessa la produzione da parte della contribuente esclusivamente di rifiuti speciali assimilabili ( non già di rifiuti speciali non assimilati) con eventuale diritto al riduzione della sola parte variabile della tariffa – nella specie la socie non aveva maturato il diritto neanche a tale beneficio per non avere presentato istanza corredata dalla necessaria documentazione nei termini previsti dal regolamento.
In disparte l’impropria indicazione in rubrica del n. 3 in luogo del n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. essendo il motivo chiaramente sviluppato in termini di error in procedendo, lo stesso è fondato.
Quanto alla specificità dei motivi di appello, per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, previs dall’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. co civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 6A-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5A, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5A, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass.,
Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873; n. 2379 del 2022). Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. 32954/2018; Cass., sez. 5, n. 18211 del 2021). Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341).
5.1.Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specific dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini dell’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^’ 26 maggio 2021, n. 14582).
Non è, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello l indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, n. 14582).
5.2.Nella specie, il giudice del gravame non si è atter uto al suddetto principio, in quanto ha ritenuto inammissibile l’appello difettando in esso “qualsivoglia censura alla decisione impugnata”, laddove dallo stralcio dell’atto di appello riprodotto in ricorso (pag. 6) si evince u chiara esposizione delle ragioni della doglianza concernenti l’eventuale detassazione del 30% sulla quota variabile della tariffa e non già la totale detassazione dall’imposta, stante la produzione da parte della contribuente di rifiuti “assimilabili” e non già di “rifiuti speciali assimilati”, e, comunque, nella specie, la decadenza della società dal diritto al detto beneficio per mancata’ presentazione da parte di quest’ultima di apposita istanza corredata dalla necessaria documentazione nei termini previsti dal regolamento (“Relativamente alla riduzione per produzione di rifiuti speciali, va ribadito che non s tratta di “rifiuti speciali non assimilati” bensì di “rifiuti sp assimilati” come da allegato A) al regolamento comunale. Ciò comporta che l’eventuale riduzione spettante sarebbe pari tutto al più al 30% della sola quota variabile della tariffa (…) Orbene, acclarato, che l parte ricorrente ha prodotto esclusivamente rifiuti speciali assimilabili, per cui, tutto al più, avrebbe avuto diritto alla riduzione della sola par variabile della tariffa, ma visto che non è in qualsiasi caso maturato il diritto neanche a tale beneficio, per non avere presentato istanza corredata dalla necessaria documentazione nei termini previsti dal regolamento e quindi non aver rispettato gli obblighi di legge non si comprende, in alcun modo, come i giudici di prime cure possano essere caduti in errore!) in evidente contrapposizione alle argomentazioni della decisione di prime cure, trascritta nelle parti salienti a pag. 5 de ricorso (“in punto di fatto, giova precisare come l’art.62 co.3 Dlgs. 507/93 sancisca che – nella determinazione della superficie tassabile ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti- non s debba tenere conto di quella parte dell’area nella quale si formino di regola per caratteristiche strutturali o per destinazione, rifiuti speci tossici o nocivi. Rappresenta dunque la ditta ricorrente che: espletando nell’area de qua l’attività di produzione di costruzion elettromeccaniche e stampaggio di materie plastiche ed essendo, peraltro, anche in vigore un contratto di smaltimento di rifiuti special con una ditta terza essa ditta dovrebbe essere esonerata, almeno parzialmente, dal pagamento della TARSU. E infatti, l’imposizione del tributo anche sulle aree produttive di rifiuti speciali, tossici o noci ovviamente presenti all’interno di un opificio del genere, come anche Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dimostrato attraverso la relazione tecnica allegata al ricorsosostanzialmente pone il tributo impugnato in conflitto con gli artt. 62,65,68 e 69 del d.lgs. n. 507/93. Quanto sopra comporta anche un contrasto del tributo oggetto di impugnazione con il principio di commisurazione della tassazione, rispetto alla effettiva capacità di produrre rifiuti, di cui agli artt. 65 e 69 co. 2 Dlgs. 507/93. Dunque occorre procedere ad un ricalcolo del dovuto”).
6.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell Campania, in diversa composizione.
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2022
(Il Presi ente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale