Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29153 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29153 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 22520/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliat a presso quest’ultimo in Roma alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , -intimata-
tributi
avverso la sentenza n.534/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata e comunicata a mezzo pec 17 febbraio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione ricorre con due motivi contro l ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l’appello della società contribuente contro la sentenza della C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE che aveva rigettato il ricorso della contribuente.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del l’11 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
Il AVV_NOTAIO ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o in subordine rigetto.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
La ricorrente rileva che i giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile l’appello per la mancat a notifica ad RAGIONE_SOCIALE, asserita terza chiamata nel giudizio di primo grado (in realtà interventrice), nonché per il mancato deposito dell’atto di appello presso la segreteria della RAGIONE_SOCIALE e per la carenza di motivi specifici dell’impugnazione.
Deduce, invece, la ricorrente che la C.t.r. avrebbe dovuto disporre
l’integrazione del contraddittorio ex art.14, comma 2, d.lgs. n.546/1992, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, parte processuale in primo grado; inoltre avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta abrogazione, con norma di natura procedimentale (l’art.36, comma 1, d.lgs. n. 175/2014), applicabile ai giudizi in corso, dell’art.53, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n.546/1992, che prevedeva la necessità del deposito dell’atto di appello presso la segreteria del giudice di primo grado; infine, avrebbe dovuto esaminare nel merito i motivi di ricorso, che erano sufficientemente specifici.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
2.1. Il primo motivo è infondato con conseguente assorbimento del secondo.
In particolare, il giudice di secondo grado ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tre profili concorrenti, ognuno dei quali oggetto di ricorso in cassazione da parte della contribuente.
Per quanto riguarda i l secondo profilo d’inammissibilità (il mancato deposito dell’atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria), la ricorrente sostiene che la C.t.r. avrebbe dovuto considerare che, al tempo della decisione impugnata, era gi à entrato in vigore l’art. 36 del d.lgs. n. 175/2014, che aveva abrogato il secondo periodo del comma 2 dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, che prevedeva, a pena d’inammissibilit à dell’appello, il suddetto obbligo, rimasto inadempiuto, donde, in difetto di disciplina transitoria, la norma che ne aveva disposto l’abrogazione doveva ritenersi immediatamente applicabile ai processi in corso, precludendo la possibilit à di definire con pronuncia in rito il gravame in oggetto.
Sul punto questa Corte, con orientamento ormai costante, ha chiarito che <> (Cass. n.2276/2017; vedi anche Cass. n. 22627/2017 e n. 12786/2020).
Come si è detto <> (Cass. n.2276/2017 citata, in motivazione).
Nel caso di specie non è contestato che il ricorso in appello, al momento della notifica, dovesse essere depositato presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata, in quanto era ancora in vigore il secondo periodo del comma 2 dell’art. 53 del d. lgs. n. 546/1992, che prevedeva tale obbligo a pena d’inammissibilità , nel caso in cui il ricorso non fosse notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Gli effetti dell’atto, perfezionatosi nel vigore della norma succitata, restano pertanto dalla stessa disciplinati, quantunque poi abrogata da successiva disposizione entrata in vigore nella pendenza del relativo giudizio.
Quanto sopra comporta l’assorbimento dei restanti motivi. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimit à , liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2023