Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10398 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del Commissario ad acta , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO n.INDIRIZZO, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa
-controricorrente-
avverso la sentenza n.1505/16/16 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale della Sicilia- Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 18 aprile 2016;
Tributi-cartella-legge n.289 del 2002decadenza
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte del RAGIONE_SOCIALE di cartella, emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, relativa a ILOR e IRES degli anni 1990 e 1991, con la quale si recuperava un credito di imposta, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accolse, in parte, il ricorso dichiarando non dovuta l’Irpeg per l’anno 1990 , mentre confermò, nel resto, la cartella impugnata.
Avverso tale decisione proponeva appello principale il RAGIONE_SOCIALE deducendo l’omessa pronuncia sull e eccepite carenza di motivazione della cartella e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di iscrizione a ruolo.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello incidentale avverso il capo di sentenza con cui la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto incombere sull’Ufficio la determinazione del credito, fornendone la prova.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale della Sicilia-sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile, per carenza di interesse, l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , confermava la legittimità della cartella impugnata.
In particolare, il Giudice di appello rilevava che l’appellante principale non aveva interesse ad impugnare la decisione, a lui integralmente favorevole, invocandone una diversa motivazione. Riteneva, invece, fondato l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rilevando che la cartella era stata notificata ritualmente e tempestivamente nei termini previsti dall’art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n.388 ( entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima
rata ) e che il RAGIONE_SOCIALE, sul quale incombeva il relativo onere non aveva fornito prova RAGIONE_SOCIALE ritenute subite.
Avverso la sentenza il RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso , l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si deduce , ai sensi dell’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., l’erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello , per l’asserito difetto di interesse ad agire dell’appellante , con conseguente falsa applicazione dell’art.100 cod. proc. civ.
Il ricorrente principale evidenzia il travisamento dell’atto di appello proposto con il quale si censuravano capi, ad esso sfavorevoli, della sentenza di primo grado, chiedendosene la riforma.
1.1. La censura è fondata. Come emerge pacificamente dagli atti, per darne conto anche la sentenza impugnata nella parte della motivazione dedicata allo svolgimento del processo, la sentenza di primo grado non era integralmente favorevole al RAGIONE_SOCIALE avendo annullato la cartella impugnata solo con riferimento all’IRPEG dell’annualità 1990, confermandola per il resto. E, in ogni caso, a fronte dell’appello incidentale svolto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE regionale avrebbe dovuto, comunque, esaminare le questioni dedotte in appello come riproposizione RAGIONE_SOCIALE censure svolte in primo grado.
1.2. Ne consegue l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’appello formulata dalla C.T.R. sussistendo l’interesse all’impugnazione da parte dell’appellante RAGIONE_SOCIALE.
2 Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza nella parte in cui aveva accolto l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE per violazione del principio di non contestazione ex art.115 cod.
proc. civ. avendo i giudici di appello omesso di considerare la circostanza affermata dal ricorrente e non specificamente contestata dall’Ufficio dell’avvenuto rimborso nell’anno 1994 RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo per IRPEG 1990. Il ricorrente principale evidenzia di avere espressamente rilevato detta circostanza nell’atto di appello e che la stessa non fosse mai stata contestata dall’Ufficio con la conseguenza che il Giudice di appello avrebbe dovuto astenersi dal valutare su quale parte ricadesse l’onere d ella produzione in giudizio dei documenti giustificativi.
2.1 La censura è inammissibile laddove, come evidenziato in controricorso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era stato lo stesso RAGIONE_SOCIALE a introdurre nel giudizio di appello la questione, sulla quale ha, quindi, pronunciato la C.T.R. relativa all’accertamento RAGIONE_SOCIALE ritenute subite di importo superiore all’imposta dovuta . Il mezzo, peraltro, sarebbe anche infondato alla luce del principio sancito da questa Corte (Cass. n. 16984 del 14/06/2023) secondo cui <>.
3.Con il terzo motivo -rubricato: violazione dell’art.6 c.5 della legge 27 luglio 2000 n.212.Violazione dell’art.2220 c.c.: a mente dell’art.360 n.3 c.p.c.il ricorrente censura la sentenza laddove la C.T.R. aveva accolto l’appello incidentale proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritenendo che il RAGIONE_SOCIALE non avesse mai fornito la prova RAGIONE_SOCIALE ritenute subite. In particolare, si evidenzia come, nel caso in esame nel quale era stato omesso l’invio della comunicazione dell’irregolarità e la motivazione della cartella faceva riferimento genericamente a somme
dovute a soggetti interessati dal sisma del ’90, nessun onere probatorio poteva addossarsi al contribuente avendo l’Amministrazione finanziaria esposto le ragioni del mancato riconoscimento del credito IRPEG solo a seguito del ricorso proposto.
3.1. La censura, al limite dell’inammissibilità per l a genericità RAGIONE_SOCIALE prospettazioni, è infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (v., ex multis di recente, Cass. n. 18405 del 30/06/2021) secondo cui :<>.
In via gradata con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 138, commi 2 e 3 della legge n.388 del 2000 con correlata violazione dell’art.36 bis d.P.R. n.600 del 1973, stante il mancato accesso del contribuente al regime di rateizzazione agevolata previsto a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del ’90, dall’art.138.
4.1. La censura è fondata. In materia questa Corte (v., ex pluris , Cass. 6 – 5, n. 16074 del 14/07/2014; Cass., Sez.5 n. 25218 del 24/08/2022) ha statuito che <>.
4.1. La sentenza impugnata si è discostata da tali principi onde sul punto va cassata con rinvio al Giudice di merito per un nuovo esame.
In conclusione, in accoglimento del primo e del quarto motivo, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Siciliasezione di RAGIONE_SOCIALE che regolerà anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia-sezione di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024