Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31942 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31942 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10286/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., nonché rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente d omiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Ostia Lido (RM), INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: tributi -appello -inammissibilità
nonché nei confronti di
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona del Ministro pro tempore
–
intimato
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avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1597/02/15, depositata in data 23 ottobre 2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il contribuente NOME COGNOME ha impugnato una cartella di pagamento relativa a tributi del periodo di imposta 2004. La cartella conseguiva a imposte risultanti da un avviso di accertamento nei confronti del de cuius del ricorrente, divenuto definitivo. Il contribuente ha dedotto l’omessa notificazione dell’atto presupposto.
La CTP di Vibo Valentia ha accolto il ricorso.
La CTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo correttamente notificato l’atto presupposto. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che la cartolina prodotta in atti, in quanto contenente gli estremi numerici dell’atto notificato, prova l’avvenuta notifica dell’atto medesimo.
Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio. La causa, originariamente fissata per l’adunanza camerale del 23 aprile 2024, è stata rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito. Il controricorrente ha depositato copia informatica degli atti processuali di parte.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 182, 183, 291 cod.
proc. civ., dell’art. 22 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come richiamato dall’art. 53 d. lgs. n. 546/1992, deducendo che l’Ufficio non avrebbe depositato in giudizio la cartolina postale dell’avvenuta consegna dell’atto di appello, né la ricevuta della raccomandata di spedizione. Osserva, inoltre, di non essersi costituito in grado di appello. In particolare, il ricorrente deduce che l’Ufficio avrebbe depositato in appello una stampa di Poste Italiane in data 15 marzo 2012, deducendo che non vi sarebbe prova in quella spedizione dell’indicazione anche del l’atto di appello dell’Ufficio. Su tale motivo il ricorrente torna diffusamente in memoria, evidenziando che il giudice di appello non avrebbe controllato la regolarità della notificazione, osservando come la stampa di interrogazione di Poste Italiane non sarebbe, in ogni caso, equipollente alla produzione della cartolina di ricevimento dell’atto di appello , richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 149, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la cartolina postale costituisca prova della notificazione dell’atto presupposto. Osserva il ricorrente che la cartolina postale senza l’avviso di ricevimento non proverebbe la riferibilità della cartolina all’atto presupposto, il cui onere della prova si considererebbe assolto per effetto della p roduzione dell’originario avviso di accertamento impugnato.
Con il terzo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212, per non avere l’Ufficio messo il ricorrente in condizione di conoscere la pretesa impositiva di cui all’atto presupposto.
4. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze posto che, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi dell’art. 57, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero non è più legittimato nei processi pendenti riguardanti i servizi attribuiti alle agenzie fiscali (Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 5556), spettando sia la legittimazione ad causam , sia quella ad processum alle suddette agenzie, con conseguente inammissibilità della domanda azionata nei confronti del Ministero (Cass., Sez. V, 15 marzo 2021, n. 7159; Cass., Sez. V, 29 maggio 2020, n. 10240; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33809; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29183; Cass., Sez. V, 25 ottobre 2006, n. 22889) precisandosi che, in difetto di difese svolte dal Ministero, non occorre disporre sulle spese di lite.
5. Il primo motivo è fondato . Ai fini dell’ammissibilità del ricorso o dell’appello, occorre la prova che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione, abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l’elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale, o l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l’inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 e il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell’appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza (Cass., Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 31879).
Nella specie, dall’esame d el fascicolo del merito non risulta depositata la ricevuta di spedizione del plico, né l’elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell’ufficio postale. Né risulta agli atti del fascicolo di parte l’avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Risulta fondato, pertanto, il dedotto error in procedendo , con conseguente inammissibilità dell’appello. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.
Il primo motivo va, pertanto, accolto e la sentenza cassata e, non essendoci ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa ex art. 384 cod. proc. civ., cassandosi senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell’appello. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze; accoglie il primo motivo di ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate , dichiara assorbiti gli ulteriori motivi e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la controricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 22 ottobre 2024