Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4992 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4992  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
Tributi-Processo- Inammissibilità appello
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1804/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso e ha indicato indirizzo PEC
-controricorrente-
 avverso  la  sentenza  n.1051/1/2015  della  Commissione  Tributaria Regionale  della  Calabria, depositata il 25 giugno 2015.
Rilevato che:
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria, ne aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto co ntro la decisione di primo grado.
La  RAGIONE_SOCIALE,  in  particolare,  rilevava  che,  trattandosi  di  appello notificato a mezzo posta, era necessario il deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata che, invece, non era stata versata in atti con conseguente inammissibilità dell’appello.
il ricorso è stato avviato , ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ. alla  trattazione  in  camera  di  consiglio  in  prossimità  della  quale entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
Con l’ unico motivo di ricorso -rubricato: ‘violazione e falsa applicazione degli articoli 53, comma 2, 22, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, con riferimento all’art.360, n.4 c.p.c.’ la ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità del l’appello fondata sul mancato deposito della ricevuta di spedizione postale, rilevando l’errore in cui era incorsa la C.T.R. dato che dall’avviso di ricevimento , ritualmente depositato in giudizio, risultava che l’appello era stato ricevuto il 5 giugno 2013 e, quindi, ben prima della scadenza del termine per l’impugnazione (28 giugno 2013) , cosi come la costituzione in giudizio, il 20 giugno 2013, era avvenuta nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione.
La censura, rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate in controricorso e ribadite in memoria dal controricorrente  in quanto il ricorso  è  specifico  avendo  l ‘ RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  allegato  in  atti l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata, è fondata.
In materia sono, infatti, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 13452 del 29/05/2017, hanno statuito i seguenti principi:
-nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza);
-nel  processo  tributario,  il  termine  di  trenta  giorni  per  la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione);
tali principi risultano costantemente seguiti dalla sezione semplice (v. Cass. n.2731/2020; id. n. 24726 e n. 31879 del 2022);
nel caso in esame, dall’avviso di ricevimento era dato evincere sia  la  tempestività  della  costituzione  in  giudizio  dell’appellante  che l’avvenuta ricezione del plico  raccomandato  entro  il termine  di decadenza dall’impugnazione;
ne  consegue,  in  accoglimento  del  ricorso,  la  cassazione  della sentenza impugnata, che da tali principi si è discostata, con rinvio al Giudice del merito anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.