Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7048 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 7048  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3251/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da NOME (CODICE_FISCALE)
: ll’avvocato COGNOME
-ricorrente- contro
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.    LAZIO  n.  3619/2020 depositata il 19/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
 La  CTR,  con  la  sentenza  in  epigrafe  indicata,  accoglieva l’appello del Comune dichiarando legittimi gli avvisi di accertamento per IMU del 2012 e del 2013;
ricorre per cassazione la società contribuente con due motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
resiste con controricorso Roma Capitale chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto la CTR ha deciso conformemente alla giurisprudenza della Corte, e nel ricorso non ci sono elementi validi per rivedere l’orientamento così consolidatosi; ha chiesto in via subordinata di rigettare, comunque, il ricorso introduttivo in quanto infondato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta fondato il primo motivo di ricorso, infondato il secondo motivo. La sentenza deve cassarsi, in relazione al motivo accolto, con  rinvio  per  nuovo  giudizio  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 8, d. lgs. n. 504 del 1992, 6, quarto comma e 10, primo comma, l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il fatto ris ulta pacifico tra le parti ed accertato dalle decisioni di merito: la ricorrente non aveva (formalmente) dichiarato lo stato di inagibilità dell’immobile oggetto dell’imposta, tuttavia la stessa sostiene che lo stato di inagibilità (al fine del beneficio fiscale per gli immobili inagibili) era noto aliunde al Comune, in quanto erano state a questo presentate le pratiche per la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso (anche con allegazione di fotografie che evidenziavano lo stato dell’immobile negli anni interessati, privo di copertura).
Per  la  decisione  impugnata  solo  la  dichiarazione  formale  di inagibilità,  con  i  successivi  accertamenti,  comporta  il  beneficio fiscale, come previsto anche dal regolamento di Roma Capitale.
Il motivo è fondato in quanto, a prescindere dalla formale dichiarazione, il Comune ben può conoscere lo stato di inagibilità per altri atti ad esso formalmente noti: «In tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune» (Sez. 6 -Sez. 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021, Rv. 660884 -01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, Rv. 635869 -01, e Sez. 5, ordinanza n. 10314, del 29/01/2020 -depositata il 29/5/2020 -).
Inoltre, il regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può derogare alla normativa primaria come interpretata dalla Corte di  Cassazione:  Sez.  5,  Sentenza  n.  21771  del  15/10/2014,  Rv. 632781 -01, ed altre.
In  definitiva,  la  formale  dichiarazione,  seppure  richiesta  dal regolamento, non era qui necessaria; né la conoscenza aliunde della inagibilità,  in  capo  al  comune,  presupponeva  la  presenza  di  atti necessariamente ‘provenienti’ da questo, quanto il possesso da parte dell’Amministrazione di  atti  di  parte  comprovanti  i  lavori  che rendevano inagibile l’immobile nella annualità di riferimento.
Sul punto la sentenza deve quindi essere cassata con rinvio alla CGT di  secondo  grado  del  Lazio  che,  in  applicazione  dei  suddetti principi, accerterà  l’idoneità  degli  atti  sopra  indicati  a  porre  il
Comune a conoscenza dello stato di effettiva inagibilità rilevante per il beneficio fiscale.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il Comune non avrebbe mai contestato la sua conoscenza dello stato di inagibilità, ma di essersi limitato a sostenere che era necessaria la dichiarazione formale, come dal suo regolamento (art. 8, comma 7, lettera B regolamento IMU approvato il 30 novembre 2013, n. 82). Conseguentemente, per la ricorrente, lo stato di inagibilità dell’immobile e la conoscenza dello stesso da parte del Comune sarebbero fatti non contestati.
Il motivo è infondato.
Trattandosi  di  un  beneficio  fiscale  (riduzione  dell’imposta)  la prova è a carico del contribuente; il Comune ha negato il beneficio fiscale  e  non  ha  ammesso  nessun  presupposto  per  lo  stesso, limitandosi  a  sostenere  l’assenza  del  presupposto  (la  denuncia formale).
Del resto, nel processo tributario il principio di non contestazione ha caratteristiche peculiari: «Nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di una pretesa fiscale fatta valere mediante l’emanazione dell’atto impositivo nel quale i fatti costitutivi della richiesta sono già stati allegati, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato» (Sez. 5 – , Sentenza n. 16984 del 14/06/2023, Rv. 668258 -01; vedi pure Sez.
5 – , Ordinanza n. 29063 del 06/10/2022, Rv. 666094 -01 e Sez.
5 – , Ordinanza n. 19806 del 23/07/2019, Rv. 654953 – 01).
Conseguentemente  non  possono  ritenersi  logicamente  non contestati i fatti prospettati nel ricorso in cassazione.
P.Q.M.
accoglie  il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 04/12/2024 .