Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5875 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5875 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14000/2025 R.G. proposto da:
COMUNE DI TUGLIE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente – contro
NOME COGNOME
–
intimato – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA PUGLIA n. 4187/2024, depositata il 16/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4187/2024, depositata il 16/12/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in parziale accoglimento dell’appello di NOME COGNOME, ha annullato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, dell’importo di euro 1.895,00, emesso dal Comune di
Tuglie, per omesso versamento di IMU in relazione all’anno d’imposta 2012.
Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Tuglie, sulla base di un unico motivo, mentre il COGNOME resta intimato.
Depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380 -bis c.p.c., il ricorrente si oppone alla proposta, con istanza di decisione, che illustra con successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si prospetta, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, d.l. n. 201/2011 e dell’art. 2, lett. a), d.lgs. n. 504/1992. In particolare, il ricorrente censura che il giudice di appello abbia annullato l’avviso nonostante l’immobile fosse accatastato (in categoria D/1, con rendita pari ad euro 4.544,82) ed il contribuente non avesse fatto denuncia di variazione catastale.
1.1. Il ricorso è infondato.
1.2. La sentenza impugnata, sulla premessa che l’immobile oggetto di tassazione, pur accatastato (sub categoria D/1), versasse in uno stato di inagibilità pacificamente noto al Comune di Tuglie, ha annullato l’avviso, con questa motivazione: ‘ Conformemente con l’orientamento della giurisprudenza più autorevole (per tutte, vedasi Cass. civ. sez. trib. sent. n. 12226 del 08 -05 -2023), questa Corte ritiene che, in tema di ICI -IMU, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, di cui all’art. 10 comma 1 della L. n. 212/2000 (che costituisce pur sempre un criterio guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie), l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale -quale è, nel caso di specie, l’onere di modificare la categoria catastale dell’immobile in argomento -per il godimento di una riduzione o agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, ove essi
risultino da documentazione in possesso dell’ente impositore anche se per finalità extratributarie, come è accaduto nel caso di che trattasi. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, deve accogliersi la richiesta dell’appellante ‘di annullare l’avviso di accertamento’ originariamente gravato’ .
1.3. Orbene, va anzitutto osservato che con questa ratio decidendi il ricorrente ha omesso di confrontarsi, limitandosi ad asserire che l’iscrizione dell’immobile al catasto fabbricati con rendita attribuita costituisca presupposto sufficiente per l’assoggettamento del bene all’IMU e che il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esiga la corrispondente oggettiva classificazione catastale, sicché, se il contribuente non provvede a tale adempimento, con una richiesta di modifica catastale, non può godere del beneficio, essendo l’obbligo dichiarativo condizione necessaria per l’ottenimento dell’esenzione.
1.4. La censura, per come formulata, è, quindi, inammissibile, violando il canone di specificità prescritto all’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per il quale non è sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 4905/2020).
1.5. In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, giusta la disposizione del citato art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante ‘specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione; risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori
di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamene violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata’ (così, Cass. 1811/2019; cfr. anche Cass. 33827/2023).
1.6. Spettava, quindi, al ricorrente argomentare per quale ragione l’affermazione di diritto contenuta nella sentenza impugnata -secondo cui l’agevolazione fiscale va riconosciuta qualora l’ente impositore sia a conoscenza della sussistenza dei relativi presupposti, anche in mancanza di variazione catastale da parte del contribuente -sarebbe in contrasto con la legge o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
1.7. Non avendolo fatto, la censura è inammissibile.
1.8. Ad ogni modo, il ricorso non coglie nel segno.
1.9. Sulla questione giuridica controversa, ovvero se, ai fini del riconoscimento del regime agevolativo, conti l’elemento formale della categoria catastale dell’immobile risultante al 1° gennaio di ciascun anno o se debba, invece, aversi riguardo al criterio sostanziale della conoscenza da parte dell’ente impositore dello stato effettivo del bene immobile, si è ripetutamente espressa questa Corte, anche di recente, enunciando il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di IMU, la riduzione d’imposta, prevista ratione temporis dall’art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va riconosciuta, anche in assenza di richiesta del contribuente, quando il Comune abbia una conoscenza qualificata, documentabile e derivata dall’esercizio dell’attività amministrativa propria dell’ente territoriale,
anche se per finalità extra tributarie, dello stato d’inagibilità dell’immobile (Cass. 26921/2025; 24259/2025; 8592/2025; 8280/2025; 7048/2025; 12226/2023; 8592/2021; 10314/2020).
1.10. Ciò in considerazione del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212), del quale è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune, ex art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (con riguardo all’ICI: Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18453; Cass., Sez. 6^ -5, 29 maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28251; Cass., Sez. 6^ -5, 22 aprile 2021, n. 10724; -con riguardo all’IMU: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6^ -5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6^ -5, 22 aprile 2021, n. 10724; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35474; Cass., Sez. 6^ -5, 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6270).
1.11. A tali princìpi si è conformato il giudice di appello, sicché il ricorso va respinto.
Nulla sulle spese, essendo il COGNOME rimasto intimato.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 -bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria di cui al quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamata dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis.
3.1. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una
valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez. U. 27433/2023 e 28540/2023).
3.2. La parte ricorrente va, pertanto, condannata a versare, in favore della Cassa delle ammende e in applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., la somma liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende e in applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME