Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1898 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37945/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
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ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (GIARAGIONE_SOCIALE).
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intimata –
nonché
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
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intimato –
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 5731/2019 depositata il 01/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento emesso da RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento dell’IMU (anno 2012) dovuta al RAGIONE_SOCIALE di Pagani, notificato alla contribuente, in data 26/12/2017, tramite posta elettronica certificata (PEC), deducendo vari profili d’illegittimità della pretesa tributaria.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno rigettava il ricorso con sentenza confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione Staccata di Salerno, che respingeva l’appello della contribuente ritenendo comunque sanabile l’invalidità della notifica effettuata mediante EMAIL contenente il file dell’atto impositivo, legittimo l’affidamento dell’incarico alla società RAGIONE_SOCIALE, quale affidataria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta de qua, come da documentazione versata in atti, giusta l’art. 52 , comma 1, d.lgs. n.446 del 1997, trattandosi di questione esaminabile in via incidentale dal giudice tributario, nonché l’ininfluente il sequestro penale degli immobili, peraltro, intervenuto soltanto il 17/9/2012 ed incerta la riferibilità dello stesso sequestro all’immobile oggetto di tassazione.
La contribuente propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza, mentre il RAGIONE_SOCIALE di Pagani ed RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) sono rimaste intimate.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente, va rilevata la mancanza di rituale deposito e notificazione di controricorso alle controparti, ai sensi degli artt. 370 e 371 cod.proc.civ., da parte del RAGIONE_SOCIALE di Pagani che si è limitato a depositare latto di costituzione, con allagata procura alle liti.
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.
20, 21, 22, 24, 71 del d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), 149bis cod.proc.civ., 2702 cod.civ., 156 cod.proc.civ., perché la CTR non ha rilevato l’assoluta mancanza di forma, di sottoscrizione, di autenticità, dell’atto impositivo e la inesistenza della sua notificazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in quanto inidonea a produrre alcun effetto giuridico e comunque l’inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
La censura è infondata.
La CTR ha fatto applicazione del principio, più volte affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell’atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U., n. 23620/2018; Cass. S.U., n. 7665/2016).
La notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto impositivo ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza, da parte del contribuente, entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, profilo quest’ultimo estraneo al thema decidendum (Cass. n. 654/2014; n. 8374/2015; 21071/2018; n.26310/2021).
La società RAGIONE_SOCIALE, nella specie, ha impugnato tempestivamente l’atto impositivo per cui l’effetto sanante (art. 156 cod.proc.civ.) opera ex tunc , determinando il venir meno dell’interesse del destinatario a tale specifico vizio.
La ricorrente contesta, inoltre, la validità dell’avviso di accertamento per assoluta mancanza di forma, di sottoscrizione, di autenticità.
Tale ulteriore profilo censorio è stato correttamente disatteso dal giudice di appello alla luce del principio secondo cui « L’avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 ( ratione temporis vigente dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l’esclusione dell’utilizzo di strumenti informatici prevista per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività e funzioni ispettive fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi. » (Cass. n. 32692/2021 e in tema di equivalenza RAGIONE_SOCIALE firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, v. Cass. n. 32692/2021; n. 14402/2020; Cass. S. U., n. 10266/2018 ).
Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 5, cod. proc. civ., la società contribuente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché la CTR ha omesso di rilevare l’illegittimità dell’affidamento dell’incarico di procedere all’accertamento IMU (per l’anno 2012) alla società RAGIONE_SOCIALE, stante la mancanza nell’avviso di accertamento dell’indicazione dell’atto amministrativo legittimante (organo che lo ha emesso, numero, data, ecc.) l’affidamento esterno del servizio alla predetta società. Deduce, al riguardo, che è insufficiente la determina di affidamento, provvedimento adottato, secondo quanto previsto dal d. l. n. 193 del 2016, a conclusione del procedimento amministrativo di affidamento del servizio di accertamento e riscossione IMU per le annualità dal 2012 al 2016, conclusosi a favore di altra società, la RAGIONE_SOCIALE, vincitrice della gara ad evidenza pubblica espleta, su delega, dalla Provincia di Salerno, quale stazione unica appaltante, essendo stata la società RAGIONE_SOCIALE addirittura esclusa da tale gara, in quanto non in possesso dei necessari requisiti. Deduce, in particolare, che l’affidamento del servizio ad RAGIONE_SOCIALE, per l’anno 2012, si basa sulla determina dirigenziale n. 1211 del 30/11/2017, la quale richiama la procedura ad evidenza pubblica nonché la delibera di giunta n. 147 del 20/11/2017 ed affida, in via d’urgenza (art. 63, d.lgs. n. 50 del 2016, c.d.
Codice Appalti ratione temporis vigente), alla predetta società, l’attività per l’anno 2012, stante l’impossibilità dell’aggiudicataria RAGIONE_SOCIALE di effettuare, con immediatezza, il servizio per l’annualità in questione.
La censura è infondata.
La sentenza della CTR, anzitutto, ha fatto riferimento alla possibilità per il giudice tributario di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi presupposti e di disapplicarli, ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’oggetto del giudizio (in termini, Cass. n. 2841/2020; n. 9925/209; n. 27536/2022).
Inoltre, sulla base dell’esame della documentazione versata in atti e con accertamento riservato al giudice di merito, ha affermato che la legittimità «dell’attribuzione concreta del potere di accertamento tributario di che trattasi» alla società affidataria in concessione è stata adeguatamente dimostrata, avendo l’allora parte appellata, «al cospetto RAGIONE_SOCIALE contestazioni del contribuente … allegato validi documenti giustificativi dell’attribuzione concreta del potere di accertamento tributario di che trattasi.»
Si legge nella sentenza impugnata che, quindi, sussiste la legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE, «con indubbia conseguenza circa la validità dell’avviso di accertamento di che trattasi sotto il profilo del riscontro di una delega possibile e lecita, non solo in astratto bensì in concreto , dello stesso potere impositivo sotteso all’atto in discorso.»
Orbene, l’atto impositivo dà atto dell’affidamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE di Pagani, dell’attività di accertamento e riscossione del tributo per cui è causa alla suddetta società, rientrante tra i all’Albo
dei concessionari appositamente istituito (art. 53, comma 1 , d.lgs. n. 446 del 1997, e consultabile on line , dunque, agevolmente conoscibile (Cass. n. 30047/2018).
Va, conseguentemente, disatteso il rilievo censorio del Fallimento ricorrente secondo cui l’atto impugnato sarebbe incompleto, sotto il profilo motivazionale, perché non riporta l’esatta indicazione del titolo di legittimazione (determina dirigenziale n. 1211 del 30 novembre 2017) della concessionaria comunale. La deduzione che muove da una non condivisibile dilatazione
dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente, che si riferisce ai presupposti di fatto alle ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione e che nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia integrale e legale conoscenza.
Per quanto concerne l’attribuzione, in concreto, dei poteri di accertamento e riscossione, appare sufficiente il richiamo del giudice di appello alla documentazione depositata in giudizio dall’allora appellata società RAGIONE_SOCIALE, che non deve essere necessariamente allegata all’atto impositivo.
Si tratta di atti soggetti a pubblicità legale dei quali ciascun contribuente può avere integrale conoscenza (l’Albo istituito ex art. 53, d.lgs. n. 446 del 1997 è consultabile anche on line così come l’Albo pretorio,
).
Inoltre, per consolidato orientamento di questa Corte, qualora il RAGIONE_SOCIALE, in applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio non solo di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest’ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al RAGIONE_SOCIALE ed all’attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017 e molte altre).
E sempre con riferimento alla determina di affidamento del servizio, sarebbe stato onere della contribuente specificare sotto quale profilo quest’ultimo provvedimento amministrativo è illegittimo (v. Cass. n. 13848/2004), atteso che la disapplicazione può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), non essendo sufficiente, nel caso di specie, la generica contestazione della legittimità della procedura ‘ a
monte ‘ di aggiudicazione del servizio ad altra società (RAGIONE_SOCIALE) , avendo l’ente terri toriale previsto « una proroga contrattuale » mediante l’ adozione della determina in questione, il tutto nell’ambito di una distinta procedura negoziata senza bando (v. art. 63, d.lgs. n. 50 del 2016 c.d. Codice Appalti).
La CTR ha fatto buon governo anche dei principi in tema di prova avendo il RAGIONE_SOCIALE ritenuto assolto all’onere di produrre in giudizio i “documenti giustificativi” concernenti l’attribuzione alla società RAGIONE_SOCIALE del predetto servizio, in risposta alle contestazioni mosse in giudizio dalla controparte.
Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 51, d.lgs. n. 159 del 2011, 32, d.lgs. n. 175 del 2014, 12 preleggi, perché la CTR non ha considerato che, in forza RAGIONE_SOCIALE richiamate disposizioni del codice RAGIONE_SOCIALE leggi antimafia e RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione, durante la vigenza del provvedimento di sequestro è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi, con riferimento agli immobili oggetto della misura, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Deduce, altresì, la società ricorrente di aver dimostrato che gli immobili oggetto dell’avviso di accertamento impugnato (ed in esso indicati) erano stati attinti dal provvedimento di sequestro preventivo penale emesso dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 17/9/2012 e trascritto in data 20/9/2012, per cui, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, non è dovuta l’IMU quantomeno a decorrere dalla predetta data.
Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché la CTR ha omesso di considerare il contenuto della documentazione prodotta (visura dell’RAGIONE_SOCIALE del Territorio – Sevizio pubblicità immobiliare, con relativa nota di trascrizione del sequestro) attestante che «il complesso immobiliare contraddistinto in catasto urbano del RAGIONE_SOCIALE di Pagani al foglio 8, p.lla 1655, è interamente attinto, dal settembre 2012, dal provvedimento di sequestro preventivo penale
(…).»
Le censure sono da disattendere per le ragioni di seguito precisate.
La Corte (Cass. n. 3356/2022; n. 27215/2023) ha chiarito che l’art. 51, comma 3 bis , del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ha introdotto «un regime fiscale speciale per i beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva» (secondo la valutazione datane dal paragrafo 23 della circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE Entrate il 30 dicembre 2014 n. 31/E) e che tale disposizione non comporta la sospensione della potestà di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte, RAGIONE_SOCIALE tasse e dei tributi relativi ad immobili, il cui presupposto sia costituito dalla proprietà o dal possesso dei medesimi, limitandosi a disporre solamente la “sospensione” del relativo pagamento (in luogo dell”esenzione’), in relazione ai crediti tributari maturati durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, fermo restando l’obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.»
La Corte (Cass. n. 22216/2015) ha precisato, per quanto qui rileva, che «in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 51, comma 3bis , del d.lgs. n. 159 del 2011, il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi dell’art. 2ter della legge n. 575 del 1965 o del successivo art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, è soggetto passivo d’imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti. in relazione ai crediti tributari maturati durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca.»
Si legge, ancora, nella suindicata pronuncia che «Il d.lgs. n. 159/2011, nella sua originaria formulazione, è entrato in vigore il 13 ottobre 2011, la prima modifica apportata all’art. 51 di detto decreto è entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, e, da ultimo, il principio della sospensione, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, fino all’assegnazione dei beni a cui si riferiscono, di “imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consiste nella titolarità del
diritto di proprietà o nel possesso degli stessi”, ha effetto, secondo quanto disposto dall’art. 32 1° comma del D. Lgs. n. 175/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2014 … .»
Ne discende che lo speciale regime di sospensione (che non riguarda i crediti, anche tributari, anteriori al sequestro preventivo) non può essere invocato a conforto del mancato versamento dell’ICI per l’anno d’imposta 2012.
Nel caso di specie, ha rimarcato il giudice di appello, si discute della legittimità formale e sostanziale dell’avviso di accertamento dell’IMU (2012) riferibile ad una imposta dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso ed i cui presupposti impositivi, in parte, sono intervenuti anteriormente all’adozione della misura di prevenzione, atteso che la stessa sentenza impugnata dà atto essere intervenuta «in data 17.09.12 alla fine di ben nove mesi dell’anno d’imposta.»
Dovendosi escludere l’incidenza della misura penale sull’attività di accertamento dell’ente impositore e non potendo dubitarsi, come correttamente ritenuto dalla CTR della Campania, della legittimità dell’atto impositivo, anche l’ultimo motivo di ricorso appare inammissibile perché difetta l’interesse all’accertamento sollecitato dalla società contribuente volto ad individuare le particelle catastali attinte dalla misura di prevenzione e – in tesi – per questa ragione sottratte all’imposizione fiscale.
Ulteriore ragione d’inammissibilità del profilo censorio con cui la ricorrente deduce la nullità della decisione di appello, per vizio di motivazione della sentenza della CTR, sostenendo che «non vi è prova esaustiva della corrispondenza degli immobili tassati a quelli sequestrati», va ravvisata nella ricorrenza dell’ipotesi della c.d. ‘ doppia conforme ‘, prevista dall’art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012).
Orbene, l’impugnante in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012), non solo deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, ma anche dimostrare che esse sono tra loro diverse (tra le tante, Cass. n. 26774/2016; n. 20994/2019; n. 19760/2021; n. 10644/2022; n. 11707/2022; n. 13260/2022; Cass. n. 5947/2023).
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE parti intimate.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, a carico della parte ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.