Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24611 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/09/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18332/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) unitamente all ‘AVV_NOTAIO. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE CESENATICO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia-Romagna n. 523/2021 depositata il 19/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello presentato da Comune di Cesenatico ed in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado ha confermato la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, in rettifica, impugnato, relativo all’IMU 201 5 per alcune piattaforme petrolifere, site nel mare antistante il Comune di Cesenatico;
ricorre in cassazione la società contribuente con quattro motivi di ricorso, integrati anche da successiva memoria;
resiste con controricorso, come integrato da successiva memoria, il Comune di Cesenatico che chiede il rigetto del ricorso; lamenta che la ricorrente abbia eccepito la incompetenza territoriale del Comune solo nella memoria in Cassazione, senza aver riproposto la relativa questione in appello;
la Procura generale RAGIONE_SOCIALEa Cassazione, sost. AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, di rigetto del ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna alle spese del giudizio e con il raddoppio del contributo unificato.
Con i motivi di ricorso la contribuente rimette in discussione, con argomentazioni diffuse e specifiche, le decisioni di questa Corte di cassazione in materia, anche in relazione alla normativa sopravvenuta, che dovrebbe essere significativa per l’insus sistenza RAGIONE_SOCIALEa tassazione IMU sulle piattaforme petrolifere, prima del 2020.
3. In via preliminare, sull’ istanza di riunione con giudizi per altre controversie, aventi ad oggetto diversi anni di imposta, in trattazione anch’essi alla odierna udienza, si rammenta come la riunione RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventua lità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di RAGIONE_SOCIALE processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALEe controversie (Cass. 20/01/2022, n. 1704). La riferibilità del contenzioso a diversi anni di imposta, così come la opportunità di non unificare il copioso materiale (atti processuali dei precedenti gradi di giudizio e relativi documenti) con cui la parte ha scelto di svolgere le proprie difese rende tuttavia preferibile, nel caso di specie, non procedere alla riunione. Del resto, la auspicata funzione RAGIONE_SOCIALEa riunione viene di fatto raggiunta con la trattazione contestuale di tutte le cause interessate nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa medesima udienza.
4. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, d. lgs. n. 23 del 2011, art. 1, secondo comma, e 2, primo comma, d. lgs. n. 504 del 1992, art. 4 e 5, R.d.l. n. 652 del 1939, art. 2, d.m. Finanze, n. 28 del 1998, art, 1, comma 244, l. 190 del 2014 e circolare 6/T2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. AVV_NOTAIO civ.; con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, d. lgs. 504 del 1992 in relazione all’art. 2, del regolamento I MU del Comune di Cesenatico e l’art. 3 RAGIONE_SOCIALEo Statuto del Comune, art. 360, primo comma, n. 3, cod. AVV_NOTAIO civ.; con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli art. 1 e 2, d. lgs. n. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. AVV_NOTAIO civ. (iscrizione -o possibilità di iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘immobile nel catasto quale presupposto RAGIONE_SOCIALE‘IMU).
I tre motivi, per la loro logica connessione, si trattano unitariamente.
Per la ricorrente il possesso di una piattaforma estrattiva, sita nel mare, non costituirebbe un presupposto di imposta ai fini IMU, a differenza di quanto sostenuto dalla Cassazione, con la sentenza n. 3618 del 2016.
4.1. I comuni sarebbero privi di legittimazione attiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposizione IMU e TASI, in relazione a beni dislocati in mare.
I motivi sono infondati ed in parte inammissibili.
4.2. In tema di TASI e di IMU (TASI che qui non rileva, ma la materia è analoga sotto il profilo dei principi applicabili), la circostanza che una piattaforma situata entro 12 miglia dalla costa -in cui tra l’altro ha alloggio il personale si trovi dislocata in mare, non esclude che ivi si svolgano attività che determinano l’utili zzo dei servizi pubblici offerti dal comune, al quale invece, per vicinanza, almeno in via presuntiva, fanno finale riferimento territoriale sia le attività correlate alle persone che vi vivono e lavorano, sia i servizi e le attività ivi poste in essere, con la conseguente soggezione RAGIONE_SOCIALEa stessa alle suddette imposte.
4.3. Invero, pur non essendo collocate nel territorio comunale, le piattaforme petrolifere traggono vantaggio da una rete di servizi e infrastrutture che il comune mette a disposizione per la gestione RAGIONE_SOCIALEa costa e RAGIONE_SOCIALEe aree limitrofe, e per tale ragione devono essere considerate soggette ai tributi in questione, come forma di contribuzione per i costi sostenuti dal comune, quali ad esempio -a titolo meramente esemplificativo – le infrastrutture portuali e logistiche di cui si si avvalgono per il trasRAGIONE_SOCIALE di materiali, attrezzature e personale ed a cui il comune costiero garantisce l’accesso (ed eventualmente ne gestisce la manutenzione e il funzionamento), i servizi connessi alla sicurezza e protezione civile (per la parte di connessa competenza RAGIONE_SOCIALE‘en te locale), le strade e le altre vie di comunicazione gestite dal comune, che consentono il
movimento di mezzi pesanti e del personale necessario per (tutte) le operazioni offshore, o, ancora, i servizi amministrativi ed autorizzativi di competenza.
4 . Quanto, in special modo all’I.M.U., ed al suo presupposto di natura patrimoniale, oggetto del ricorso odierno, non è condivisibile la tesi RAGIONE_SOCIALE‘assenza del potere impositivo comunale, in quanto l’I.M.U. è un tributo proprio derivato, ovvero un tributo istituito dallo Stato, ma gestito dai comuni, ai quali peraltro è attribuito il gettito. Non possono quindi esistere zone non assoggettate al potere impositivo, pena la violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 53 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, tenuto conto che l’evoluzione RAGIONE_SOCIALEa tecnica consente la costruzione di isole artificiali, ristoranti, abitaz ioni e piattaforme sul mare. D’altra parte, il presupposto del tributo è dato dal possesso di immobili sul territorio «RAGIONE_SOCIALEo Stato», rientrando nella discrezionalità di questo la scelta di riferirne il gettito al Comune di assegnazione territoriale.
5 . Con riferimento ai presupposti per l’inventariazione nel catasto urbano, l’art. 3 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1239, concernente l’accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazion e del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano, stabilisce che l’accertamento generale degli immobili urbani è fatto per «unità immobiliare». Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1239, si considerano come «immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali», ivi compresi «gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo». L’art. 5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1239, prevede che costituisce «unità immobiliare urbana» «ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a p rodurre un reddito proprio». L’art. 1 del D.M. 2
gennaio 1998 n. 28 (‘Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento RAGIONE_SOCIALEa nuova cartografia catastale’) stabilisce al comma 1 che: «Il catasto dei fabbricati rappresenta l’inventario del patrimonio edilizio nazionale»; e al comma 2 che: «Il minimo modulo inventariale è l’unità immobiliare». A mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del D.M. 2 gennaio 1998 n. 28: «L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale». Sulla base di tali disposizioni, questa Corte ha affermato che l’accatastamento viene dalla normativa r iferito non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 cod. civ.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1404). Tali caratteristiche sono state valorizzate dalla giurisprudenza proprio ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento dei presupposti per l’accatastamento anche con specifico riguardo agli immobili aventi destinazione industriale o di produzione energetica (per le discariche pubbliche: Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12741; per le centrali elettriche: Cass.,, Sez. 5^, 11 febbraio 2015, n. 2621; Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio 2015, n. 3500; per i parchi eolici: Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4028; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2014, n. 24815; Cass., Sez. 6’ -5, 23 febbraio 2015, n. 3354; per le centrali telefoniche: Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2016, n. 24924; per le piattaforme petrolifere: Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2016, n. 3618), sicché l’iscrizione in catasto di tali unità immobiliari è sempre stata riconosciuta (cfr. Cass. n. 2280/23, n. 27194/22, n. 22300/22 in materia di cave).
6. Le prospettate difficoltà tecniche per procedere all’operazione di accatastamento non possono comportare
l’esenzione dall’imposta, in difetto degli specifici presupposti, tassativamente previsti dalla legge, che non ricorrono nel caso RAGIONE_SOCIALEe piattaforme in questione, e pertanto sono irrilevanti le indicazioni fornite dalla Risoluzione 3DF del 1° giugno 2016 del MEF e RAGIONE_SOCIALEe precedenti prassi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
4. 7. La questione, in ogni caso, è stata già definita dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 30/09/2016, n.19510), la quale ha affermato che: «Questa corte di legittimità ha già affrontato, decidendola in senso affermativo, la questione RAGIONE_SOCIALEa imponibilità ICI RAGIONE_SOCIALEe piattaforme petrolifere/estrattive; e ciò in una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, caratterizzata da piattaforme marine oggetto di provvedimenti statuali di concessione di coltivazione mineraria in specchio acqueo fronti stante la costa e ricompreso in un determinato territorio comunale.
Ciò è avvenuto con la recente sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016 (Rv.Ced n. 639035), la quale ha, in primo luogo, fatto applicazione del principio di diritto – che non pare confliggere con la sovranità assegnata allo Stato sulle acque territoriali dalla Convenzione RAGIONE_SOCIALEe Nazioni Unite sul Diritto del Mare stipulata a Montego Bay, non escludendo quest’ultima che tale sovranità possa esprimersi, a limitati effetti amministrativi, anche mediante attribuzione di potestà impositiva ai comuni costieri – già stabilito da Cass. 13794/05, secondo cui “in tema di ICI, sono sottoposte all’imposta le piattaforme petrolifere per l’estrazione di idrocarburi di proprietà RAGIONE_SOCIALEa società contribuente (nella specie, l’RAGIONE_SOCIALE quale concessionaria RAGIONE_SOCIALEo Stato) situate nel tratto di mare, facente parte del demanio statale, antistante il Comune interessato. Infatti, sull’intero territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri RAGIONE_SOCIALEo Stato contestualmente ai poteri RAGIONE_SOCIALE‘Ente regione e degli Enti locali e, in assenza di un autonomo criterio di determinazione dei limiti del territorio comunale, valgono le stesse regole dettate in materia di
demarcazione del territorio nazionale, atteso che non sussistono elementi che possono far ritenere che il territorio comunale sia un’entità diversa, dal punto di vista qualitativo, dal territorio nazionale».
Ed ha affermato, in secondo luogo, la sottoposizione ad Ici RAGIONE_SOCIALEe piattaforme petrolifere in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro classificazione catastale in categoria D7 – rilevando le speciali esigenze di un’attività industriale che, per quanto produttiva di indubbi e fondamentali riflessi sull’RAGIONE_SOCIALE generale e sulle scelte energetiche nazionali, risponde purtuttavia ai criteri tipici RAGIONE_SOCIALE‘imprenditoria privata – in base al principio per cui: “in tema d’ICI, sono sottoposte all’imposta e classificabili nella cat. D/7, attesa la loro riconducibilità al concetto d’immobile ai fini civili e fiscali, suscettibilità di accatastamento e idoneità a produrre reddito proprio, le piattaforme petrolifere, la cui base imponibile, in mancanza di rendita catastale, è costituita, secondo i criteri stabiliti nel D.L. n. 333 del 1992, art. 7, comma 3, penultimo periodo, convertito in L. n. 359 del 1992, dall’ammontare, al lordo RAGIONE_SOCIALEe quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili” (Cass. 30/09/2016), n.19510).
4. 8. La stima RAGIONE_SOCIALEe piattaforme petrolifere, prive di un mercato di riferimento, non può, infatti, avvenire in forma direttacomparativa, ma esclusivamente in base ai valori contabili. Fino al momento RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale, il valore è determinato: alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione; sulla base RAGIONE_SOCIALE‘ammontare (costo storico di acquisto o di costruzione), al lordo RAGIONE_SOCIALEe quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, secondo i criteri stabiliti nell’art. 3, comma 3, penultimo periodo del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992; applicando per ciascun anno di formazione gli appositi coefficienti di adeguamento, aggiornati ogni anno con decreto del RAGIONE_SOCIALE. Il costo di acquisto o di costruzione
rilevante va inteso come valore iscritto in bilancio ovvero: il costo originario di acquisto o di costruzione, comprensivo del costo del terreno; i costi incrementativi sostenuti; le rivalutazioni previste da specifiche disposizioni di legge; le rivalutazioni effettuate dalle imprese di assicurazione (art. 36 RAGIONE_SOCIALEa legge 10 giugno 1978 n. 295); le rivalutazioni economiche comunque effettuate; RAGIONE_SOCIALEe valutazioni effettuate in sede di fusione. Tutto ciò come risultante dalle scritture contabili al 1° gennaio d ell’anno in riferimento per il quale è dovuta l’IMU.
9. Alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra menzionati, che si intende richiamare e rispetto ai quali non vi è ragione di discostarsi (anche con riferimento al ricorso al criterio contabile per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa base d’imposta), tutti i motivi dedotti risultano quindi infondati.
10 . Né a tal fine rileva l’eventuale distanza dal confine terrestre, di alcune piattaforme.
Sul punto vanno infatti richiamati i principi già espressi da questa Corte, la quale ha evidenziato (Cass. 27/06/2005, n. 13794) che: ‘Sull’intero territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri RAGIONE_SOCIALEo Stato contestualmente ai poteri RAGIONE_SOCIALE‘Ente regione e degli Enti locali. Non è configurabile, quindi, che su una porzione “del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità RAGIONE_SOCIALEo Stato” non convivano i poteri RAGIONE_SOCIALEe autorità regionali e locali. Se infatti, per assurdo, su parte di questo territorio, ricoperto dal mare territoriale, non venissero esercitati i poteri amministrativi RAGIONE_SOCIALEa Regione e del Comune, ne deriverebbe la necessaria conseguenza che, nell’ipotesi di costruzione su palafitte nel mare territoriale, i Comuni non avrebbero nessuna possibilità di esercitare le funzioni amministrative loro proprie.
Fermo restando che concettualmente è sempre esistita una potestà RAGIONE_SOCIALE‘esercizio dei poteri degli Enti locali nell’ambito del mare
territoriale perché non può che esserci coincidenza fra sovranità RAGIONE_SOCIALEo Stato e concorrente esercizio dei poteri degli Enti regionali e locali, sarebbero comunque inconcepibili RAGIONE_SOCIALEe zone franche nelle quali mentre sussiste il potere RAGIONE_SOCIALEo Stato non sussiste il concorrente potere ai fini amministrativi degli Enti locali e regionali.
L’art. 118 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione recita: “I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.
Il territorio nazionale – intesa tale espressione come spazio nell’ambito del quale si esercita la potestà d’imperio RAGIONE_SOCIALEo Stato comprende, oltre la terraferma, anche il mare territoriale. Non si può quindi negare che, in assenza di un autonomo criterio di determinazione dei limiti del territorio comunale, debbono valere al riguardo le stesse regole dettate in materia di demarcazione del territorio nazionale, atteso che non sussistono elementi che possono far pensare che il territorio comunale sia un’entità diversa, dal punto di vista qualitativo, dal territorio nazionale. Nè, d’altra parte, il fatto che siano stati espressamente conferiti allo Stato determinati poteri autoritativi aventi ad oggetto attività che si svolgono sul mare territoriale può significare che si sia voluto impedire ad altre autorità amministrative di esercitare il loro potere sul medesimo bene.
È incontrovertibile che nella stessa circoscrizione territoriale statuale agisce anche il Comune, quale ente pubblico autonomo e autarchico, e che tutto il territorio RAGIONE_SOCIALEa Repubblica è diviso in Comuni, per cui non possono sussistere parti di territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano, e aggregati di persone viventi sullo Stato italiano, che non appartengano ad un Comune.
Ulteriore conferma la troviamo nelle autorizzazioni che debbono essere rilasciate dalla RAGIONE_SOCIALE, nelle quali si precisa che le concessioni comunali relative alle strutture che insistono sui lidi demaniali vengono individuate nel Comune di appartenenza, e quindi
l’ambito del territorio comunale, per i poteri di sua competenza, deve essere necessariamente esteso anche al mare territoriale che lambisce detto territorio.
Qualsivoglia provvedimento amministrativo, per l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘ubicazione di un bene, deve infatti darsi carico di indicare il Comune in cui detto bene si trova, non potendo esistere beni immobili non facenti parte di alcun Comune’.
Ai fini fiscali, la piattaforma marina è quindi pur sempre riferibile, quanto ai servizi, all’amministrazione comunale, con la conseguenza che l’ambito territoriale su cui questa esplica il proprio potere, per quanto sopra detto, coinvolge anche l’area occ upata dalle piattaforme, che, in conseguenza, sono soggette ai relativi tributi.
11 . Del resto, la giurisprudenza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ha già chiarito, ad esempio, che sono tassabili anche gli specchi d’acqua destinati ad ormeggio e nautica da diRAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 11669/21), dovendosi fare riferimento ad un concetto esteso di immobile, comprensivo anche degli edifici galleggianti ancorati, ex art. 812 cod. civ.
Resta quindi confermata la riferibilità RAGIONE_SOCIALE‘imposta al territorio del Comune controricorrente.
Le censure vanno, dunque, respinte.
Per quanto riguarda l’art. 38, d.l. n. 124 del 2009, che innova in materia dal 2020 (istituendo una tassazione specifica: «A decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’art. 2, del Codice RAGIONE_SOCIALEa Navigazione»), deve rilevarsi che la norma non incide sulla pregressa disciplina (come interpretata dalle decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, richiamate) in quanto espressamente la nuova imposta va a sostituire ‘ogni altra
imposizione immobiliare locale ordinaria’. La nuova norma rafforza e consolida la precedente imposizione per IMU, la sostituisce, ma, certamente, non la esclude. Per contro, non mancano previsioni di legge che espressamente ammettono che un manufatto ubicato nel mare territoriale possa rientrare nella nozione di ‘fabbricato’, soggetto in tutto o in parte ad imposizione (art. 1, comma 728, l. n. 205/2017, in tema di attività di rigassificazione marina).
6. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. AVV_NOTAIO civ., degli art. 13, d. l. n. 201 del 2011, art. 7, lett. B, d. lgs. n. 504 del 1992, art. 32, R. d. n. 1443/27, 31 l. 613 del 1967, 23, l. 136/1953 e 14 d. l. n. 33/9; le piattaforme se mai fossero accatastabili andrebbero accatastate nella categoria E/3 e non in quella D7/, e sarebbero comunque esenti da IMU.
Oltre a quanto già evidenziato in precedenza deve rilevarsi che non può sostenersi che i beni immobili in questione vadano esenti da imposta perché, a detta del ricorrente, sarebbero accatastabili in categoria E/3, in quanto attività strumentale al servizio pubblico di approvvigionamento e di distribuzione degli idrocarburi. Da un lato, infatti, trattasi di immobili funzionali allo svolgimento di attività, svolta in regime imprenditoriale e produttiva di reddito, dall’altro, non si tratta di beni privi di autonomia funzionale e reddituale, né essi risultano immediatamente destinati ad un servizio pubblico (sui limiti residuali di riconoscibilità RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale E, si rinvia alla costante giurisprudenza in materia: «In tema di classamento catastale, l’inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presuppone non solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strumentale al servizio pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretta l’inclusione nella categoria E/1 di aree scoperte all’interno di un interRAGIONE_SOCIALE, utilizzate per lo stoccaggio di merci e container, pur non essendo strettamente strumentali al servizio
pubblico ivi svolto)» Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27544, Rv. 672730 – 01; n. 5070/19; n. 12741/18; vedi da ultimo Sez. 5, n. 14542 del 30 maggio 2025).
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore imRAGIONE_SOCIALE a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 12/03/2025.