Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6908 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6908 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo g enerale dell’anno 2020, proposto
DA
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME .
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1038/20 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, pubblicata in data 3 febbraio 2020. Udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza n. 13388/18
della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di rettifica IMU, anno 2013, relativo ad immobili di sua proprietà.
COGNOME NOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a quattro motivi di impugnazione.
Il Comune di Napoli resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.
La causa, all’adunanza camerale del 13 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ opportuno evidenziare, in via preliminare, che l’istanza di rinvio, formulata dal ricorrente sul presupposto di una futura adesione alla ‘rottamazione delle cartelle pronunciata dal Governo attraverso i canali televisivi’ ed in attesa del varo delle relative ‘disposizioni normative’ (cfr. l’istanza depositata in data 21 novembre 2025, a pagina 1), non è suscettibile di accoglimento, a fronte di un giudizio pendente dall’anno 2020, per l’insussistenza di qualsivoglia ulteriore chiarimento, richiesta o manifestazione di volontà- successivamente non fatti pervenire dal contribuente , nonostante l’intervenuta legge n. 199/2025- tali da dare concretezza alla ventilata intenzione di comporre le pendenze in atto.
Il ricorso -passando al merito della controversia- non è fondato.
Con il primo motivo il ricorrente, con riferimento ad un primo gruppo di immobili, ubicati in Napoli, alla INDIRIZZO
Spaccata, deducendo la violazione dell’articolo 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., ha esposto che: a) aveva proposto un ricorso avverso un precedente avviso di accertamento IMU, anno 2012, evidenziando che i beni erano in stato di abbandono ed improduttivi di reddito; b) la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso con sentenza -n. 6215/18passata in giudicato; c) ‘l’imposizione IMU 2013’, pertanto, doveva reputarsi ‘ugualmente inammissibile’, attenendo ai ‘medesimi immobili oggetto della sentenza cosa giudicata’; d) la Commissione Tributaria Regionale della Campania, peraltro, si era limitata, omettendo di esaminare ‘il fatto decisivo dell’inammissibile imposizione tributaria in oggetto’, a richiamare la motivazione rinvenibile nella sentenza di primo grado, trascurando di scrutinare ‘le ragioni di gravame’, inerenti allo stato di ruderi dei beni, nonostante fosse stata depositata, nel corso del giudizio, anche una perizia giurata che dimostrava le condizioni di fatiscenza in cui si trovavano; e) lo stato degli immobili, inoltre, era desumibile dalla ‘numerosa documentazione prodotta dal ricorrente nel corso del processo’, che permetteva di rilevare anche ‘l’errore catastale e la sua correzione … risalente al 10 settembre 2019, ma pur sempre con effetti dal 24 luglio 1976’, in forza della quale poteva desumersi come uno dei beni tassati non appartenesse a lui.
Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
4.1. Innanzi tutto, il ricorrente, in ossequio ai principi di specificità ed autosufficienza, avrebbe dovuto rappresentare contrariamente a quanto è avvenuto- se e quando avesse posto la questione del giudicato davanti alle corti di merito. Nel ricorso, inoltre, non è specificato nemmeno quando il giudicato
sarebbe maturato, né, tanto meno, da quali atti, documenti o elementi aliunde desumibili tale circostanza sarebbe evincibile.
E’ opportuno rammentare, a proposito del giudicato esterno, che il principio della sua rilevabilità in sede di legittimità -e sempre che risulti dagli atti comunque prodotti nei gradi di meritodeve essere coordinato con l’onere di specificità ed autosufficienza del ricorso, di talché colui il quale ne affermi la sussistenza deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui abbia prospettato la questione, la documentazione addotta a corredo e l’epoca di deposito, non avendo la possibilità di versarla in atti per la prima volta in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato maturato successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 15846/23), ancor più tenendo a mente che l’eccezione di giudicato esterno non può essere sollevata per la prima volta in cassazione qualora il giudicato si sia formato nel corso dei gradi di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove (cfr. Cass. n. 5370/24).
4.2. Peraltro, non è possibile ritenere -e ciò denota anche l’infondatezza del motivo in esame – che sia stata fornita la prova dell’effettiva formazione del giudicato esterno, che riguarderebbe, secondo la prospettazione del contribuente, le condizioni dei beni, tali da renderli non assoggettabili all’imposizione fiscale, sia perché lo stralcio della sentenza inserita nel corpo del ricorso -della quale non è stata fornita una copia integrale, né, tanto meno, una copia con attestazione di conformità- non permette di stabilire, con certezza, se i beni presi in considerazione fossero realmente coincidenti, in tutto o in parte, con quelli oggetto del presente
giudizio, sia perché non è stata resa alcuna dimostrazione della maturazione del giudicato, non desumibile da alcuna attestazione o documento rinvenibile agli atti.
Del resto, se la sentenza numero 6215/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli non fosse stata impugnata e, quindi, fosse passata in giudicato, essendo stata depositata in data 12 giugno 2018, il giudicato sarebbe maturato, tutt’al più, con lo spirare del termine lungo e, quindi, in data 12 gennaio 2019 e, cioè, quando il giudizio di secondo grado -quello definito con la sentenza in questa sede impugnata- non era stato ancora definito, con la conseguenza che l’eccezione di giudicato esterno sarebbe dovuta essere ivi prospettata, contrariamente a quanto è avvenuto, non essendo stata la circostanza allegata, né, tanto meno, comprovata.
4.3. Il motivo de quo , inoltre, tradisce ulteriori profili di inammissibilità -oltre che di infondatezza- nella parte in cui, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c., evoca un omesso esame -da parte della Commissione Tributaria Ragionale della Campaniadelle ‘ragioni di gravame’, inerenti alle condizioni dei beni, che sarebbero state evincibili anche in virtù di una perizia giurata, prodotta in giudizio nei gradi di merito.
Sulla presunta fatiscenza degli immobili, tuttavia, la corte regionale campana -come è possibile evincere dalla sentenza impugnata e perfino da quanto di essa è riportato nel ricorsosi è pronunciata (ridondando eventuali vizi di motivazione su altre tipologie di ipotesi astrattamente denunciabili in sede di legittimità rispetto a quella prospettata dal ricorrente), reputando non fornita la prova che i beni fossero privi di valore o inagibili (in linea, peraltro, con quanto ritenuto in prime cure,
sulla scorta di una ‘doppia conforme’, ostativa alla proponibilità del rimedio di cui all’articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c.), di talché non è possibile discettare -anche concettualmente, prima che giuridicamente- di omesso esame di un fatto, bensì di accertamento di un fatto.
4.4. Né le ragioni di doglianza prospettabili in cassazione possono attenere ad una (ri)valutazione del materiale probatorio, tale da incidere sull’accertamento fattuale posto in essere dal giudice di merito.
L’art . 360, primo comma, num. 5, c.p.c., infatti, ha introdotto nell’ordinamento processuale un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (cfr. Cass., sez. un., 8053/14). Il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c., è tenuto ad indicare, allorché ritenga che ricorra un vizio del genere, il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (cfr. Cass. n. 19049/22), dovendosi pur sempre rimarcare che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dall’autorità giudiziaria adita, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 17819/25).
La norma, d’altronde, si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio accadimento naturalistico (da non confondere, tra l’altro, con una perizia, che non è un fatto, ma un’allegazione difensiva, come ricorda Cass. n. 2052/25), giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, di un fatto principale, ai sensi dell’articolo 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione perché influenza l’esito del giudizio, non integrando, dunque, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 6979/25).
4.5. Né è possibile sollecitare questa Corte -diversamente da quanto invita a fare il ricorrente con il motivo in esame- a rivalutare i fatti storici già presi in considerazione in sede di merito e gli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria: è inammissibile, infatti, il motivo di impugnazione che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio, miri, in realtà, ad una rivisitazione dei fatti storici già valutati dall’autorità giudiziaria adita per il merito, giacché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25).
Il ricorrente, agendo in cassazione, non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dalle corti territoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e la selezione delle fonti di convincimento e la valutazione delle prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n. 23872/20 e Cass. n. 17744/22).
4.6. In questa prospettiva, l’omessa valutazione di uno o più documenti anch’essa lamentata dal ricorrente – non potrebbe mai integrare un vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, vieppiù considerando -sotto un ulteriore e diverso profilo- che, nel caso di specie, quel fatto -e, cioè, lo stato degli immobili- è stato oggetto di valutazione, tanto è vero
che, nella sentenza impugnata, sono indicati gli elementi di prova che i giudici di secondo grado hanno reputato rappresentativi della carenza dei presupposti per fruire dell’esenzione agognata dal contribuente.
Ed altrettanto deve dirsi anche con riferimento all’omessa valutazione -almeno a dire del ricorrente- di uno dei documenti versati in atti, che dimostrerebbe l’appartenenza di uno dei beni tassati ad un altro soggetto, atteso che -pure a voler trascurare, per mera ipotesi astratta, che non è stata fornita alcuna delucidazione riguardo alle difese assunte dalle parti nel corso delle diverse fasi dei gradi di merito riguardo a tale tema ed alla decisione assunta dal giudice di primo grado- la Commissione Tributaria Regionale della Campania si è espressa sul punto, avendo sostenuto, al riguardo, l’insussistenza di prova della fondatezza degli assunti dell’appellante, essendo stato ‘correttamente … effettuato il calcolo’, trattandosi di immobile che risultava ‘intestato al contribuente’ (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3), circostanza che non può mai integrare -al di là della correttezza o meno di quanto sostenuto dalla corte di merito- un omesso esame di un fatto, ma costituisce, invece, l’accertamento di un fatto.
Con il secondo motivo il ricorrente si è doluto, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dell’articolo 13 del decreto legge n . 2001 del 2011, per avere ritenuto la Commissione Tributaria Regionale della Campania che, quanto ad un secondo gruppo di immobili, per i quali aveva diritto -giusta delibera comunale numero 45 del 2013alla riduzione dell’aliquota IMU, perché locati a titolo di abitazione principale, non fosse stato dimostrato che i conduttori avessero in essi fissato ‘la propria
abitazione principale’, nonostante la legge permettesse ai componenti del nucleo familiare che vivevano presso diverse abitazioni di stabilire quale dovesse essere quella principale, che, nel caso di specie, equivaleva a quella per la quale era stata richiesta l’agevolazione fiscale, come risultava dai contratti.
Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
6.1. Esso, infatti, violando i principi di specificità ed autosufficienza, non riporta, nemmeno in termini riassuntivi, il contenuto dei contratti di locazione che sarebbero stati stipulati, né, tanto meno, la delibera comunale menzionata nel ricorso.
6.2. I suddetti principi -come è stato più volte rammentato da questa Corte- impongono di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, nei motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto ed individuando, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione: e ciò perché il ricorso deve contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione (cfr. Cass. n. 27052/25).
L’articolo 366, primo comma, c.p.c. prevede, del resto, che siano riepilogati, nel ricorso, i fatti di causa, che siano illustrati i motivi di impugnazione e che siano indicati gli atti ed i documenti sui quali i suddetti motivi si fondano, in ossequio al principio di specificità, ma anche di autosufficienza, che, quale corollario del primo ed in assonanza con il dettato dell’art . 6, paragrafo primo, della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, COGNOME ed altri contro Italia), non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto (cfr. Cass. n. 2573/25).
La ratio sottesa a tali principi, infatti, è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanzia della certezza del diritto ed alla corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando, pur sempre, la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico, scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, sia possibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n. 12481/22), di talché è indispensabile che la parte riproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed, ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22).
6.3. Oltre tutto, il motivo -come articolato dal ricorrentenon permette nemmeno di desumere se e -soprattutto- in quali termini i temi de quibus siano stati sottoposti all’attenzione dell’autorità giudiziaria adita, dovendo osservarsi sul punto che la Commissione regionale -ed in ciò è possibile intravedere anche l’infondatezza del motivo summenzionato – si è espressa,
lungi dall’applicare malamente la norma di legge evocata dal contribuente, nel senso di ritenere che i conduttori -sulla scorta di un accertamento di fatto non suscettibile di essere rivisitato in questa sede, meno che mai al cospetto di un vizio denunciato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c.- non aveva fissato in detti immobili la propria abitazione principale.
Con il terzo motivo il ricorrente, con riferimento al gruppo di immobili destinati a locazione abitativa (‘prima casa a canone calmierato’), ha lamentato, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame delle sue argomentazioni, a mente delle quali ‘gli effetti esonerativi dal pagamento dell’IMU previsti dalla legge n . 126 del 2008’ erano destinati a perdurare anche dopo la sua abrogazione, disposta dal decreto legislativo n. 23 del 2011, perché il canone calmierato -e, quindi, il minor introito per il godimento dei beniera bilanciato dall’esonero dal versamento dell’imposta, per cui, una volta venuto meno tale esonero, il rapporto sinallagmatico sarebbe stato inopinatamente -ed inammissibilmente- alterato (proprio perché quel minor introito non sarebbe stato bilanciato dal suddetto esonero).
Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
8.1. Richiamato, infatti, quanto si è precedentemente detto riguardo al vizio contemplato dall’articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c., basta rilevare che il ricorrente non si è doluto, in buona sostanza, dell’omesso esame di un fatto, avente le caratteristiche prese in considerazione dal legislatore, quali definite dalla giurisprudenza di legittimità, ma dell’omesso esame delle sue ‘tesi’ e, quindi, delle ragioni che, sul punto,
aveva sottoposto all’attenzione dell’autorità giudiziaria adita in secondo grado.
Inoltre, sempre in contrasto con i principi di autosufficienza e specificità, non ha riportato, nemmeno in termini riassuntivi, il contenuto dei contratti di locazione che sarebbero stati stipulati a canone calmierato, in modo da poterne permettere una disamina e verificare, quindi, già in via immediata e di primo scrutinio, l’attitudine delle censure ad attingere efficacemente la sentenza impugnata.
8.2. All’inammissibilità del motivo si accompagna -come si è detto- la sua infondatezza: la corte di merito, infatti, ha preso in considerazione la questione prospettata dal ricorrente, sia sul versante della rispondenza ai precetti costituzionali (evidenziando, in termini del tutto condivisibili, che non è configurabile alcun contrasto tra l’abrogazione della legge n . 126 del 2008 ed il portato degli articoli 42 e 53 della Costituzione, non incidendo sulla proprietà privata e sulla tutela che ad essa è garantita in seno all’ordinamento giuridico, né, tanto meno, sul principio di progressività dell’imposizione, da raccordare è d’uopo aggiungere – a quello di capacità contributiva, non certo violato in virtù di una legittima scelta legislativa di abrogare una normativa che aveva previsto dei benefici, dovendosi affrontare sul piano interpretativo le questioni attinenti alla formazione o meno di diritti quesiti sotto la vigenza della disciplina abrogata), sia sul versante dell’insussistenza di qualsivoglia ‘ultrattività’ della disciplina oggetto di abrogazione.
Quindi, oltre a non potersi configurare un omesso esame di un fatto avente le caratteristiche richieste dall’articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c., non è nemmeno sostenibile che
la Commissione Tributaria Regionale della Campania abbia omesso di affrontare la questione, avendolo, invece, espressamente fatto (e dovendosi rimarcare, non di meno, che eventuali vizi di motivazione avrebbero richiesto una denuncia ancorata ad una diversa ipotesi tipica tra quelle disciplinate dall’articolo 360, primi comma, c.p.c.).
Con il quarto motivo il ricorrente ha stigmatizzato, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione della delibera consiliare n. 26 del 2014 del Comune di Napoli, con la quale era stata disposta la riduzione dell’imposta all’8 per mille per le abitazioni locate a canone calmierato, ‘come da accordi territoriali’, né era stato applicato -da parte dei giudici di secondo gradol’articolo 13, comma 6 -bis , del decreto legge n. 201 del 2011, a norma del quale per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 l’IMU doveva essere ridotta al 75%.
Il motivo è inammissibile.
10.1. Esso, innanzitutto, non permette di comprendere se ed in quali termini i temi de quibus siano stati sottoposti all’attenzione dell’autorità giudiziaria adita, sia in primo, che in secondo grado, vieppiù considerando che, nella sentenza impugnata, il tema non è stato affatto affrontato, mentre, quanto al tema dell’aliquota all’8 per mille, nella suddetta sentenza è specificato, sulla scorta di un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che i conduttori -come si è già avuto modo di dire nelle pagine che precedono, con riferimento al secondo motivo di impugnazione- non avevano provveduto a fissare negli immobili la loro abitazione principale.
10.2. Inoltre, sempre violando i principi di autosufficienza e specificità, non riporta, nemmeno in termini riassuntivi, il
contenuto dei contratti di locazione che sarebbero stati stipulati a canone concordato, né, tanto meno, la delibera comunale menzionata nel ricorso.
In conclusione, il ricorso proposto dal contribuente, tenuto conto delle osservazioni fin qui esposte, deve essere rigettato.
Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che ai difensori dell’amministrazione locale devono essere riconosciuti gli oneri riflessi in sostituzione dell’Iva e della Cassa Previdenza, essendo stato patrocinato -il controricorrentedalla sua avvocatura interna (cfr. Cass., sez. un., n. 3592/23).
Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
Ed infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Napoli, delle spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,
oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri riflessi sulle voci e nella misura previste per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Roma, 13 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME