Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33373 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33373 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 3985 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto
DA
NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, come in atti domiciliato,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 493/20 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione Distaccata di Pescara, pubblicata in data 9 novembre 2020.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 493/20, pubblicata in data 9 novembre 2020, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione Distaccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto dal Comune RAGIONE_SOCIALE Rapino avverso la sentenza numero 617/18 della Commissione Tributaria Provinciale di
Chieti, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da NOME ed era stato annullato l’avviso di accertamento numero 12000037 del 16 ottobre 2017, in forza del quale il Comune di Rapino, con riferimento al periodo di imposta 2012, aveva reputato dovuta la maggiore somma -rispetto a quella versata dalla contribuente, pari ad euro 1.521,00- di euro 3.655,00, a titolo di IMU.
NOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a quattro motivi di gravame ed illustrando ulteriormente le sue ragioni con memoria.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Rapino perorava l’infondatezza delle avverse argomentazioni e richieste, depositando controricorso ed invocando la reiezione dell’impugnazione. Ha depositato memoria.
Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, veniva emessa la presente ordinanza interlocutoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
con il primo motivo di gravame la ricorrente, allegando il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 5 (rectius n.4)), del codice di procedura civile, ha lamentato il difetto di motivazione della sentenza impugnata, caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; ed, infatti, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, per un verso, aveva reputato la contribuente tenuta al versamento dell’imposta sul presupposto della sua qualità di proprietaria del bene, in virtù del principio dell’accessione, per cui, sebbene l’immobile fosse stato realizzato da un soggetto terzo (la
RAGIONE_SOCIALE), era tenuta a risponderne fiscalmente e, per altro verso, aveva sostenuto che la suddetta società aveva realizzato il manufatto in mancanza di una regolare procedura autorizzativa urbanistica, tanto da essere destinataria di un ordine di integrale demolizione, risalente all’anno 2000, a riprova della clandestinità con la quale era avvenuta l’edificazione;
– con il secondo motivo di gravame la ricorrente, evocando il vizio disciplinato dall’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, si è doluta della falsa applicazione dell’articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 115 del codice di procedura civile, nonché degli articoli 934 del codice civile e 31 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, in relazione all’articolo 13 del decreto legge numero 201 del 2011 ed agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo numero 23 del 2011, con riferimento alla prova della sua contestata soggettività passiva, non suscettibile di essere ravvisata con riguardo al fabbricato realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE, destinataria di un ordine di demolizione, non ottemperato, che era in grado, oltre tutto, di determinare l’acquisizione del bene e dell’area di sedime in capo al Comune di Rapino;
– con il terzo motivo di gravame la ricorrente ha denunciato, richiamando il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la falsa applicazione dell’articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 115 del codice di procedura civile, in relazione all’articolo 13 del decreto legge numero 201 del 2011 ed agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo numero 23 del 2011, in quanto, erroneamente, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo non aveva dato adeguato risalto al fatto che il bene, oltre ad essere stato realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE,
era stato oggetto di un ordine di demolizione, che era stato rivolto in via esclusiva alla suddetta società ‘in ragione della sua titolarità’, valorizzando, viceversa, il principio dell’accessione, disciplinato dall’articolo 934 del codice civile, ed il fatto che la contribuente non avesse impugnato la proposta di accatastamento, nonostante avesse ricevuto la notifica del relativo atto, circostanza che dimostrava con chiarezza che si riteneva proprietaria del bene, non essendo rilevante la pendenza di procedure demolitive, perché il codestinatario obbligato al ripristino poteva essere anche il costruttore; in tal modo, però, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado non aveva fatto buon governo dei principi operanti in materia di onere della prova, atteso che la qualità di soggetto passivo d’imposta doveva essere dimostrata dall’ente impositore, il quale non poteva adagiarsi sui dati catastali, che potevano avere solamente valore indiziario ed erano sconfessati dalla stessa condotta tenuta dal Comune di Rapino, il quale, perfino nel giudizio amministrativo che lo aveva visto contrapposto alla società costruttrice del fabbricato, non aveva contestato la qualità di proprietaria dell’immobile della RAGIONE_SOCIALE, né aveva chiamato a partecipare al processo NOME;
– con il quarto motivo di gravame la ricorrente, prospettando il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, ha stigmatizzato la falsa applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo numero 23 del 2022, in relazione all’articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legge numero 201 del 2011, essendo carente il presupposto impositivo oggettivo, costituito dal possesso dell’immobile, che non aveva mai avuto, circostanza sulla quale la sentenza non si
era soffermata, nonostante le sue controdeduzioni in sede di gravame.
Orbene, con riferimento alle disposizioni dettate in materia di ICI (decreto legislativo numero 504 del 1992, articoli 1, comma 2, e 3, commi 1 e 2), essenzialmente riprodotte, in sostanziale continuità disciplinare, da quelle dettate in materia di IMU (articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2011, ed articolo 13, comma 2, del decreto legge numero 201 del 2011, convertito dalla legge numero 214 del 2011), questa Corte, prendendo le mosse dalla nozione di possesso (richiamata ai fini della definizione del presupposto d’imposta), ha ritenuto, con ordinanza interlocutoria numero 21650/25, che rivestisse portata nomofilattica la questione inerente alla rilevanza dell’ordine di demolizione e, nello specifico, all’effetto acquisitivo prospettabile, ipso jure , in relazione all’inottemperanza di un ordine di tal fatta, disponendo la trattazione della causa in pubblica udienza.
Il tema preso in esame nella suddetta ordinanza potrebbe avere profili di comunanza con alcune delle questioni dibattute nella presente controversia, per cui è opportuno disporre un rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione su tale questione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, così provvede:
rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione sulla questione di cui in motivazione.
Roma, 26 novembre 2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME