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IMU leasing risolto: chi paga se l’immobile non torna?

Una società di leasing ha impugnato un avviso di accertamento IMU emesso da un Comune, relativo a un anno in cui il contratto di locazione finanziaria era stato risolto per inadempimento dell’utilizzatore, il quale non aveva però restituito l’immobile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che, in caso di IMU leasing risolto, la soggettività passiva dell’imposta torna in capo alla società locatrice dal momento della risoluzione contrattuale, a prescindere dalla materiale riconsegna del bene. La decisione si fonda sul principio che è il vincolo contrattuale, e non la mera detenzione materiale, a determinare chi debba pagare l’imposta.

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Pubblicato il 13 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

IMU Leasing Risolto: La Cassazione chiarisce chi deve pagare

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su una questione fondamentale per il settore immobiliare e finanziario: la responsabilità del pagamento dell’IMU in caso di IMU leasing risolto. Quando un contratto di locazione finanziaria termina per inadempimento dell’utilizzatore, ma quest’ultimo non restituisce l’immobile, chi è tenuto a versare l’imposta municipale? La risposta della Suprema Corte è netta e si fonda sulla prevalenza del vincolo giuridico rispetto alla detenzione materiale del bene.

I fatti del caso

Una società operante nel settore del leasing si è vista notificare un avviso di accertamento da parte di un’importante amministrazione comunale per il mancato pagamento dell’IMU relativa a un anno d’imposta. La particolarità del caso risiedeva nel fatto che, sebbene il contratto di leasing fosse stato risolto a causa dell’inadempimento dell’utilizzatore, quest’ultimo non aveva ancora provveduto a riconsegnare l’immobile alla società proprietaria. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano dato torto alla società di leasing, sostenendo che l’obbligo di pagamento dell’IMU dovesse gravare sull’utilizzatore fino all’effettiva restituzione del bene. Ritenendo errata tale interpretazione, la società ha proposto ricorso in Cassazione.

La questione giuridica nell’IMU leasing risolto

Il fulcro della controversia verte sull’individuazione del soggetto passivo dell’IMU dopo la risoluzione di un contratto di leasing. La legge (art. 9, d.lgs. 23/2011) stabilisce che, per gli immobili in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario (utilizzatore) per tutta la durata del contratto, a partire dalla data di stipula. La questione è: cosa si intende per ‘durata del contratto’? La sua vigenza giuridica o il periodo di effettiva detenzione del bene da parte dell’utilizzatore? I giudici di merito avevano privilegiato la seconda interpretazione, legando l’obbligo fiscale alla disponibilità materiale dell’immobile. La società ricorrente, invece, sosteneva che la risoluzione del contratto estinguesse il presupposto giuridico della soggettività passiva dell’utilizzatore, riportandola in capo al locatore (la società di leasing).

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribaltando le decisioni dei gradi precedenti. I giudici hanno affermato un principio consolidato e di fondamentale importanza: ai fini IMU, ciò che rileva è l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, non la mera detenzione materiale. Con la risoluzione del contratto di leasing, questo vincolo viene meno. Di conseguenza, la soggettività passiva dell’imposta cessa in capo all’utilizzatore e ritorna automaticamente in capo al locatore, proprietario del bene.

La Corte ha specificato che il legislatore ha scelto di legare la soggettività passiva alla stipula e alla durata del contratto, non alla consegna o riconsegna fisica dell’immobile. Questo significa che, dal momento in cui il contratto è giuridicamente terminato (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata), l’ex utilizzatore perde la sua qualifica di soggetto passivo IMU, anche se continua a occupare l’immobile. La sua detenzione diventa ‘senza titolo’ e, come tale, irrilevante ai fini dell’imposta patrimoniale. La Suprema Corte ha anche distinto nettamente la disciplina dell’IMU da quella della TASI, per la quale una norma specifica legava l’obbligo di pagamento fino alla riconsegna comprovata da verbale, sottolineando che tale previsione non è estensibile all’IMU.

Le conclusioni

L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale. Per le società di leasing, questo significa che devono farsi carico del pagamento dell’IMU a partire dalla data di risoluzione del contratto, anche se non hanno ancora riottenuto la disponibilità materiale dell’immobile. Questo comporta la necessità di monitorare attentamente lo stato dei contratti e di attivarsi prontamente per il recupero dei beni. Per gli utilizzatori, la decisione chiarisce che il loro obbligo fiscale cessa con la fine del rapporto contrattuale, sebbene rimangano altri obblighi civilistici, come quello di risarcire il danno per la mancata riconsegna. In definitiva, la Corte riafferma la preminenza della situazione giuridica su quella di fatto nella determinazione del soggetto tenuto al pagamento dei tributi immobiliari.

In caso di leasing, chi è il soggetto passivo ai fini IMU?
Secondo la legge (art. 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), il soggetto passivo dell’IMU per gli immobili concessi in locazione finanziaria è il locatario (l’utilizzatore), a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

Cosa succede all’obbligo di pagamento IMU se il contratto di leasing viene risolto per inadempimento?
In caso di risoluzione del contratto, anche anticipata per inadempimento, la soggettività passiva ai fini IMU cessa in capo all’utilizzatore e ritorna in capo al locatore (la società di leasing) dal momento stesso della risoluzione contrattuale.

La mancata restituzione dell’immobile da parte dell’utilizzatore dopo la risoluzione del contratto influisce sulla soggettività passiva IMU?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata riconsegna dell’immobile è irrilevante ai fini della soggettività passiva IMU. Ciò che conta è la cessazione del vincolo contrattuale; da quel momento, l’obbligo di pagare l’imposta spetta al locatore, a prescindere dal fatto che abbia riacquistato la disponibilità materiale del bene.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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