Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32102 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32102 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3762-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato COGNOME che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato NOME
COGNOME che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 3198/2021, della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 24/6/2021;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/10/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n.
in rigetto del ricorso proposto avverso diniego di rimborso IMU 2012 emesso dal Comune di Monterosi in relazione ad immobili realizzati dalla Società ma non ancora venduti;
il Comune resiste con controricorso; entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 13, commi 2 e 9 bis del d.l. n. 201 del 201 e degli artt. 8, comma 2 e 9, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011 nel regime di vigenza anteriore alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 2, lett. a) del d.l. n. 102 del 2013, alla stregua degli artt. 3 e 53 Cost.» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente disatteso l’eccezione della contribuente di «illegittimità costituzionale delle disposizioni che assoggettavano a IMU gli ‘immobili -merce’ delle imprese costruttrici nell’anno d’imposta in
considerazione (i.e. l’anno 2012)» per violazione del principio di capacità contributiva e del principio di eguaglianza/ragionevolezza;
1.2. considerato che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con ordinanza di rimessione del 22 maggio 2024, pubblicata nella G.U. della Repubblica del 10 luglio 2024, n. 28, ha sottoposto alla Corte costituzionale la questione relativa alla legittimità dell’art. 13, comma 9bis , del D.L. n. 201/2011 nella sua versione originaria, antecedente alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 2, lett. a), del D.L. n. 102/2013, nella parte in cui, per gli anni 2012 -2013, non è stata prevista l’esenzione dall’IMU degli immobili destinati alla vendita e non utilizzati ad altro fine (cd. «immobili merce)»;
1.3. ritenuta dunque la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa all’ordinanza di rimessione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio del 22 maggio 2024, pubblicata nella G.U. della Repubblica del 10 luglio 2024, n. 28.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità