Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34028 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34028 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11406/2022 R.G. proposto da
COMUNE RAGIONE_SOCIALE LIVORNO, con l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
: NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sede in FIRENZE, n. 67/2022 depositata il 19/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, con tre istanze inviate via PEC il 25 gennaio 2018, ha chiesto al Comune di Livorno il rimborso dell’IMU versata per gli anni 2015, 2016 e 2017, per un complesso immobiliare sito in INDIRIZZO, sostenendo che dal 4 aprile 2015 gli immobili erano stati occupati abusivamente da ignoti, con denuncia presentata ai Carabinieri. La società ha argomentato che, avendo perso il possesso materiale degli immobili, non era più tenuta al pagamento dell’IMU, in quanto veni va meno il presupposto impositivo del ‘possesso’.
Il Comune ha respinto la richiesta con provvedimento del 23 febbraio 2018, sostenendo che l’occupazione abusiva non esclude la responsabilità del proprietario quale soggetto passivo d’imposta.
La società ha quindi presentato ricorso, che è stato accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno.
Il Comune ha indi interposto appello, che è stato rigettato dalla CTR con la sentenza in epigrafe meglio indicata.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 commi 1 e 2 D.Lgs. 201/2011 in relazione all’art. 360 comma 3 c.p.c., sostenendo che l’occupazione abusiva non esonera il proprietario dal pagamento dell’imposta, poiché il presupposto dell’IMU è la titolarità del diritto di proprietà e non il possesso materiale del bene.
Rileva il collegio, che la questione è stata decisa dalla Corte Costituzionale con recente pronuncia, con la quale ha stabilito che:
‘7. – Deve pertanto affermarsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis , per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che – sul modello dell’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 citato dal rimettente – non sono soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale ‘ . (Corte Cost., 18/04/2024, n.60).
2.1. La normativa in questione è stata dichiarata illegittima in senso sfavorevole al comune. In ipotesi di immobile occupato, per la cui occupazione sia stata presentata denuncia, non è dovuta l’imposta immobiliare. Tale elemento fattuale non è posto in discussione.
2.2. Se ne deve quindi concludere per la infondatezza del motivo.
Il ricorso va conseguentemente rigettato.
Nulla deve disporsi quanto alle spese, stante la mancata costituzione del contribuente.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 13/11/2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO