Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31482 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31482 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7159/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Pontecagnano-Faiano, alla INDIRIZZO, P.Iva P_IVA, in persona del suo l.r.p.t., sig. NOME COGNOME nato a Pontecagnano-Faiano, il 16.12.1964 ed ivi residente alla INDIRIZZO– (C.F: CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegata al presente atto, dall’Avv. NOME COGNOME (C.F: CODICE_FISCALE, – del foro di Salerno, iscritto all’Albo dei Cassazionisti in data 20.11.2020, presso il cui studio, in San Cipriano P.no (SA), alla INDIRIZZO San Cipriano Picentino (SA), elettivamente domiciliata (ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni,
si indica il nr. di telefax NUMERO_TELEFONO e l’indirizzo pec: EMAIL);
-ricorrente –
Avviso accertamento IMU -Immobile accatastato, ma non ultimato
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (P.IVA: P_IVA), in persona del Sindaco p.t., dott. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, in virtù di mandato in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale in Pontecagnano Faiano, alla INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL);
– controricorrente –
-avverso la sentenza n. 6222/2022 emessa dalla CTR Campania in data 21/09/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza n. 2139/06/2020 pronunciata il 12/10/2020 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sez. VI, e depositata il 23/11/2020, di rigetto del ricorso da essa proposto avverso l’avviso di accertamento n. 9182/2019 emesso dal Comune di Pontecagnano Faiano per IMU 2014, per l’importo di Euro 80.127,48.
La CTP di Salerno, premesso che per orientamento giurisprudenziale l’accatastamento dell’immobile ne fa presumere il completamento e quindi obbliga il contribuente a pagare l’IMU dovuta su quell’immobile, aveva respinto la contestazione della parte ricorrente sulla non debenza per la non ultimazione, nell’anno di riferimento, dell’immobile sul quale erano stati effettuati lavori di ripristino a seguito di difformità edilizie oggetto di indagini penali, reputando irrilevante la circostanza del non utilizzo d ell’immobile.
La CTR della Campania rigettava il gravame, osservando che presupposto principale per assoggettare l’immobile ad imposta IMU è il suo accatastamento, che può non rilevare solo in caso di anteriore sua utilizzazione; sul punto, sicchè, ai fini dell’assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, della data di ultimazione dei lavori ovvero
di quella anteriore di utilizzazione, acquistava rilievo solo quando il fabbricato medesimo non era ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all’imposta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. Il Comune di Pontecagnano-Faiano ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 2 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., ed in ogni caso per vizio di motivazione ed illogicità della valutazione, per non aver la CTR considerato che l’art. 2 citato individua due soli criteri alternativi (la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione), senza alcun riferimento all’accatastamento.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Sezione ha già in passato chiarito (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15177 del 23/06/2010), con orientamento dal quale non vi è ragione per discostarsi, che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini dell’assoggettabilità ad imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dall’art. 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all’imposta. In quest’ottica, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22808 del 23/10/2006 ha individuato l’utilizzazione del fabbricato sulla base dell’avvenuto accatastamento del fabbricato, indipendentemente dal completamento delle rifiniture.
In particolare, l’iscrizione di un’unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per
l’assoggettamento del bene all’imposta comunale sugli immobili (ICI), ma non è anche presupposto necessario, essendo l’imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato “fabbricato” in ragione dell’ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione (non essendo nemmeno essenziale a tali fini il rilascio del certificato di abitabilità) ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8781 del 30/04/2015; nel solco di questo indirizzo si pone altresì, più di recente, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11694 del 11/05/2017 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11646 del 03/05/2019).
Anche di recente (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3436 del 06/02/2019) è stato ribadito che, in tema di ICI, l’iscrizione di un fabbricato al catasto è una condizione sufficiente per assoggettare l’immobile all’imposta, a prescindere dall’ultimazione dei lavori di costruzione e dalla circostanza che esso sia o meno utilizzato.
In definitiva, dalla struttura dell’art. 2, comma 1, deriva che, “ai fini dell’imposta di cui all’art. 1”, per “fabbricato” deve intendersi ogni “unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano” (poi catasto dei fabbricati). L’iscrizione nel catasto edilizio dell'”unità immobiliare”, quindi, costituisce di per sè presupposto sufficiente perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile; analogamente, per la norma, costituisce presupposto sufficiente la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità (“che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano”) di una unità nel medesimo catasto: in entrambe le ipotesi “L’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza” perdono la loro autonomia ai fini dell’imposta, perché sono da considerare (“considerandosi”) “parte integrante del fabbricato’.
Immediatamente dopo quelle proposizioni, nella stessa art. 2, lett. a), (dedicato alla “definizione di fabbricati e aree”), il legislatore completa il proprio pensiero prescrivendo che “il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”.
Quest’ultima frase, per il suo contesto, assume la funzione di completamento della “definizione di fabbricati” contenuta nella prima parte della norma (“unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano”) e, quindi, la previsione relativa rappresenta una fattispecie aggiunta alla nozione di fabbricato fornita in detta parte. Di conseguenza, ai fini dell’ICI, per “fabbricato” deve intendersi (a) “l’unità immobiliare iscritta … nel catasto edilizio”, (b) “l’unità immobiliare … che deve essere iscritta” allo stesso catasto e (c) “il fabbricato di nuova costruzione” (c1) “a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione” o (c2) “se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”. La considerazione – alternativa, come precisato da Cass., sez. V, 23 ottobre 2006, n. 22808, cit. – della “data di ultimazione dei lavori di costruzione” ovvero di quella anteriore di utilizzazione del fabbricato di nuova costruzione, di conseguenza, assume rilievo solo per l’ipotesi in cui il “fabbricato di nuova costruzione” non sia ancora iscritto al catasto, perché tale iscrizione realizza, di per sè, il presupposto principale (“unità immobiliare iscritta”) considerato dalla norma sufficiente per assoggettare l’immobile all’imposta comunale dovuta per i fabbricati (cfr., Cass., sez. V, 23 giugno 2006, n. 14673, per la quale “la nozione di immobile urbano assoggettato ad ICI appare sostanzialmente coincidente con quella di immobile suscettibile di accatastamento”).
Del resto, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la base imponibile è individuata dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, sicché i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell’assoggettamento all’imposta e della determinazione del quantum dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (Comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l’imposta,
fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l’atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) sul provvedimento definitivo (Sez. 5, Sentenza n. 22124 del 29/10/2010; Sez. 5, Ordinanza n. 14114 del 07/06/2017). L’iscrizione nel catasto dei fabbricati e l’attribuzione della rendita costituiscono presupposti contestabili, però, unicamente nei confronti dell’organo preposto alle relative operazioni, e non nei confronti del Comune (Sez. 5, Sentenza n. 15321 del 10/06/2008).
Per mera completezza espositiva, va, infine, evidenziato, da un lato, che la necessità del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità (sostenuta con la memoria illustrativa) integra gli estremi di una questione, oltre che tardiva, nuova, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, sicchè la ricorrente avrebbe dovuto attestare di averla sollevata tempestivamente. Dall’altro lato, la circostanza dell’asserita inutilizzabilità dell’immobile dal 2007 al 2012, per via della pendenza di un sequestro penale, è altresì irrilevante, riferendosi l’avviso di accertamento in esame all’anno 2014.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap);
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 13.11.2024.