Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17397 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20485/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Molise n. 56/2022 depositata il 02/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La C.T.R. Molise, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello del Comune di Campobasso con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ed annullato l’avviso di accertamento per IMU relativa all’anno 2013;
ricorre in cassazione il Comune di Campobasso con due motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
resiste il contribuente COGNOME NOME con controricorso, integrato da successiva memoria, con la richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo.
…
Considerato che
Il ricorso è fondato e deve accogliersi, con la cassazione della sentenza ed il rinvio alla C.G.T. di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cui si demanda anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
E’ fondato il primo motivo di ricorso che assorbe, logicamente, il secondo motivo. Con il primo motivo il Comune prospetta la violazione di legge, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dell’art. 13, terzo comma, lettera B, d. l. n. 2 01 del 2011, per la mancata prova dello stato di inagibilità dell’immobile o con perizia o con dichiarazione sostitutiva.
La sentenza impugnata analizza la prova in giudizio della dedotta inagibilità dell’immobile (peraltro dà atto che per un immobile, in catasto f. 133 p. 18 sub 4, l’IMU risulta pagata dal coniuge del ricorrente).
La sentenza, tuttavia, non affronta il presupposto dell’agevolazione previsto dall’art. 13, terzo comma, lettera B, d. l.
n. 201 del 2011, ovvero la conoscenza da parte del Comune dello stato di inagibilità, in assenza della richiesta del contribuente: «In tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8592 del 26/03/2021, Rv. 660884 -01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015, Rv. 635869 -01, n. 19655 del 2023 e n. 8592 del 2021).
1. Le parti affrontano questa problematica nelle rispettive memorie. Il contribuente sostiene che il Comune era a perfetta conoscenza dell’inagibilità sin dalla presentazione di istanza per il permesso di costruire (abbattimento e ricostruzione dell’immobile in oggetto) e dal parere, positivo, della competente Commissione.
Per il Comune, invece, dalla presentazione del progetto non emergerebbe l’inagibilità, ma la sua agibilità fino al momento dell’intervento, «di cui controparte non comunica l’esecuzione». Inoltre, argomenta il Comune che il progetto era stato presentato al fine del mutamento di destinazione d’uso di cinque unità abitative per il piano casa (l. regionale n. 30 del 2009).
Sul punto è necessaria una valutazione di merito non possibile in sede di legittimità; valutazione che è mancata nella sentenza impugnata che si è limitata alla prova dell’inagibilità in giudizio e non alla prova della conoscenza da parte del Comune (anche aliunde ) della dedotta inagibilità dell’immobile.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/06/2024.