Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33374 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33374 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 31522 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto
DA
NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
COMUNE RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, come in atti domiciliato,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 237/21 della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione Distaccata di Pescara, pubblicata in data 6 aprile 2021.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 237/21, pubblicata in data 6 aprile 2021, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sezione Distaccata di Pescara, rigettava l’appello proposto da NOME avverso la sentenza numero 574/19, pubblicata in data 18 dicembre 2019, con la quale la
Commissione Tributaria Provinciale di Chieti aveva respinto il ricorso intentato dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento numero 12000027 del 26 settembre 2018, in forza del quale il Comune di Rapino, in relazione al periodo di imposta 2013, aveva reputato dovuta la maggiore somma rispetto a quella versata dalla contribuente- di euro 4.276,00, a titolo di IMU.
NOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a sette motivi di gravame ed illustrando ulteriormente le sue ragioni con memoria.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Rapino revocava in dubbio la fondatezza delle avverse argomentazioni e richieste, depositando controricorso ed invocando la reiezione dell’impugnazione.
Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, veniva emessa la presente ordinanza interlocutoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
con il primo motivo di gravame la ricorrente, allegando il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, ha lamentato la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile, e dell’articolo 36, comma 2, numero 4, del decreto legislativo numero 546 del 1992, in relazione all’articolo 111, comma 6, della Costituzione, per difetto di motivazione della sentenza impugnata, caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; ed, infatti, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, per un verso, aveva reputato la contribuente tenuta al versamento
dell’imposta sul presupposto della sua qualità di proprietaria del bene, in virtù del principio dell’accessione, per cui, sebbene l’immobile fosse stato realizzato da un soggetto terzo (la RAGIONE_SOCIALE), era tenuta a risponderne fiscalmente e, per altro verso, aveva sostenuto che la suddetta società aveva realizzato il manufatto in mancanza di una regolare procedura autorizzativa urbanistica, tanto da essere destinataria di un ordine di integrale demolizione, risalente all’anno 2000, a riprova della clandestinità con la quale era avvenuta l’edificazione;
con il secondo motivo di gravame la ricorrente, evocando il vizio disciplinato dall’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, si è doluta della falsa applicazione dell’articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 115 del codice di procedura civile, nonché degli articoli 934 del codice civile e 31 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, in relazione all’articolo 13 del decreto legge numero 201 del 2011 ed agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo numero 23 del 2011, con riferimento alla prova della sua contestata soggettività passiva, non suscettibile di essere ravvisata con riguardo al fabbricato realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE, destinataria di un ordine di demolizione, non ottemperato, che era in grado, oltre tutto, di determinare l’acquisizione del bene e dell’area di sedime in capo al Comune di Rapino;
con il terzo motivo di gravame la ricorrente ha denunciato, richiamando il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la falsa applicazione dell’articolo 2697 del codice civile e dell’articolo 115 del codice di procedura civile, in relazione all’articolo 13 del decreto legge numero 201 del 2011 ed agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo numero 23
del 2011, in quanto, erroneamente, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo non aveva dato adeguato risalto al fatto che il bene, oltre ad essere stato realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE, era stato oggetto di un ordine di demolizione, che era stato rivolto in via esclusiva alla suddetta società, valorizzando, viceversa, il principio dell’accessione, disciplinato dall’articolo 934 del codice civile, ed il fatto che la contribuente non avesse impugnato la proposta di accatastamento, nonostante avesse ricevuto la notifica del relativo atto, circostanza che dimostrava con chiarezza che si riteneva proprietaria del bene, non essendo rilevante la pendenza di procedure demolitive, perché il co-destinatario obbligato al ripristino poteva essere anche il costruttore; in tal modo, però, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado non aveva fatto buon governo dei principi operanti in materia di onere della prova, atteso che la qualità di soggetto passivo d’imposta doveva essere dimostrata dall’ente impositore, il quale non poteva adagiarsi sui dati catastali, che potevano avere solamente valore indiziario ed erano sconfessati dalla stessa condotta tenuta dal Comune di Rapino, il quale, perfino nel giudizio amministrativo che lo aveva visto contrapposto alla società costruttrice del fabbricato, non aveva mai messo in dubbio la qualità di proprietaria dell’immobile della RAGIONE_SOCIALE;
– con il quarto motivo di gravame la ricorrente, deducendo il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, ha stigmatizzato la violazione degli articoli 132, comma 2, numero 4, del codice di procedura civile e dell’articolo 36, comma 2, numero 4, del decreto legislativo numero 546 del 1992, in relazione all’articolo 111, comma 6, della Costituzione, per essere la motivazione della sentenza
impugnata del tutto apparente, con riferimento, in particolare, alle argomentazioni, ritualmente veicolate nei gradi di merito, inerenti all’articolo 13 del decreto legge numero 201 del 2011, con il quale era stato individuato il presupposto oggettivo dell’imposta nel possesso degli immobili, che non aveva mai avuto, segnatamente, con riferimento al bene realizzato abusivamente dalla RAGIONE_SOCIALE, avendo fatto riferimento l’autorità giudiziaria adita in secondo grado – genericamente agli effetti del sequestro penale intervenuto su tutti gli immobili oggetto di accertamento: quello abusivo nella titolarità e disponibilità della RAGIONE_SOCIALE e quello legittimo nella titolarità e disponibilità della ricorrente;
con il quinto motivo di gravame la ricorrente, prospettando il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, si è doluta della falsa applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo numero 23 del 2022, in relazione all’articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legge numero 201 del 2011, essendo carente il presupposto impositivo oggettivo, costituito dal possesso dell’immobile, che non aveva mai avuto;
con il sesto motivo di gravame la ricorrente, allegando il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, ha sostenuto la violazione o falsa applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo numero 23 del 2011, in relazione all’articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legge numero 201 del 2011, non essendo stata rilevata la carenza del presupposto oggettivo d’imposta sotto un ulteriore profilo, in ragione del travisamento degli elementi di prova acquisiti, in quanto tutti gli immobili oggetto di accertamento d’imposta e, quindi, quello abusivo di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e quello
legittimo di sua proprietà erano stati attinti, a partire dall’anno 2013, da un provvedimento ablativo del Giudice per le Indagini Preliminari di Chieti; né erano condivisibili le argomentazioni della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, secondo la quale il sequestro penale era attinente ad ipotesi di reato per costruzione in difetto di concessione edilizia e finalizzato ad ‘impedire la prosecuzione del reato mediante la progressione costruttiva’, per cui, avendo tale finalità, non incideva sulla relazione giuridica tra il bene ed il soggetto, attenendo l’IMU alla posizione formale della titolarità del bene ed, avendo carattere temporaneo, non dava luogo a riduzione di imposta, se solo si teneva a mente che era stato interessato dal provvedimento anche il bene legittimo di sua proprietà, per cui la finalità non poteva essere quella indicata nella sentenza impugnata e, facendo venire meno la relazione con la cosa, legittimava quanto meno ad ottenere una riduzione d’imposta;
con il settimo motivo di gravame la ricorrente, richiamando il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, ha prospettato la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 112 e 346 del codice di procedura civile, essendo stata incrementata, nel quantum , la liquidazione delle spese di lite effettuata in prime cure, in mancanza di qualsivoglia impugnazione sul punto.
Orbene, con riferimento alle disposizioni dettate in materia di ICI (decreto legislativo numero 504 del 1992, articoli 1, comma 2, e 3, commi 1 e 2), essenzialmente riprodotte, in sostanziale continuità disciplinare, da quelle dettate in materia di IMU (articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2011, ed articolo 13, comma 2, del decreto legge numero 201 del 2011, convertito
dalla legge numero 214 del 2011), questa Corte, prendendo le mosse dalla nozione di possesso (richiamata ai fini della definizione del presupposto d’imposta), ha ritenuto, con ordinanza interlocutoria numero 21650/25, che rivestisse portata nomofilattica la questione inerente alla rilevanza dell’ordine di demolizione e, nello specifico, all’effetto acquisitivo prospettabile, ipso jure , in relazione all’inottemperanza di un ordine di tal fatta, disponendo la trattazione della causa in pubblica udienza.
Il tema preso in esame nella suddetta ordinanza potrebbe avere profili di comunanza con alcune delle questioni dibattute nella presente controversia, per cui è opportuno disporre un rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione su tale questione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, così provvede:
rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione sulla questione di cui in motivazione.
Roma, 26 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME