Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30219 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 16/11/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30219 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: Imu- benimerce
Composta dai Magistrati
Socci NOME
Presidente-
R.G.N. 19922/2024
NOME
Consigliere rel.-
COGNOME.
Liberati NOME
Consigliere –
U – 17/10/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19922/2024 R.G. proposto da Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della CGT II del Lazio, n. 1420 del 2024 depositata il 29 febbraio 2024
Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 4236) con cui Roma Capitale (d’ora in po i ricorrente) ha intimato alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi intimata) il pagamento dell’ IMU per l’anno 2015.
La questione riguarda la sussistenza dell’o nere di comunicazione da parte del contribuente del possesso di immobili da considerare beni
merce e la supposta conoscenza da parte di Roma capitale di tale circostanza. Numero sezionale 6923/2025 Numero di raccolta generale 30219/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso e la CGT di secondo grado ha riformato parzialmente la pronuncia, accogliendo l’appello dell’odierna intimata, per quello che oggi ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni:
-l ‘obbligo dichiarativo, previsto a pena di decadenza dall’art. 2, comma 5 bis , del d.lgs. n. 102 del 2013 è stato abrogato dall’art. 1, comma 769, della legge di bilancio del 2020 e ciò in armonia con l’orientamento di legittimità ;
-la legge finanziaria citata mantiene il predetto onere comunicativo anche se non più sanzionato a pena di decadenza;
-‘ Si tratta di un comportamento imposto dai doveri di leale collaborazione, volto a migliorare e semplificare gli adempimenti a carico dell’ente impositore. Pertanto, indi pendentemente dalla spettanza del beneficio, alla società contribuente che ha omesso di adempiere al predetto obbligo , va confermata l’applicazione delle previste sanzioni ‘ .
Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE non si è costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 e 5 bis del d.l. n 102 del 2013, nonché dell ‘art. 1, comma, 769, della l. n. 160 del 2019.
1.1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 29 febbraio 2024 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 26 settembre 2024.
Vi è, dunque, il rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3,
del d.lgs. n. 546 del 1992, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014). Numero sezionale 6923/2025 Numero di raccolta generale 30219/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
Si ricorda che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c p.c., per effetto degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile va effettuato non ex numero bensì ex nominatione dierum , nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17640 del 25/08/2020 (Rv. 658722 – 01).
2. Il ricorso è fondato.
Ritiene, infatti, il collegio di non volersi discostare dall’orientamento di legittimità, secondo il quale :
l’art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, vigente dall’anno di imposta 2020 – che ha previsto l’esonero dal pagamento dell’IMU per gli immobili cd. beni-merce, non abrogando l’obbligo dichiarativo di cui all’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 – non ha comportato alcuna abolitio criminis , restando pertanto dovute anche le sanzioni per l’omesso versamento del tributo (Cass., Sez. 5, n. 33777/2024, Rv. 673159 -01; Sez. 5, n. 28806/2023, Sez. 6-5, n. 5191 del 2022);
– in tema di IMU, le condizioni per l’esenzione dei cd. “beni-merce” non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, trattandosi di
Numero sezionale 6923/2025
Numero di raccolta generale 30219/2025
fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell’Ente impositore circa la loro permanenza (Cass., Sez. 5, n. 8357/2025, Rv. 674371 – 01). Data pubblicazione 16/11/2025
La disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l’esenzione dall’imposta.
Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è, del resto, un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica.
Da quanto esposto segue l’accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e, stante l’assenza di ulteriori accertamenti, il rigetto dell’originario ricorso. conto che sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nelle more della
Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tenuto proposizione del ricorso per cassazione.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto da ll’intimata.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME