Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14904 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOMENOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 24/01/2025
IMU AREA
GRAFFATA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6685/2024 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , NOME COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso e di determinazione n. 933 registrata il 19 dicembre 2023, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
DALL ‘I NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– CONTRORICORRENTE –
Numero sezionale 500/2025
per la cassazione della sentenza n. 1039/4/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, depositata il 6 novembre 2023, non notificata. Numero di raccolta generale 14904/2025 Data pubblicazione 04/06/2025
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 24 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa di cui all’avviso indicato in atti con il quale il Comune di Malo liquidò l’IMU, per l’anno di imposta 2015, sull’intera area di mq. 7.480,00 (su parte della quale insistevano un’abitazione e due autorimesse), di cui la ricorrente era comproprietaria (al 50%) unitamente al coniuge, così tassando anche la porzione di area scoperta ivi ricompresa di 5.715 mq.
La Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con sentenza n. 554/3/2021, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente, riconoscendo la pertinenzialità dell’area al fabbricato limitatamente alla superfice di cui al mappale 245 e non anche dell’area contraddistinta catastalmente dal mappale 590, derivata da frazionamento operato nell’anno 2016, rispetto alla quale, quindi, riteneva dovuta l’imposta.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con l’impugnata sentenza, accoglieva l’appello proposto dalla contribuente osservando che:
-nell’anno 2015 l’area tassata (part. 590) risultava catastalmente incorporata nel fabbricato che su di essa insisteva (identificato al catasto dalla particella 245 – ente urbano -con tre subalterni, costituti da un’abitazione e due autorimesse), graffata al fabbricato;
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–
l’incidenza, ai fini IMU, dell’area scoperta in questione era
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già stata considerata nel calcolo dell’imposta dovuta con riferimento ai fabbricati che insistevano sul medesimo mappale;
non corretta doveva ritenersi la sentenza di primo grado, in quanto nell’anno 2015 esisteva solamente il mappale 245, che identificava unitariamente sia il fabbricato, che l’area in esso incorporata, con la conseguenza della non imponibilità della superfice scoperta perché incorporata nel fabbricato.
Avverso tale pronuncia il Comune di Malo proponeva ricorso per cassazione, notificandolo al suindicato controricorrente il 25 marzo 2024, formulando due motivi d’impugnazione.
Resisteva NOME COGNOME con controricorso depositato il 30 aprile 2024, depositando in data 13 gennaio 2025, memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso -come anticipato – ha proposto due (e non tre, come ritenuto dalla controricorrente, essendo quello contrassegnato con il n. 1 relativo ad argomentazioni volte a sostenere l’ammissibilità del ricorso) ragioni di confutazione della sentenza impugnata.
1.1. Con il primo motivo il Comune ha lamentato la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che l’area oggetto di accertamento fosse assoggettabile ad imposta, in quanto non presentava, sul piano fattuale, natura pertinenziale rispetto ai fabbricati, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, negando rilevanza alla classificazione catastale e ponendo, inoltre, in evidenza l’assenza di una dichiarazione da parte della contribuente (reputata operante anche per l’IMU) volta a rappresentare la sussistenza del vincolo di asservimento
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e che il terreno era stato dalla stessa dichiarato avente natura agricola, versando l’imposta (per l’anno 2012) corrispondente al reddito dominicale.
1.2. Con la seconda censura, il Comune ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio, contestando la valutazione del Giudice regionale per non aver considerato che la contribuente non aveva fornito prova della pertinenzialità dell’area, essendosi limitata ad asserire la sua destinazione a giardino, senza alcuna dimostrazione del durevole asservimento di tale ampia (7.480 mq.) superfice, sproporzionata rispetto alla consistenza del fabbricato e senza una comune recinzione.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi sul tema della pertinenzialità dell’area e risultano ammissibili, oltre che fondati.
2.1. Sotto il primo profilo, va, innanzitutto, osservato che l’omessa indicazione nella prima doglianza del parametro normativo di cui all’art. 360, primo comma, c.p.c. non lascia adito a nessun dubbio circa l’implicito di riferimento alla previsione di cui al num. 3 della predetta disposizione, essendo stata chiaramente dedotta la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 507/1992.
Il motivo colpisce, poi, la ratio decisoria della pronuncia impugnata, avendo opposto alla valutazione fornita dal Giudice dell’appello la tesi della non rilevanza del dato catastale della graffatura dell’area al fabbricato e reputando a ragione come si dirà -decisiva, invece, la verifica in concreto ed in punto di fatto, sul versante soggettivo ed oggettivo, della natura pertinenziale del bene.
Per altro verso, le censure non spingono la Corte lungo il tracciato di inammissibili accertamenti fattuali, avendo dedotto -per quanto rileva nel presente grado di giudizio l’esigenza, sul piano dei principi, di una prova concreta dell’asservimento dell’area, posta a carico della contribuente e di un onere dichiarativo volta a rappresentare la sussistenza di tale vincolo. Numero sezionale 500/2025 Numero di raccolta generale 14904/2025 Data pubblicazione 04/06/2025
Vero è, piuttosto, che l’idea di fondo su cui si fonda la sentenza impugnata è quella sostenuta dalla contribuente secondo cui « non è il carattere pertinenziale o meno al fabbricato de qua a costituire il criterio da applicare al fine di valutare la legittimità o meno della pretesa IMU bensì la circostanza per cui nel 2015, annualità accertata, l’area in questione risultava catastalmente e quindi giuridicamente incorporata nel fabbricato che su essa insisteva Addirittura nelle mappe catastali questa situazione era evidenziata mediante ‘graffatura’ » (così a pagina n. 8 del controricorso).
In tale prospettiva, anche secondo la difesa della controricorrente, il Giudice regionale non ha escluso l’imponibilità IMU dell’area in quanto pertinenziale al fabbricato bensì alla luce della diversa circostanza per cui nell’anno accertato tale area non poteva essere considerata, ai fini IMU, come bene a sé stante, dotato di una propria autonoma assoggettabilità all’imposizione come area edificabile poiché risultava accatastata unitariamente al fabbricato» (v. pagina n. 5 del controricorso).
3.1. Senonché, è proprio tale valutazione a non poter essere condivisa.
Va, difatti, ribadito (cfr. Cass., Sez. T, 24 gennaio 2024, n. 2364) che già con la pronuncia n. 18470 del 21 settembre 2016 (emessa in materia di ICI, ma con affermazione di principio
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valevole anche nella fattispecie in rassegna) ed ancor prima con la sentenza n. 19638/2009, questa Corte aveva espressamente escluso la rilevanza della graffatura catastale, considerandola di rilievo solo formale. Data pubblicazione 04/06/2025
Si tratta di orientamento che esclude, nel discernimento del rapporto pertinenziale ex art. 2, comma 1, lett. a ), d.lgs. n. 504/1992, la rilevanza di fattori di ordine meramente estrinseco e formale, quali le modalità – accorpate o frazionate – di accatastamento dei fondi; ovvero la graffatura catastale del fondo asseritamente pertinenziale al mappale del fondo principale, rilevando, invece, la destinazione effettiva della cosa al servizio ovvero all’ornamento di un’altra, secondo quanto stabilito dall’articolo 817 c.c. (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 30 maggio 2028, n. 13606).
Il concetto di pertinenza va, infatti, tratto dalla nozione generale prefigurata dall’art. 817 c.c., per cui un bene che sia funzionalmente collegato ad altro è insuscettibile di autonoma e separata disciplina, ma segue invece il regime del bene principale (con riferimento all’imposta di registro: Cass., Sez. 6ª-5, 3 marzo 2014, n. 4892; Cass., Sez. 6-5, 17 febbraio 2015, n. 3148; Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2019, n. 1301; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8073; in tema di benefici per la c.d. “prima casa”: Cass., Sez. 5, 29 ottobre 2010, n. 22128; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2013, n. 6259; Cass., Sez. 6-5, 18 novembre 2014, n. 24496; Cass., Sez. 5, 10 agosto 2021, n. 22561; Cass., Sez. 6-5, 25 febbraio 2022, n. 6316; Cass., Sez. 5, 30 agosto 2022, n. 25489; con riguardo all’ICI: Cass., Sez. 5, 8 novembre 2013, n. 25170; Cass., Sez. 5,30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 18470; Cass., 23 giugno 2017, n. 15668; Cass., Sez. 5, 30 maggio 2018, n. 13606; Cass., Sez. 5, 22 maggio 2019, n. 13742; Cass., Sez. 5, 18 giugno 2020, nn. 11830, 11832 e 11833; Cass., Sez. 5, 10
giugno 2021, nn. 16187, 16198 e 16198; Cass., Sez. 5, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5, 15 giugno 2021, n. 16839)”. Numero di raccolta generale 14904/2025 Data pubblicazione 04/06/2025
Si è, così, statuito, in aderenza ai principi espressi con riferimento all’art. 817 c.c. (Cass., Sez. 1, 16 maggio 2018, n. 11970; Cass., Sez. 2, 30 ottobre 2018, n. 11970; Cass., Sez. 2, 23 agosto 2019, n. 21656; Cass., Sez. 3, 6 ottobre 2021, n. 27127; Cass., Sez. 2, 18 gennaio 2022, n. 1471; Cass., Sez. 2, 19 aprile 2022, n. 12440), che l’effettiva e concreta destinazione della cosa al servizio ed ornamento dell’altra debba essere considerata una relazione implicante oltre che aspetti oggettivi anche aspetti soggettivi, riferibili alla volontà dell’avente diritto” (Cass., Sez. 5, 26 novembre 2007, n. 24545; Cass., Sez. 6-5, 3 marzo 2014, n. 4892; Cass., Sez. 1, 25 giugno 2014, n. 14468; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8073).
E, più specificamente, si è osservato che l’accertamento del vincolo pertinenziale si fonda sui “presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo” (Cass., Sez. 5, 30 novembre 2009, n. 25127; Cass., Sez. 5, 29 ottobre 2010, n. 22128; Cass., Sez. 5, 8 novembre 2013, n. 25170; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 5, 30 maggio 2018, n. 13606; Cass., Sez. 5, 22 maggio 2019, n. 13742).
Con specifico riguardo ad un terreno circostante un fabbricato, questa Corte ha ritenuto (in tema di agevolazione tributarie per l’acquisto della c.d. “prima casa, ma con principio applicabile anche nella fattispecie in rassegna) che il concetto di
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pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell’area che ha esclusivo rilievo formale (Cass., Sez. 6/5, 17 febbraio 2015, n. 3148; Cass., Sez. 6/5, 8 febbraio 2016, n. 2450; Cass., Sez. 5, 21 dicembre 2016, n. 26494; Cass., Sez. 5, 17 luglio 2019, n. 19188; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8073; Cass., Sez. 65, 25 febbraio 2022, n. 6316). Data pubblicazione 04/06/2025
In definitiva, ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale, ma il rapporto di complementarità funzionale che, pur lasciando inalterata l’individualità dei singoli beni, comporta l’applicazione dello stesso trattamento giuridico (Cass., Sez. 5ª, 10 agosto 2021, n. 22561; Cass., Cass., Sez. 6ª-5, 25 febbraio 2022, n. 6316, tutte richiamate da Cass., Sez. T., 24 gennaio 2024, n. 2364).
In tale direzione, dunque, l’accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili – che comporta un giudizio di fatto demandato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da congrua e corretta motivazione presuppone l’esistenza di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell’effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all’ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni (cfr. Cass., Sez. T., 24 gennaio 2024, n. 2364 cit., che richiama Cass., Sez. T., 12 aprile 2023, n. 9783, e, nello stesso senso, anche Cass., Sez. T, 8 maggio 2023, n. 12226 e Cass., Sez. VI/T., 25 febbraio 2022, n. 6316 e le tante ivi menzionate, nonché Cass., Sez. 2, 21 luglio 2021, n. 20911).
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3.2. Va aggiunto, quanto all’obbligo dichiarativo richiamato dalla difesa del Comune, che questa Corte ha chiarito, in tema di ICI, che, ai sensi dell’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (conv. con modd. dalla legge n. 248/2006) ed in seguito all’informatizzazione del catasto (resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007), il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 507/1992, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferenti agli elementi da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini di imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3bis d.lgs. n. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico (cfr. Cass., Sez. 5, 22 dicembre 2022, n. 37505; Cass., Sez. 5, 14 ottobre 2016, n. 20797; Cass., Sez. 6-5, 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2023, n. 2321). Data pubblicazione 04/06/2025
Si è così affermato, in tema di ICI, il principio secondo il quale in base alla citata disposizione (che -giova rimarcarlo ha mantenuto fermo l’obbligo dichiarativo per le riduzioni di imposta) permane l’obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell’ICI già dichiarate e comportanti riduzioni d’imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune, sicché, in tali casi, l’ente impositore è esonerato dall’onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio (Cass., Sez. 6-5, 2 settembre 2016, n. 17562, richiamata da Cass., Sez. T., 8 maggio 2023, n. 12226).
Per tale via, si è precisato come anche in tema di IMU l’eccezionale conservazione dell’obbligo della dichiarazione
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valga soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare dell’agevolazione (riduzione o esenzione) sia sopravvenuto a partire dall’anno di imposta 2008, ma non sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) dell’ente impositore, restando il contribuente esonerato dall’obbligo della dichiarazione per beneficiare di una riduzione o esenzione ai fini dell’ICI con riguardo ad eventi o situazioni noti all’ente impositore prima dell’ 1 gennaio 2009 che vengano in rilievo con riferimento a successivi periodi di imposta (cfr., su tali principi, amplius Cass., Sez. T., 8 maggio 2023, n. 12226 cit., ai cui contenuti si rinvia). Data pubblicazione 04/06/2025
Entro questi parametri rileva, quindi, l’obbligo dichiarativo del vincolo pertinenziale posta a carico della contribuente.
Alla luce di tali reiterati principi va, pertanto, disattesa la tesi della controricorrente secondo cui non è il carattere pertinenziale o meno dell’area a costituire il criterio da applicare nella fattispecie in rassegna, quanto il dato catastale della sua incorporazione al fabbricato, valendo, invece, l’esatto contrario.
E per lo stesso motivo la sentenza impugnata si rivela non uniforme ai suddetti principi, avendo ritenuto che «Se i giudizi di primo grado avessero considerato la situazione catastale esistente nell’anno accertato, censimento catastale dell’unico mappale 245 che identificava sia il fabbricato che il terreno, avrebbero dovuto concludere (ndr. come poi ha concluso la Corte territoriale) per la non imponibilità dell’area perchè incorporata nel fabbricato» (così nella sentenza impugnata), omettendo, tra l’altro, qualsiasi scrutino sul rispetto o meno dell’obbligo dichiarativo da parte del contribuente nei termini sopra illustrati.
5. Le valutazioni che precedono assorbono l’esame dell’altra ratio decisoria su cui pure si basa la pronuncia impugnata, fondata sul rilievo secondo il quale l’area in questione sarebbe già stata considerata, «ai fini Imu nel calcolo della somma dovuta con riferimento al fabbricato che insisteva sul medesimo mappale (così nella sentenza impugnata). Numero sezionale 500/2025 Numero di raccolta generale 14904/2025 Data pubblicazione 04/06/2025
Anche detta statuizione fa proprio il rilievo dell’istante secondo cui « il Comune di Malo sta chiedendo di pagare <> l’IMU sui medesimi beni, calcolando la stessa una volta sul fabbricato (che catastalmente ingloba anche l’area in questione) e, una seconda volta, su quest’ultima (v. pagina n. 10 del controricorso), in relazione alla quale si assume, invece, che le « dipendenze (ovverossia il «giardino (esclusivo)» e il «cortile (esclusivo)» e, quindi, l’area di cui oggi si discute, sono state conteggiate nella misura massima del 10% della consistenza complessiva » (v. pagina n. 9 del controricorso), che era stata considerata per la determinazione della rendita catastale e quindi per la misura dell’IMU.
L’osservazione richiama il principio del divieto della doppia imposizione, ma detta ipotesi non ricorre nella specie.
Va, infatti, in proposito ricordato che la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che il divieto della doppia imposizione (stabilito dall’art. 67 d.P.R. n. 600/73, a tenore del quale «la stessa imposta non può essere applicata più volte, in dipendenza dello stesso presupposto ») è configurabile soltanto quando l’Amministrazione reclami il pagamento di un tributo dopo aver esercitato ed esaurito il potere impositivo rispetto allo stesso tributo e non anche nell’ipotesi di autoliquidazione, in ragione dell’inidoneità di tale comportamento a vincolare l’Amministrazione, precludendole di far valere la pretesa tributaria in conformità alla disciplina
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normativa (cfr., sul principio, Cass., Sez. T, 18 dicembre 2015, n. 25498). Numero di raccolta generale 14904/2025 Data pubblicazione 04/06/2025
È stato così chiarito che la doppia imposizione si verifica soltanto nell’ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto (Cass., Sez. T., 30 ottobre 2018, n. 27625 e Cass., Sez. VI/T, 29 maggio 2018, n. 13503).
Nel caso che occupa non ricorre la dedotta duplice tassazione, avendo il Comune esercitato il potere impositivo solo con gli avvisi impugnati.
Lo stesso rilievo della contribuente circa la consistenza catastale del bene (inclusiva delle menzionate dipendenze nella misura del 10% della complessiva consistenza) dà, peraltro, conto di una considerazione non solo forfettaria dell’area, ma soprattutto basata su di un presupposto (la natura pertinenziale) diverso da quello (area scoperta fabbricabile) posto a base della tassazione Comune, il che vale ad escludere, per quanto sopra detto, che sul punto possa ipotizzarsi, sul versante giuridico, una doppia imposizione.
Resta, allora, come sopra già esposto e che determina l’assorbimento della predetta ragione decisoria, il tema dell’irrilevanza catastale della cd. graffatura, ove la natura pertinenziale dell’area non risulti convalidata mediante la verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dalla norma ordinaria dell’art. 817 c.c., e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra (criterio oggettivo) e sulla volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole (criterio soggettivo) (cfr. Cass., Sez. V, 21 settembre 2016, n. 18470, cit.; Cass., Sez. T. 30 maggio 2018, n. 13606/2018; Cass., Sez. V. 30 ottobre 2018, n. 27573).
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Si tratta, come detto, di un criterio fattuale (cfr. ancora Cass., Sez. T., 23 settembre 2004, n. 19161) che impone un’indagine sui dati probatori acquisiti, con onere della prova a carico del contribuente, che deve essere condotta in sede di merito (cfr. altresì Cass., Sez. T, 25 marzo 2005, n. 6501), accertando un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile ad libitum (cfr. Cass., Sez. V, 21 settembre 2016, n. 18470,; Cass., Sez. T. 30 maggio 2018, n. 13606/2018; Cass., Sez. V. 30 ottobre 2018, n. 27573 citt.). Data pubblicazione 04/06/2025
Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata ed occorrendo accertamenti in fatto circa la verifica, con riferimento all’anno 2015, del rapporto di pertinenzialità dell’area successivamente ricompresa nel mappale 590, secondo i criteri (soggettivo ed oggettivo) sopra esposti e della sussistenza (alle condizioni sopra illustrate) di un obbligo dichiarativo non assolto, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo del Veneto – in diversa composizione – anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto – in diversa composizione – anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
LA PRESIDENTE
NOMENOME COGNOME