Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20647 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20647 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 30/04/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
IMU AREA FABBRICABILE
BASE IMPONIBILE –
GIUDICATO – LOCAZIONE
AGRARIA –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25603/22 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE in persona del legale rappresentante pro tempore .
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 2797/10/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 23 marzo 2022, non notificata.
Numero registro generale 25603/2022
Numero sezionale 3137/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 30 aprile 2025. Numero di raccolta generale 20647/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui RAGIONE_SOCIALE liquidava l’IMU per l’anno d’imposta 2014 su terreni di proprietà della contribuente, con destinazione urbanistica edificatoria, concessi in locazione agraria a terzi.
La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla contribuente, ritenendo, per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione ed in linea con la valutazione sviluppata dal primo Giudice, che la destinazione edificatoria dell’area oggetto di tassazione prevista dal Piano regolatore generale rendesse irrilevante l’utilizzo del bene per scopi agricoli.
Per altra via, il Giudice dell’appello respingeva il motivo d’appello basato sull’insussistenza del presupposto impositivo per essere il terreno stato locato a terzi per scopi agricoli, assumendo di contro che per godere delle agevolazione prevista dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2015 è indispensabile che il soggetto che concede il terreno in affitto od in comodato ad un coltivatore diretto e/o ad un imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola abbia egli stesso le predette qualità, reputando sul punto ancora conferente il richiamo ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 288/2012 sul divieto di un’interpretazione analogica e/o estensione delle norme tributarie che prevedono agevolazioni.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 18 ottobre 2022, formulando tre motivi d’impugnazione.
4. RAGIONE_SOCIALE è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 e 112 c.p.c., in ragione dell’omessa pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto il contrasto della sentenza di primo grado con il giudicato derivato dalla sentenza n. 528/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, resa in giudizio tra le stesse parti, secondo cui, al di là della classificazione catastale e dell’astratta attitudine all’edificazione, conta l’effettivo utilizzo del terreno per la coltivazione da parte di soggetti coltivatori.
Per tale via -secondo la ricorrente – andava accolta la domanda subordinata di ridurre il valore imponibile alla somma di 199.190,00 €, muovendo dal valore di 10,00 €/mq, in termini coerenti sia con le perizie in atti che l’effettiva destinazione agricola dei terreni, come stabilito dalla menzionata pronuncia.
Con la seconda censura l’istante ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame del giudicato esterno costituito dalla predetta sentenza divenuta irrevocabile il 21 giugno 2021 ed avente valore preclusivo del riesame della stessa questione.
Con la terza doglianza la contribuente ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 d.l. 4/2015, nonché dell’art. 3 della legge n. 212/2000, ponendo in evidenza che la predetta normativa, posta a base della sentenza impugnata, non poteva essere applicata all’anno d’imposta in esame (2014) per il principio di irretroattività della legge tributaria.
Conseguentemente -ha proseguito la ricorrente -in applicazione dell’art. 5 del Regolamento comunale approvato con deliberazione n. 5 del 14 giugno 2001 del Consiglio del Comune di Vitulazio il terreno oggetto di tassazione, benchè classificato dallo strumento urbanistico come industriale, avrebbe dovuto essere considerato agricolo, in quanto adibito all’esercizio dell’attività agricola per essere stato concesso in affitto ad un coltivatore diretto, con conseguente esenzione dal pagamento dell’imposta o riduzione della base imponibile. Numero sezionale 3137/2025 Numero di raccolta generale 20647/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome connessi sul tema del giudicato esterno e vanno respinti, in quanto infondato il primo e privo di decisività il dedotto omesso esame.
Va dato, infatti, seguito all’orientamento, più volte espresso da questa Corte, secondo cui il giudicato può formarsi ed essere invocato solo sulle circostanze che hanno costituito oggetto di apprezzamenti di fatto e non anche su valutazioni relative a questioni giuridiche.
Va, pertanto, ribadito che l’attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, dovendosi richiamare a tal proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 c.c. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello ” stare decisis ” (cioè del precedente giurisprudenziale vincolante), che non trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale (così Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1° giugno 2021, n. 15215, Cass., Sez. T., 23 marzo 2023, n. 8417).
Numero di raccolta generale 20647/2025
Ne consegue che l’interpretazione e l’individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia sulla domanda/eccezione non limita il giudice dell’impugnazione nell’esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la disposizione applicabile al caso controverso e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (così sempre, Cass. Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass. I sez. 29 aprile 1976 n 1531; Cass., Sez. L., 23 dicembre 2003, n. 19679; Cass. Sez. III, 20 ottobre 2010, n, 216561; Cass., Sez. V, 21 ottobre 2013, n. 23723; nello stesso senso Cass. Sez. T. 23 marzo 2023, n. 8417). Data pubblicazione 22/07/2025
Alla luce di tali principi non può, pertanto, derivare dalla valutazione giuridica compiuta dalla menzionata pronuncia circa la rilevanza della sola destinazione del bene alcuna preclusione da giudicato.
Anche la terza censura risulta infondata.
L’art. 1. d.l. n. 4/2015 (rubricato «Esenzione dall’IMU dei terreni montani e parzialmente montani») così recitava:
«1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. Numero sezionale 3137/2025 Numero di raccolta generale 20647/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014».
Dunque, la testuale previsione del comma terzo della menzionata disposizione rendeva applicabile la stessa anche per l’anno 2014, oggetto di tassazione.
In assenza di altre contestazioni sull’interpretazione di tale norma fornita dal Giudice regionale, anche tale motivo va, pertanto, respinto, avendo la sentenza impugnata negato il beneficio sul rilievo, implicito quanto chiaro, della mancata dimostrazione da parte dell’istante della qualifica di coltivatrice diretta e/o di imprenditrice agricola professionale iscritto nella previdenza agricola, come disposto dalla predetta disposizione, applicabile anche per il pertinente anno d’imposta (2014).
Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, non avendo RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
Numero sezionale 3137/2025
Numero di raccolta generale 20647/2025
la Corte rigetta il ricorso e dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. Data pubblicazione 22/07/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME