Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1401 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31687/2018 R.G. proposto da :
COGNOME RAGIONE_SOCIALE MILANO, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
COMUNE DI TURBIGO, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOMECODICE_FISCALE)
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1423/2018 depositata il 29/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La CTR con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo relativo all’IMU del 2012 (maggiore IMU dovuta in relazione ad alloggi ALER assegnati ad inquilini, quota di imposta erariale dello 0,38 %);
ricorre in cassazione la contribuente, RAGIONE_SOCIALE MILANO, con nove motivi di ricorso;
il Comune si è costituito tardivamente, con richiesta di inammissibilità del ricorso o di rigetto (Vedi Sez. L, Sentenza n. 11619 del 13/05/2010, Rv. 613549 -01);
entrambi hanno depositato memoria (della memoria del Comune, in considerazione della tardività della costituzione, non si deve tenere conto).
…
Ragioni della decisione
Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con il raddoppio del contributo unificato; nulla per le spese in relazione alla costituzione tardiva del Comune.
I primi tre motivi sono inammissibili, riguardano la nullità della sentenza per aver omesso di motivare o di pronunciarsi sulla eccezione di nullità dell’avviso di accertamento, per mancanza della motivazione, nonché la violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso.
La sentenza non ha omesso la pronuncia sul punto ma ha deciso implicitamente analizzando il merito del ricorso.
Inoltre, la contribuente non specifica la violazione del suo diritto di difesa, ma si limita a riportare parte dell’avviso, dando, comunque, atto dell’allegazione della delibera del Comune sulle
aliquote IMU e di una tabella con l’elenco degli immobili di Aler. Al riguardo, d’altronde, proprio in riferimento ad Aler e ad analoga questione, si è ribadito che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, sia stato in grado di contestare efficacemente l”an” ed il “quantum” dell’imposta (Sez. 5, Ordinanza n. 29376 del 23/12/2020). I motivi, quindi, non sono specifici ma si prospettano in maniera generica e teorica senza indicare violazioni del diritto di difesa.
3. I motivi 4, 5 e 6, sono infondati. Si trattano congiuntamente in quanto relativi alla omessa pronuncia o omessa motivazione della decisione, per violazione dell’art. 13, del d.l. n. 201 del 2011 (errata applicazione dell’aliquota dell’1,06 % per gli all oggi assegnati agli inquilini).
L’equiparazione tra i proprietari degli immobili e gli assegnatari non è corretta in quanto la posizione degli enti (persone giuridiche soggetti passivi dell’ICI) è del tutto diversa rispetto a quella degli assegnatari degli alloggi (non soggetti passivi d ell’imposta, persone fisiche) e delle persone fisiche proprietarie degli immobili, che abitano la casa per le proprie esigenze e della famiglia (in termini, in relazione a fattispecie analoga, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20135 del 25/7/2019, Rv. 654855 -01). Una disciplina differenziata non è, quindi, irragionevole (vedi Corte costituzionale n. 214 del 2011).
Sul punto deve rilevarsi che nessun vizio di motivazione (motivo n. 5, mancanza della motivazione) della sentenza sussiste in quanto la decisione impugnata evidenzia ‘l’intento del legislatore di non riservare per gli immobili in questione lo stesso trattamento di favore riservato alle abitazioni principali’.
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge,
costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: « In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 -01).
3.1. Il motivo è poi inammissibile per carenza d’interesse ad agire con riguardo ai profili in relazione ai quali la ricorrente denuncia ultrapetizione, ossia quello concernente l’esenzione dall’IMU, nonché quello riguardante l’illegittimità del regolament o IMU del Comune di Turbigo. Si tratta, difatti, di affermazioni eccedenti la necessità logico-giuridica della decisione, che vanno considerate obiter dicta , come tali non vincolanti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1815 del 18/02/2012, Rv. 621374 -01).
Il settimo motivo è infondato, ovvero se la rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica determina o no la devoluzione ai Comuni del gettito del tributo, o si configura una esenzione per il contribuente.
4.1. La questione di merito è stata già analizzata e risolta da questa Corte di Cassazione: «In tema di IMU, la rinuncia da parte dello Stato alla propria quota dell’imposta per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art. 13, comma 11, del d.lgs. n. 201 del 2001, determina la devoluzione ai Comuni di tutto il gettito del tributo, atteso che la disposizione richiamata non ne esclude la debenza da parte del contribuente», Sez. 5 – , Sentenza n. 20135 del 25/07/2019, Rv. 654855 – 01).
Il ricorso in cassazione, del resto, non contiene efficaci critiche per mutare l’orientamento della Corte: «In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento», Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213 – 01).
Anzi, nella memoria è la stessa ricorrente che richiama l’orientamento della Corte e non prospetta argomenti di critica (quasi una rinuncia implicita ai motivi).
Manifestamente infondati gli ultimi due motivi di ricorso (sulle sanzioni), sui quali nella memoria si insiste per l’accoglimento.
La sentenza impugnata evidenzia come nessuna incertezza normativa sussisteva ‘tant’è che l’appellante aveva provveduto al pagamento dell’imposta, scontandosi arbitrariamente la quota prevista per lo Stato’.
Si osserva al riguardo che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità
amministrativa tributaria ai sensi dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Sez. 5, Ordinanza n. 3108 del 1/2/2019 -Rv. 652716 -01).
Sul punto, questa Corte (Cass. n. 20135/19, cit.) ha già sottolineato che:
-a) il legislatore si è limitato a prevedere la non applicazione della quota di imposta riservata a favore dello Stato senza disporre che essa non sia dovuta (come invece il legislatore ha fatto in altri casi: cfr. l’art. 13 d.l. 201/11, il quale al comma 11 ha disposto che non è dovuta la quota di imposta dovuta allo Stato per gli immobili dei Comuni nei propri territori, ovvero laddove ha espressamente ridotto l’aliquota base, come nel caso dell’abitazione principale e per i fabbricati rurali ad uso strumentale in agricoltura);
-b) la tesi della ricorrente è smentita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha avuto modo di chiarire, con la nota 15 giugno 2012, n. 12507, rispondendo a specifico quesito formulato al riguardo : «dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota IMU, ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre dallo 0,76 per mille allo 0,38 l’aliquota base applicabile agli immobili in questione»;
-c) negli stessi termini si è espresso il Ministero con la nota prot. nr. 5290/2013;
-d) per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Abruzzo, sent. n. 434/2013, TAR Liguria, n. 992/2013), nell’escludere la devoluzione a favore dell’ATER e non del Comune della quota di imposta oggetto di rinuncia da parte dello Stato, il legislatore ha semplicemente inteso favorire in via indiretta la fissazione da parte dei Comuni, compatibilmente con le esigenze di bilancio, di un’aliquota meno onerosa nei confronti di tali alloggi; per cui, solo ove la situazione finanziaria del Comune lo avesse consentito, avrebbe potuto prevedersi anche per tali alloggi un’aliquota inferiore all’aliquota base.
In questo contesto, le istruzioni impartite dalla Amministrazione finanziaria colla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, prot. n. 9485/2012, sulle quali fa leva Cass., n. 24540/20 richiamata in memoria, risultano irrilevanti e comunque inidonee a integrar e il presupposto dell’incertezza normativa.
5.1. Sulla colpevolezza si rileva che la questione è nuova, già in base alla prospettazione del ricorso.
E comunque, va ribadito che, ai fini dell’applicabilità delle sanzioni tributarie, è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza. (Cass., Sez. 5°, Ordinanza n. 879 del 13/01/2025).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 11/10/2024.