Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 505 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 505 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13730/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ariano Irpino , in persona del Sindaco protempore , rappresentata dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore pro-tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente – avverso la sentenza n. 7836/2022, RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA, Sezione 12, depositata il 12.12.2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2024;
Fatti di causa
Il RAGIONE_SOCIALE Ariano Irpino emetteva nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avviso di accertamento n. 1212 del 13.12.2018 per IMU
2013 e chiedeva, per gli immobili assegnati ai beneficiari dal 1988, un’integrazione di pagamento dell’imposta pari ad euro 70.770,00.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso deducendo, in particolare, che nell’anno d’imposta oggetto di tassazione era intervenuto il d.l. n. 133 del 2013 con il quale gli immobili oggetto di lite era stati assoggettati alla c.d. «mini-imu», regolarmente corrisposta.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 912 del 2019, accoglieva il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE di Ariano Irpino proponeva appello, censurando la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per parziale omessa pronuncia e la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1.Con il primo motivo, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art 13, comma 10 del D.L. 201/2011 e dell’art 1 D.M. 22.4.2008 e ss, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. La CTR è incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE normativa richiamata in quanto ha ritenuto tutti gli immobili dello RAGIONE_SOCIALE come sociali’, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello ritenuto che gli immobili per cui è causa dovessero essere qualificati come ‘alloggi sociali’.
Con il secondo motivo, si prospetta ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art 2697, 1° e 2° comma, c.c., in relazione all’art 360, comma 1 n. 3 c.p.c. La CTR è incorsa nella violazione del principio dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, ritenendo che il comune non avesse provato la tipologia degli alloggi, il ricorrente aveva adempito puntualmente all’ onus probandi , mentre lo RAGIONE_SOCIALE era tenuto alla prova contraria’.
Il primo motivo è infondato.
3.1. Occorre soffermarsi sulla disciplina normativa applicabile, ai fini IMU, nell’anno d’imposta 2013, per gli «alloggi regolarmente
assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE» (sulla c.d. mini-imu, c.f.r. Sez. 5, 13.12.2024, n. 32244, non massim.).
Il d.l. n. 54 del 2013 e il d.l. n. 102 del 2013 hanno dapprima sospeso e poi abolito il pagamento RAGIONE_SOCIALE prima rata dell’IMU per le «unità immobiliari appartenRAGIONE_SOCIALE alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli RAGIONE_SOCIALE, istituiti in attuazione dell’
» (art. 1, comma 1, lett. b del d.l. n. 54 del 2013).
Con d.l. n. 133 del 2013 è stato poi previsto, per gli immobili per cui è causa, il versamento di una quota (pari al 40 per cento) dell’eventuale differenza tra l’ammontare dell’IMU risultante dall’applicazione dell’aliquota e RAGIONE_SOCIALE detrazione per la «prima casa» deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e RAGIONE_SOCIALE detrazione di base previste dalle norme statali (la c.d. «mini-imu»). 3.2. Contrariamente rispetto a quanto dedotto dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, pertanto, nel caso di specie, relativo all’anno d’imposta 2013, trovano applicazione le ricordate disposizioni di cui al d.l. n. 133 del 2013, in forza delle quali lo RAGIONE_SOCIALE, per gli immobili regolarmente assegnati, era tenuto a pagare l’imposta in misura ridotta. In particolare, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, «in assenza di elemRAGIONE_SOCIALE di senso contrario acquisiti o provati nell’ambito RAGIONE_SOCIALE presente controversia le modalità di calcolo da applicare non possono che essere quelle richiamate dallo stesso RAGIONE_SOCIALE di Ariano Irpino nella nota del suo Servizio Tributi del 10 dicembre 2013 ove si rimarca che le unità immobiliari appartenRAGIONE_SOCIALE alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e il 40% RAGIONE_SOCIALE maggiore imposta determinata dalla differenza tra l’aliquota fissata dal RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2013 pari allo 0,6 % e l’aliquota di base pari allo 0,4 %».
Le censure relative all’erronea applicazione dell’esenzione relativa agli ‘immobili sociali’, prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b del d.l. n. 201 del 2011, ma solo a decorrere dal 1.1.2014 (e, dunque, inapplicabili all’anno d’imposta per cui è causa) esenzione, peraltro, non applicata dal giudice d’appello sono del tutto infondate.
3.3. Il rigetto del primo motivo porta all’assorbimento del secondo motivo di ricorso.
In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
A carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE di Ariano Irpino al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente che quantifica in € 5.880,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE di Ariano Irpino, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, l’11 ottobre 2024 .