Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13637 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13637 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5769/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1620/2020 depositata il 21/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE, ottenuto in data 16.7.1993 e 6.12.1993 il rimborso del credito IVA pari a lire 1.700.000.000 relativo al 1983, ad esito di giudizio di impugnazione dell’iniziale diniego di rimborso, in data 1.10.1993 chiedeva il pagamento delle somme maturate a titolo di interessi.
Avverso il rifiuto dell’Ufficio IVA di Taranto, la società proponeva impugnazione e, a seguito di sentenza favorevole della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Taranto n. 307/2008, l’Agenzia delle entrate provvedeva a rimborsare, tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, gli interessi maturati sino al 1.10.1993.
La società presentava, quindi, una terza istanza di rimborso di interessi maturati successivamente al 1.10.1993 e sino all’effettivo pagamento, a cui l’Agenzia opponeva il silenzio rifiuto.
La società proponeva impugnazione, assumendo che le somme pagate, in forza dei criteri di imputazione di cui all’art. 1194 c.c., dovevano essere imputate prima agli interessi maturati e poi al capitale, e chiedendo, in via subordinata, gli interessi anatocistici maturati dalla data della domanda giudiziale (3.2.1994) all’effettivo pagamento (26.2.2009).
La CTP di Taranto, con sentenza n. 3142/2014, rigettava il ricorso osservando che non trovava applicazione l’art. 1194 c.c. ma la normativa speciale di cui all’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 e che la società non aveva mai chiesto gli interessi anatocistici ma solo quelli maturati e maturandi.
Proposto appello da parte della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Puglia, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e ha depositato memoria.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 1194 comma 2 c.c. e degli artt. 44 d.P.R. n. 602/73 e 19 d.lgs. n. 46/1999, perché la CTR ha erroneamente applicato l’art. 44 cit. riguardante le imposte sui redditi.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 30 e 38 bis d.P.R. n. 633/1972 avuto riguardo agli artt. 1282 e 1194 c.c.,
anche in relazione alla sospetta incompatibilità comunitaria dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 per violazione dell’art. 183 della direttiva 2006/1127CE del Consiglio del 28 novembre 2006, perché la CTR, estendendo l’applicazione dell’art. 44 cit. al rimborso di eccedenza IVA detraibile, ha violato i principi di neutralità ed effettività dettati in tema di IVA.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1193 comma 1 c.c., laddove la CTR ha desunto dal contegno processuale tenuto in un diverso processo indici del consenso prestato all’imputazione dei pagamenti effettuati dall’Amministrazione.
Sul tema dei criteri di imputazione dei rimborsi IVA questa Corte si è ripetutamente pronunziata nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 1194 c.c. (Cass. n. 4767 del 2004 e Cass. n. 1486 del 2005), ritenendo la fattispecie regolata dalla “speciale” disciplina prevista dall’art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla stregua della quale il debitore del rimborso d’imposta indica l’imputazione del singolo pagamento a capitale o interessi con riferimento ai distinti capitoli di spesa, rimanendo precluso al creditore di riscuotere i pagamenti e di effettuare l’imputazione ex auctoritate sua a pagamento terminato (v. anche Cass. n. 1044 del 2004; Cass. n. 22123 del 2007); è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma (Corte Cost. n. 157 del 1996; n. 288 del 1988 e n. 93 del 1969), che, sebbene dettata in materia di imposte dirette, si è ritenuta estensibile all’IVA in considerazione dell’analogia delle modalità di effettuazione dei rimborsi (così, Cass. n. 4235 del 2004; Cass. n. 2843 del 2010; Cass. n. 2938 del 2010; Cass. n. 3712 del 2010; v. anche Cass. n. 28670 del 2018); più recentemente, peraltro, si è esclusa l’applicazione di tale norma all’IVA (Cass. n. 25585 del 2023 in motivazione).
La ricorrente sollecita il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia al fine di verificare la compatibilità dell’art. 44 cit. con l’art. 183 della Direttiva 112/2006/CE e la questione deve essere valutata alla luce della giurisprudenza unionale nel frattempo formatasi:
osserva Corte giust. 12 maggio 2021 C- 844/19, CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, che « Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che, se è pur vero che gli Stati membri dispongono di una certa libertà di manovra nello stabilire le modalità di cui all’articolo 183 della direttiva IVA, dette modalità non devono ledere il principio della neutralità fiscale, gravando il soggetto passivo, in tutto o in parte, dell’onere di tale imposta (sentenze del 12 maggio 2011, RAGIONE_SOCIALE Iztok 3, C-107/10, EU:C:2011:298, punto 33, e del 14 maggio 2020, Agrobet CZ, C-446/18, EU:C:2020:369, punto 35) »(punto 37), « Modalità del genere devono segnatamente consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da detta eccedenza di IVA, il che implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, mediante versamento in denaro contante o con modalità equivalenti, e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba far incorrere il soggetto passivo in alcun rischio finanziario (sentenza del 12 maggio 2011, RAGIONE_SOCIALE, C-107/10, EU:C:2011:298, punto 33) » (punto 38), « Sebbene l’articolo 183 della direttiva IVA non preveda l’obbligo di corresponsione di interessi sull’eccedenza di IVA da rimborsare né specifichi il dies a quo ai fini della determinazione degli interessi stessi, il principio di neutralità del sistema fiscale dell’IVA richiede che le perdite finanziarie generate da un rimborso dell’IVA effettuato oltre un termine ragionevole siano compensate dal pagamento di interessi di mora (sentenze del 28 febbraio 2018, Nidera, C-387/16, EU:C:2018:121, punto 25, e del 14 maggio 2020, Agrobet CZ, C-446/18, EU:C:2020:369, punto 40) » (punto 40).
Appare opportuna, pertanto, la trattazione della causa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 ult. comma c.p.c., attesa la rilevanza del tema che richiede anche una riflessione sulla compatibilità della normativa interna con il diritto unionale.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 26/02/2025.