Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14448 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14448 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26931/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
CONTRO
ROMA COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
NONCHE’ CONTRO
CONSORZIO COGNOME NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
E CONTRO
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del rispettivo Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende
-controricorrenti- avverso SENTENZA della C.T.R. della LOMBARDIA n. 1086/2021 depositata il 18/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La soc. RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza della C.T.R. della Lombardia che, in riforma della sentenza della C.T.P. di Milano, ha rigettato il ricorso proposto dalla società per
l’annullamento di n. 21 cartelle di pagamento e di un avviso di intimazione, relativi ad imposta di registro, ICI ed altri tributi per l’importo complessivo di euro 221.928,04.
La C.T.R., in applicazione del principio della ragione più liquida, dato atto che il giudice di prima cura aveva omesso di affrontare l’eccezione formulata dalle parti convenute, relativa all’impugnabilità dell’intimazione di pagamento, in assenza della mancata tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, ad essa sottese, solo per vizi propri e non per vizi relativi alla cartella presupposta, ha ritenuto fondata la suddetta eccezione. La C.T.R. ha, inoltre, ritenuto inconferente l’eccezione di difetto di legittimazione all’impugnazione delle cartelle per difetto di titolarità del rapporto controverso, dedotta dalla ricorrente, siffatta questione afferendo al merito della lite; con la conseguenza che la mancata contestazione della sussistenza della titolarità del rapporto in capo alla società ricorrente, a mezzo della tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, risulta preclusiva dell’esame della questione in sede di impugnazione di intimazione di pagamento, in quanto tardivamente proposta.
L’Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione resistono con controricorso.
Roma Capitale resiste con controricorso.
Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca resiste con controricorso.
Con due distinti memorie, depositate in pari data, la soc. RAGIONE_SOCIALE ribadisce la conclusioni assunte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La soc. RAGIONE_SOCIALE formula tre motivi di impugnazione.
Con il primo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 36 del d. lgs. 58 del 1998. Premette che la RAGIONE_SOCIALE, a far data dal 1^ gennaio 2013 ha trasferito la gestione del fondo comune RAGIONE_SOCIALE alla società di gestione del risparmio alla RAGIONE_SOCIALE; a far data dal 29 febbraio 2016 ha conferito il ramo di azienda di gestione dei fondi alla RAGIONE_SOCIALE Osserva che dalla lettura dell’art. 36 d. lgs. 58 del 1998 emerge con chiarezza l’autonomia dei fondi e la separazione dei loro patrimoni da quelli dei gestori. Con il risultato che la soggettività tributaria appartiene al fondo che deve rispondere con il proprio patrimonio e che la società incaricata della gestione è l’unica legittimata a ricevere atti riguardanti il fondo gestito. Sostiene che una diversa lettura dell’art. 36 cit. trasformerebbe la società ricorrente in un sostituto o responsabile di imposta, in assenza di copertura legislativa.
Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 26 d.P.R. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. 600 del 1973, per non avere la sentenza rilevato la nullità dell’intimazione di pagamento per vizio di notifica e conseguente falsa applicazione dell’art. 19 d. lgs. 546 del 1992. Assume che, a dispetto di quanto affermato dalla C.T.R., la società ricorrente aveva contestato anche il vizio proprio della notifica dell’intimazione, in quanto indirizzata alla RAGIONE_SOCIALE, soggetto privo della legittimazione a riceverla, anziché alle nuove società di gestione dei fondi. Rileva che la C.T.P., accogliendo l’eccezione si era posta in linea con la giurisprudenza di legittimità (Ord. 613/2011)
Con il terzo motivo, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 26 del d.P.R. 602 del 1973 e 60 d.P.R. 600 del 1973,
nonché la violazione dell’art. 19 del d. lgs. 546 del 1992. Sostiene che la sentenza impugnata erra laddove, pur riconoscendo che le notifiche delle cartelle esattoriali alla società ricorrente sono intervenute allorquando non sussisteva più alcun rapporto gestorio o di rappresentanza da parte della società rispetto ai fondi, tuttavia, afferma che gli intervenuti trasferimenti non avevano privato la società della legittimazione attiva all’introduzione del ricorso avverso le cartelle di pagamento sottese all’intimazione impugnata.
5. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, diversamente da quanto dedotto con il ricorso, non si fonda sull’affermazione della titolarità sostanziale del rapporto tributario in capo alla soc. RAGIONE_SOCIALE, ma sulla mancata tempestiva impugnazione delle cartelle alla medesima notificate, a mezzo della quale, secondo la C.T.R., la società avrebbe dovuto far valere, l’inesistenza ‘del rapporto gestorio o di rappresentanza da parte della società appellata, sicché la detta circostanza, come ogni altra circostanza preclusiva della pretesa, avrebbe dovuto costituire e non ha, invece, costituito, oggetto di precisa e puntuale eccezione e tempestiva contestazione, in difetto della quale le stesse cartelle sono, pertanto, divenute definitive’. E ciò perché, continua la C.T.R., l’eccezione circa la titolarità attiva e passiva del rapporto non riguarda la legittimazione ad impugnare l’atto fiscale, ma il merito della lite’ sicché ‘la mancata contestazione della titolarità del rapporto mediante impugnazione delle cartelle di pagamento (ritualmente notificate) e la conseguente intervenuta definitività dei crediti dalle stesse portate preclude la tardiva introduzione della questione in sede di ricorso avverso la successiva intimazione di pagamento’.
Ora, a fronte di siffatta motivazione, che enuncia l’obbligo del soggetto che si assume estraneo al rapporto tributario sostanziale di impugnare la cartella a lui notificata per far valere l’assenza di soggettività tributaria, la parte ricorrente si limita ad insistere sulla separazione del patrimonio del fondo da quello del gestore, in forza dell’art. 36 del d. lgs. 58 del 1998, senza aggredire la regola giuridica posta dalla sentenza gravata a fondamento della decisione.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con il quale si fa valere il vizio della notificazione dell’intimazione di pagamento, in quanto indirizzata a soggetto non legittimato a riceverla.
La società ricorrente non individua una nullità del procedimento di notifica , né potrebbe posto che l’atto è stato indubbiamente notificato al soggetto dal medesimo indicato come debitore (cfr. all. 1 al ricorso). Ma -errando- sovrappone il vizio della notificazione a quello del difetto di titolarità del rapporto tributario sostanziale, senza avvedersi che la risposta del giudice di seconda cura che richiama la lettura dell’art. 19, comma 3 d. lgs. 546 del 1992, data dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’intimazione di pagamento non integra nuovo ed autonomo atto impositivo, rispetto agli atti prodromici divenuti definitivi, con la conseguenza che essa è impugnabile solo per vizi proprisupera l’eccezione. E ciò, perché afferma, da un lato, l’onere del destinatario dell’atto di impugnarlo per far valere il difetto di titolarità del rapporto tributario sostanziale, dall’altro, la preclusione dell’impugnazione di atti prodromici divenuti definitivi, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 19, comma 3 d. lgs. 546 del 1992, relative alla mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, che ne consente l’impugnazione con l’atto conseguenziale.
Nel caso in esame, invece, è pacifico che le cartelle presupposte siano state notificate alla società ricorrente, e che esse non siano state dalla medesima impugnate tempestivamente per far valere l’estraneità alla pretesa tributaria sostanziale, per essere dapprima il fondo RAGIONE_SOCIALE stato ceduto alla società di gestione del risparmio alla RAGIONE_SOCIALE ed indi l’intero ramo d’azienda afferente la gestione dei fondi stato ceduto in favore di alla RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE. Con il risultato della definitività della pretesa portata dalle cartelle nei confronti della società ricorrente.
Il terzo motivo è inammissibile, per ragioni che sostanzialmente coincidono con quelle già esposte. Come osservato dalla C.T.R., infatti, l’assenza di rapporto gestorio non poteva che essere fatta valere con l’impugnazione delle cartelle esattoriali notificate alla ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità da liquidarsi in euro 5.880,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitesi con unico controricorso, in euro 5.880,00 in favore di Roma Capitale, ed euro 7.655,00 in favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.
Sussistono, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità da liquidarsi in euro 5.880,00
in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, costituitesi con unico controricorso, in euro 5.880,00 in favore di Roma Capitale, ed euro 7.655,00 in favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025