Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12649 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
327,co.2,c.p.c. e 38, co. 3,d.lgs.n.546/92:
rim. in termini per impugnare
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8469/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio di quest’ultimo ,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, domiciliate ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvoca tura generale dello Stato che le rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. VENETO, n. 1232/2021, depositata l’ 08/10/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, che resiste a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rimesso la causa alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE rilevando un vizio del contraddittorio.
La RAGIONE_SOCIALE contribuente aveva impugnato innanzi alla C.t.p. estratto di ruolo e pedissequa cartella di pagamento, relativa ad un carico fiscale per Irpeg ed Ilor per gli anni di imposta dal 1994 al 1996, assumendo di esserne venuta a conoscenza solo a seguito di accesso presso la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE, nella contumacia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, accoglieva il ricorso con sentenza depositata il 21 novembre 2017 e non impugnata nei termini.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, proponeva appello in data 6 dicembre 2019, asserendo di non aver avuto conoscenza del giudizio per nullità/inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica.
La C.t.r., rilevato che la notifica del ricorso in primo grado era avvenuta in luogo diverso dalla sede legale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e ritenuto integrato il presupposto di cui all’art. 59 lett b) d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo regolarmente costituito il contraddittorio, rimetteva la causa al primo giudice.
La RAGIONE_SOCIALE contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1. Cod. proc. civ.
Considerato che:
Con l’unico motivo la RAGIONE_SOCIALE contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 anche in relazione all’art. 327 , secondo comma, cod. proc. civ.,
Osserva che la notifica del ricorso innanzi alla C.t.p. non era inesistente in quanto eseguita presso un ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE , come ammesso anche da quest’ultima; che la stessa, non era nemmeno nulla, dovendosi applicare la regola generale per gli atti recettizi di cui all’art. 1335 cod. civ. né nulla in quanto il ricorso era stato ricevuto da parte di RAGIONE_SOCIALE, come provato dalla cartolina di ritorno RAGIONE_SOCIALE raccomandata con la quale era stata effettuata la notifica. Aggiunge che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto provare che la notifica -eseguita presso l’INDIRIZZO di INDIRIZZO -non era idonea allo scopo e che vi era stata incolpevole ignoranza RAGIONE_SOCIALE pendenza del giudizio.
Il ricorso è fondato.
2.1. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria RAGIONE_SOCIALE nullità. Si è, altresì, precisato che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito RAGIONE_SOCIALE nullità dell’atto, come tale sanabile (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916).
2.2. L art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., prevede che il primo comma, che fissa i termini di decadenza dall’impugnazione, non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità RAGIONE_SOCIALE citazione o RAGIONE_SOCIALE notificazione
di essa, e per nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione degli atti di cui all’articolo 292 cod. proc. civ. Analoga disposizione si ritrova nel giudizio tributario, all’art. 38, comma 3, d.lgs. d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale dispone che « Se nessuna RAGIONE_SOCIALE parti provvede alla notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, si applica l’art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso e RAGIONE_SOCIALE comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza.».
2.3. Ciò posto, in ipotesi di notifica nulla, questa Corte ha chiarito che perché il contumace possa evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione per decorso del termine annuale, non è sufficiente, ai sensi dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., il rilievo RAGIONE_SOCIALE sola nullità, ma occorre anche la prova RAGIONE_SOCIALE mancata conoscenza del processo a causa di detta ultima; prova che spetta al contumace fornire e che può essere data anche tramite il ricorso a presunzioni (cfr. tra le più recenti Cass. 18/05/2022, n. 16080 e Cass. 14/09/2007, n. 19225 in cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto tardivamente dalla parte rimasta contumace, osservando che, qualora l’atto introduttivo del giudizio venga notificato presso la filiale, anziché presso la sede legale di una RAGIONE_SOCIALE, ciò costituisce causa di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, ma non tale da consentire l’impugnazione tardiva, in quanto di per sé non è prova RAGIONE_SOCIALE mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente).
2.4. La RAGIONE_SOCIALE non si è attenuta a questi principi.
La ricorrente, infatti, ha riprodotto in ricorso il contenuto dell’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandata, pacificamente spedita presso un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sottoscritto da parte di RAGIONE_SOCIALE, con indicazione RAGIONE_SOCIALE data di arrivo.
La C.t.r., di conseguenza, esclusa l’inesistenza, anche a ritenere nulla la notifica del ricorso originario, sebbene notificato presso un
RAGIONE_SOCIALE, una volta rilevato il vizio, a fronte RAGIONE_SOCIALE sola allegazione che il ricorso non era stato notificato presso la sede legale, ma presso uno dei propri sportelli, avrebbe comunque dovuto rilevare l’inammissibilità dell ‘appello , proposto oltre il termine, Infatti, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio presso la filiale, anziché presso la sede legale, non poteva essere fatta valere attraverso lo strumento RAGIONE_SOCIALE impugnazione tardiva, non provando la mancata possibilità di conoscenza del processo.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., in quanto l’appello era inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello.
Condanna le controricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese di lite che si liquidano in euro 200,00 per esborsi, euro, 7.600,00 per compensi, oltre il 15 per cento a titolo di rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024.