Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25133 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25133 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14129/2024 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata in INDIRIZZO
-ricorrente –
AVVISO DI INTIMAZIONE E CARTELLA DI PAGAMENTO
NOME COGNOME C.F. CODICE_FISCALE rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale in atti;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA n. 3713/2023, depositata in data 21/12/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 giugno 2025;
Fatti di causa
Con ricorso proposto il 27 giugno 2018 NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘la contribuente’ ) impugnò l’intimazione di pagamento lamentando l’omessa notifica della cartella di pagamento a monte e, dunque, la prescrizione dei crediti in essa portati.
Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ( ‘l’agente della riscossione’ ), il giudice di primo grado, ritenendo correttamente notificata la cartella a monte e i successivi atti interruttivi della prescrizione, rigettò il ricorso.
La CGT-2 della Puglia, su appello della contribuente, riformò integralmente in favore della contribuente la sentenza di primo grado, annullando l’intimazione di pagamento impugnata .
Avverso la sentenza di appello, l’agente della riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Resiste la contribuente, che deposita anche memoria ex art. 380 bis.1.
c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 3 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. , per non aver dichiarato inammissibile l’impugnazione tardivamente proposta’ , l’Agenzia delle Entrate-Riscossione censura la sentenza impugnata perché ha omesso di rilevare la tardività del ricorso di primo grado, annullando così recuperi d’imposta divenuti inoppugnabili.
In particolare, l’agente della riscossione deduce che avrebbe allegato nel corso del giudizio di merito che all’odierna contribuente sarebbero state comunicate tre intimazioni di pagamento con tre avvisi specificamente indicati a pag. 3 del ricorso.
L’agente della riscossione deduce che sia in primo grado che in appello aveva depositato gli avvisi di ricevimento relativi alle intimazioni di pagamento precedenti rispetto a quella qui impugnata e relative alla cartella di pagamento a monte asseritamente non notificata, intimazioni e avvisi di ricevimento fototrascritti all’interno del ricorso .
L’agente della riscossione, dunque, censura la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la tardività dell’impugnazione della contribuente omettendo di considerare che ella aveva conosciuto la cartella di pagamento non notificata mercé la notificazione di intimazioni di pagamento precedenti rispetto a quella fatta oggetto del ricorso in primo grado.
1.1. Il motivo è fondato.
Anche alle controdeduzioni depositate in appello, l’agente della riscossione aveva allegato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali contenenti le intimazioni di pagamento asseritamente riferite alla cartella oggetto del contendere, precedenti rispetto a quella impugnata in primo grado dalla contribuente.
Ebbene, la ricezione delle dette raccomandate contenenti le intimazioni di pagamento degli importi contenuti nella cartella di cui si contesta la
notifica nell’anno 2009 avrebbe, comunque, determinato in capo alla contribuente la conoscenza di detta cartella, con l’onere di impugnarla a pena di decadenza (Cass., sez. 5, n. 6436/2025; Cass., sez. 5, n. 22108/2024; Cass., SS.UU., n. 26817/2024).
In particolare, recentemente, questa sezione, con la sentenza n. 20476 del 2025, confutando con ampia motivazione i precedenti contrari (tra cui Cass. n. 16743/2024) ha dato continuità all’orientamento di legittimità secondo il quale la notifica di una intimazione di pagamento, non tempestivamente impugnata, è idonea a cristallizzare la pretesa impositiva, nonostante che già prima della notifica della detta intimazione, non impugnata, si fosse compiuta la prescrizione del credito oggetto della pretesa. Questo Collegio aderisce a tale orientamento, cui intende dare ulteriore continuità.
In conclusione, secondo la prospettazione dell’agente della riscossione, avendo la contribuente ricevuto, prima della intimazione di pagamento impugnata in primo grado, altre intimazioni di pagamento con raccomandata postale con avviso di ricevimento, intimazioni rimaste non impugnate, ella sarebbe ormai decaduta dal diritto di impugnare l’atto presupposto (cartella di pagamento), con la conseguente inammissibilità del ricorso originario.
Si tratta di una eccezione alla quale il giudice di appello non ha dato risposta e che, implicando accertamenti di fatto (necessari presupposti dell’applicazione del principio di diritto sopra enucleato) , deve essere decisa dal giudice del rinvio, previa cassazione della sentenza impugnata.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.