Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23222 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
Oggetto: intimazione di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31401/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso per cassazione dall’AVV_NOTAIO con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Aversa (CE) alla INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 387/07/21 depositata in data 13/05/2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava l’intimazione di pagamento per cui è processo, che faceva seguito alla notifica di precedenti cartelle di pagamento; questi ricorreva alla CTP lamentando l’omessa notifica degli atti presupposti in argomento oltre all’intervenuta prescrizione e decadenza del concessionario dalla riscossione di tutte le somme richieste;
il giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo regolarmente notificate le cartelle;
appellava il contribuente;
con la pronuncia gravata il giudice dell’appello ha confermato la statuizione di primo grado confermando la regolare notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle precedente all’intimazione qui impugnata anche alla luce della sentenza del giudice civile che aveva rigettato la querela di falso proposta dal contribuente in ordine alle ridette relate di notifica; la CTR ha inoltre rigettato le eccezioni relative alla tempestività dell’azione di riscossione poiché ha ritenuto che andavano proposte nel giudizio di impugnazione avente per oggetto le cartelle e non nel presente giudizio che riguarda la successiva intimazione di pagamento; ha poi rilevato la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione;
-ricorre a questa Corte D’COGNOME NOME con atto affidato a tre motivi di ricorso;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e deposita istanza di fissazione con urgenza dell’ udienza di discussione;
Considerato che:
il primo motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione falsa applicazione di legge, vale a dire dell’art. 140 c.p.c. stante l’omessa notifica della raccomandata informativa di affissione all’albo comunale della cartella di pagamento impugnata recante il numero 08320080002329088000;
il motivo è inammissibile, sotto vari profili;
in primo luogo, così come formulata, la censura propone una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE prove introdotte nei precedenti gradi di giudizio con particolare riferimento alla prova della notifica; parte ricorrente pone nuovamente in discussione l’accertamento di fatto operato dal giudice dell’appello in forza del quale ‘la cartella risulta essere stata regolarmente notificata con il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. perfezionatosi il 9.7.2008; il plico fu depositato presso la casa comunale per irreperibilità del destinatario la successiva raccomandata informativa parimenti non fu ritirata’;
va poi qui ulteriormente ribadito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui ‘nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l’invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l’iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, a norma dell’abrogato art. 16, terzo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell’art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546’ (Cass. n. 3554 del 2002; n. 9032 del 1997, n. 10772 del 2006 e n. 11674 del 2013); – il motivo è pure inammissibile perché privo di specificità, non avendo il ricorrente provveduto a trascrivere nel ricorso il contenuto RAGIONE_SOCIALE relate di notifica degli atti impugnati che nemmeno ha allegato al ricorso o localizzato negli atti del giudizio di merito;
in ultimo, il riscossore osserva nell’ istanza di fissazione con urgenza dell’ udienza di discussione che è sorto giudicato esterno tra le medesime parti del presente giudizio, in ordine alla legittimità della suddetta cartella di NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA, sottesa alla intimazione di pagamento costituente l’oggetto della presente controversia;
è infatti in atti la sentenza n. 28/07/2022 della Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, Sez. VII, depositata il 28 gennaio 2022 e non impugnata, irrevocabile il 28 luglio 2022 (quindi, in data successiva alla data di deposito della sentenza d’appello) , in copia autentica, con attestazione del passaggio in giudicato da parte della segreteria del Giudice di secondo grado; essa ha confermato la regolarità della notifica di cui si tratta;
il secondo motivo si incentra sulla nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia circa l’omissione e l’incomprensibilità RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi ed in merito alla violazione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 che espressamente prevede che la somma erogata a titolo di sanzione amministrativa per violazioni tributarie non produce interessi;
il motivo è infondato;
il vizio dedotto non riguarda la qui impugnata intimazione di pagamento ma la cartella di pagamento che è stato accertato essere stata regolarmente notificata; quindi, la questione andava
necessariamente proposta nel giudizio avente per oggetto la cartella di pagamento che si assume viziata. Ne discende che il profilo oggetto del motivo, in quanto non ammissibile nel giudizio che ci occupa, correttamente non è stato preso in esame dal giudice dell’appello;
in ogni caso, poi, trova applicazione anche alla questione posta con il motivo insormontabile l’ostacolo del giudicato di cui si è detto in sede di disamina del motivo che precede; è evidente poi che detto giudicato poteva essere fatto valere solo in questo giudizio perché intervenuto dopo il deposito della sentenza impugnata.
-il terzo motivo di ricorso riguarda la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia in merito all’eccezione di intervenuta decadenza al diritto alla riscossione RAGIONE_SOCIALE somme richieste con la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA a titolo di tasse, sanzioni ed interessi;
il motivo è evidentemente infondato;
sul punto la CTR si è invero chiaramente pronunciata, affermando che ‘la tesi è da respingere poiché la doglianza andava veicolata mediante l’impugnativa della cartella che non fu proposta’;
tale affermazione, oltre che esser stata ormai resa definitiva dal giudicato di cui si è detto in serie di disamina dei motivi precedenti (dal momento che l’impugnativa del contribuente è stata rigettata l’effetto concreto è analogo a quello della mancata impugnazione della cartella che è divenuta quindi definitiva in quanto confermata dalla sentenza riattiva del ricorso a suo tempo proposto avverso tale atto), è sufficientemente chiara da rendere esplicito l’iter logico giuridico seguito dalla sentenza per addivenire al decisum e si pone quindi al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’ (Cass. Sez. Un. Sent n. 8053/2014);
in conclusione, quindi, il ricorso va rigettato;
le spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 25.000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2024.