Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34244 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23597/2023 cui è stato riunito il ricorso 23754/2023, proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, nata a Palagianello (TA) il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE), residente in Palagiano (TA), alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) del foro di RAGIONE_SOCIALE, come da procura
speciale rilasciata su foglio separato, entrambi elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC del difensore;
-controricorrente-ricorrente incidentale —
avverso la sentenza n. 2204/29/2022 RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALEa Puglia depositata in data 10/08/2022 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro notificatole dall’RAGIONE_SOCIALE per aver beneficiato RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione per la proprietà montana nonostante non avesse esibito, entro il triennio dalla data – 20 dicembre 2001 – RAGIONE_SOCIALE‘atto di acquisto del fondo agricolo, il certificato IPA RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rilasciato in data 7 aprile 2004, attestante che, alla data del 20 dicembre 2001, già dedicava direttamente ed abitualmente la propria attività alla coltivazione dei fondi e che sussistevano a tale data i requisiti per usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali di cui trattasi.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso, ritenendo che sussistessero i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione.
Sull’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la CTR RAGIONE_SOCIALEa Puglia rigettava il gravame, evidenziando che la contribuente aveva dichiarato nell’atto di acquisto del fondo, rogato dal AVV_NOTAIO in data 20 dicembre 2001, di voler godere RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali previste a favore RAGIONE_SOCIALEa formazione RAGIONE_SOCIALEa piccola proprietà contadina, possedendone alla data del 20 dicembre 2001 già i requisiti previsti dalle norme di legge, così come risultava dal certificato IPA rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 7 aprile 2004 ed allegato agli atti di causa, e che l’Amministrazione Finanziaria non aveva inviato alcun avviso bonario, contravvenendo all’articolo 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000 che disciplina il principio RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, RAGIONE_SOCIALEa collaborazione e RAGIONE_SOCIALEa buona fede del contribuente, per sollecitare la contribuente ad esibire tempestivamente il
certificato IPA emesso tardivamente il 7 aprile 2004 per colpa imputabile esclusivamente all’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi, che, malgrado notificato alla controparte, non ha depositato. COGNOME NOME ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, fondato su un unico motivo.
Avverso la stessa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto nuovamente ricorso iscritto al n.rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO/2023. COGNOME NOME ha resistito, con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso perché tardivo.
Considerato che
Preliminarmente, va disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei giudizi, trattandosi di ricorso reiteratamente proposto avverso la stessa sentenza.
1.1. Sempre in via preliminare, il ricorso va dichiarato inammissibile. Sez. U, Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 hanno definitivamente chiarito che il principio di consumazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi RAGIONE_SOCIALEa sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.
Ragion per cui l’RAGIONE_SOCIALE, dopo aver notificato la prima volta il ricorso (contraddistinto con il n.r. NUMERO_DOCUMENTO) e non averlo depositato, ben poteva notificarne un altro (in questo caso contraddistinto con il n.r. NUMERO_DOCUMENTO), in difetto di una declaratoria di improcedibilità del primo.
Nell’ipotesi di notifica di un secondo atto di impugnazione che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, tuttavia, l’osservanza del termine breve decorrente da quest’ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione “indipendentemente dalla notificazione” posta ad apertura RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo
va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l’effetto di far scattare anche il termine breve e determinare – ove l’impugnazione non lo rispetti – la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine lungo se – nelle ipotesi predette – maturata anteriormente a quella del termine breve (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28647 del 16/10/2023).
Inoltre, questa Corte ha in più occasioni ribadito che <> (cfr., in tal senso, Cass., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266, e Cass. 19 ottobre 2016, n. 21145).
Nel caso di specie, dopo aver notificato il ricorso in data 29.9.2023 (senza, tuttavia, depositarlo), l’RAGIONE_SOCIALE ne ha notificato un altro in data 29.11.2023 (che corrispondeva ad un mercoledì), che ha infine depositato il 5.12.2023. Ne consegue che il secondo ricorso è stato notificato, sia pure per un giorno, oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c.. Il principio di cui all’art. 156 c.p.c. di non rilevabilità RAGIONE_SOCIALEa nullità di un atto per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (tra le più recenti Cass. 08/11/2023, n. 3114; Cass. 30/12/2021, n. 41967).
In ogni caso, la controricorrente, mentre a fronte del primo ricorso non ha rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso (essendosi limitata a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente e ad esporre le proprie difese), a seguito RAGIONE_SOCIALEa notifica del secondo, ne ha eccepito l’inammissibilità perché tardivo.
Va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale (Cass. n. 3114 del 2023 cit.; Cass. n. 41967 del 2021; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14756 del 2024).
Con l’unico motivo la ricorrente incidentale deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di rilevare d’ufficio la carenza di interesse all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che, non avendo ancora riscosso l’imposta liquidata in misura ordinaria, era priva, a suo dire, di interesse ad ottenere il pagamento di imposte che avrebbe dovuto successivamente rimborsare (possedendo ella i requisiti previsti dalla legge per usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni, sebbene non formalmente riconosciuti, sin dal momento RAGIONE_SOCIALEa stipula RAGIONE_SOCIALE‘atto, come attestava il certificato IPA).
2.1. Il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
In base all’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 604/1954, <>.
Al riguardo, questa Corte (Cass. n. 12189/02) ha sottolineato che il diritto al rimborso non può che sorgere con il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute; ed è evidente che una domanda preventiva al pagamento non possa dirsi di “rimborso” (conf., Cass. n. 3082/14, nonché, da ultimo, Cass. n. 30656/24).
Al cospetto di questa normativa, che postula il previo pagamento, irrilevante è la deduzione di carenza d’interesse ad agire, a f ronte RAGIONE_SOCIALEa nozione lata che RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (con sentenza n. 34388/22), secondo cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l’intervento degli
organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito RAGIONE_SOCIALEa controversia e dal suo prevedibile esito.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla complessità RAGIONE_SOCIALEa vicenda sul piano processuale, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Rilevato che, quanto al ricorso principale, risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
Dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.10.2024,