Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9029 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Avviso accertamento rettifica rendita catastale Ammissibilità appello
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Valfurva (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore COGNOME COGNOME, rappresentata e difesa, come da delega in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Sondrio e NOME COGNOME del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 4991/2015 emessa dalla CTR Lombardia in data 19/11/2015 e notificata il 24/12/2015;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava un avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato la rendita catastale da essa proposta con Docfa (a seguito di ampliamento e ristrutturazione) con riferimento ad un immobile classificato come D/2 e destinato ad albergo, deducendo l’erron eità della nuova rendita, trattandosi di un mero ampliamento di una struttura già accatastata ed essendo stati applicati valori di mercato eccessivi, senza peraltro considerare che l’area era vincolata a varie servitù.
La CTP di Sondrio rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Lombardia rigettava il gravame, evidenziando che, mentre la società non aveva provato alcunché sull’entità RAGIONE_SOCIALE opere edilizie e non aveva precisato i criteri seguiti per determinare la rendita indicata nel Docfa, l’Ufficio aveva dimostrato, attraverso il verbale di sopralluogo con le allegate planimetrie e fotografie, che l’edificio era stato int eressato da opere che avevano comportato l’ampliamento e la totale ristrutturazione dello stesso, indicando idonee strutture alberghiere similari a comparazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
1 . Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR affermato erroneamente, a suo dire, che non aveva indicato i criteri di calcolo della rendita riportata nel Docfa e per non aver preso in considerazione in termini comparativi le sette strutture alberghiere similari da essa indicate.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto’, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR operato un”errata attribuzione dell’onere
della prova’, non considerando che l’RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato un mero sopralluogo esterno senza, quindi, poter rilevare le trasformazioni specifiche subìte dall’immobile né le caratteristiche edilizie dell’albergo e limitandosi a scattare RAGIONE_SOCIALE foto dall’e sterno.
Preliminarmente, il ricorso va dichiarato inammissibile per essere stato proposto tardivamente. Invero, risulta dagli atti che l’Ufficio Provinciale del Territorio ha notificato la sentenza 4991/12/15, emessa dalla CTR Lombardia, in data 24.12.2015, ragion per cui la contribuente avrebbe avuto termine (di 60 giorni ex art. 51 d.lgs. n. 546/1992) per impugnarla fino al 22.2.2016, laddove l’odierno ricorso risulta avviato alla notifica in data 19.5.2016.
Nel caso di specie non trova applicazione la sospensione dei termini processuali di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 , sia perché quest’ultimo è entrato in vigore il 24.10.2016 sia in quanto la definizione agevolata non è invocabile allorquando, come nel caso di specie, la controversia investa esclusivamente la correttezza di atti liquidatori emessi secondo criteri di automaticità, ma solo nel caso in cui la pretesa tributaria si caratterizzi come diversa ed ulteriore rispetto a quella desumibile dagli elementi offerti dal contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2024.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME