Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
Cart. Pag. IRPEF 1998
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7805/2016 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
– resistente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore.
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 02/05/2010, depositata in data 8 gennaio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
In data 26 settembre 2005 la RAGIONE_SOCIALE – concessionario del servizio nazionale di riscossione per la provincia di Bologna notificava al Sig. COGNOME Franco la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per l’anno di imposta 1998, contenente il ruolo g. 2003/68 relativo ad scrizione per IRPEF; il ruolo veniva emesso a seguito di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 28 marzo 2002, per un importo complessivo di € 40.464,02.
Avverso la cartella proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Bologna; si costituivano in giudizio anche l’Ufficio e l’agente della riscossione, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del relativo operato.
La C.t.p., con sentenza n. 161/01/07, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’Emilia -Romagna; non si costituiva il contribuente.
Con sentenza n. 02/05/2010, depositata in data 8 gennaio 2010, la C.t.r. adita accoglieva l’appello dell’Ufficio e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate non ha notificato nè depositato controricorso, ma ha prodotta mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica; l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 13 settembre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 31 e 37 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché dei
principi generali dell’effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo e nullità della sentenza ex art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: mancata notifica dell’avviso dell’udienza di trattazione e del dispositivo della sentenza, con conseguente nullità della sentenza stessa e decorrenza del termine lungo per l’impugnazione dalla data di effettiva conoscenza della stessa» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’error in procedendo per avere la C.t.r. pronunciato sentenza senza previa comunicazione della data di trattazione del ricorso al contribuente, sentenza in seguito non comunicata allo stesso; stante tutto ciò, dunque, dovrebbe riconoscersi la possibilità per il contribuente di adire questa Corte servendosi del termine ‘lungo’ per l’impugnazione a far data dalla notifica dell’avviso di intimazione emesso a seguito della pronuncia di secondo grado.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 22, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 546/1992: l’inammissibilità dell’appello in caso di contumacia dell’appellato per impossibilità di accertamento della conformità tra atto depositato e atto spedito» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello, essendo mancata, con la contumacia dell’appellato, la possibilità di riscontrare e dichiarare la difformità dell’atto depositato rispetto a quello spedito (o consegnato) al contribuente.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: la non definitività dell’accertamento individuale e la conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato la non definitività dell’avviso di accertamento presupposto
alla cartella notificata, in quanto l’avviso era legato da vincolo di ‘consequenzialità necessaria’ all’accertamento notificato alla società (del quale il ricorrente era socio e legale rappresentante) che era stato definito dalla stessa.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 25 e 17, comma 1, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che il ruolo contenuto nella cartella di pagamento impugnata era stato consegnato al Concessionario in data 10 gennaio 2003 e lo stesso ha provveduto alla notifica della cartella in data 26 settembre 2005, abbondantemente oltre i termini previsti.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la pronuncia della C.t.r. in quanto non preceduta dalla comunicazione della data di udienza e, quindi, si sottolinea la tempestività del presente ricorso esperito nel termine lungo a partire dal giorno in cui si è avuta effettiva conoscenza della sentenza, è infondato.
2.1. Nella fattispecie in esame, il contribuente, che non si era costituito, non fa alcun riferimento, nel ricorso dinanzi a questa Corte proposto, all’invalidità della notifica ad essi dell’appello proposto dall’ufficio, invalidità alla quale solo la giurisprudenza di questa Corte ha ricollegato la mancata conoscenza del processo che giustifica l’impugnazione tardivamente proposta ex art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 (che richiama l’art. 327 cod. proc. civ.) distinguendo due ipotesi: – inesistenza della notifica, così che spetti all’altra parte dimostrare che si è comunque avuta cognizione del processo; – nullità della notifica, in cui è invece il destinatario
designato tenuto a dimostrare che non si è avuta contezza del processo (Cass. n. 17236/2013).
2.2. Orbene, non venendo in rilievo, nel caso di specie, nessuna di queste ultime ipotesi, non può consentirsi la proposizione del ricorso dinanzi a questa Corte servendosi del termine lungo di sei mesi, anziché dalla data della pubblicazione di sentenza impugnata, a partire dal giorno in cui il contribuente afferma aver avuto conoscenza della sentenza (notifica dell’avviso di intimazione), come conseguenza del mancato invio dell’avviso di trattazione di udienza.
Dall’infondatezza del primo motivo di ricorso, discende l’assorbimento dei restanti.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia dell’Entrate e l’Agenzia dell’Entrate Riscossione svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così decisa in Roma il 13 settembre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME