Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
Cart. Pag. IRPEF 1998
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7805/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
– resistente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore.
-intimata –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 02/05/2010, depositata in data 8 gennaio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 26 settembre 2005 la RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE notificava al Sig. COGNOME NOME la cartella di pagamento n. 02020030006415552 per l’anno di imposta 1998, contenente il ruolo g. 2003/68 relativo ad scrizione per IRPEF; il ruolo veniva emesso a seguito di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 28 marzo 2002, per un importo complessivo di € 40.464,02.
Avverso la cartella proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituivano in giudizio anche l’Ufficio e l’agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del relativo operato.
La RAGIONE_SOCIALE.t.p., con sentenza n. 161/01/07, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. RAGIONE_SOCIALE‘Emilia -Romagna; non si costituiva il contribuente.
Con sentenza n. 02/05/2010, depositata in data 8 gennaio 2010, la C.t.r. adita accoglieva l’appello RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato nè depositato controricorso, ma ha prodotta mera nota di costituzione al dichiarato solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza pubblica; l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 13 settembre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 31 e 37 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nonché dei
principi generali RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale e del giusto processo e nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 360 primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: mancata notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso RAGIONE_SOCIALE‘udienza di trattazione e del dispositivo RAGIONE_SOCIALEa sentenza, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza stessa e decorrenza del termine lungo per l’impugnazione dalla data di effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALEa stessa» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’error in procedendo per avere la C.t.r. pronunciato sentenza senza previa comunicazione RAGIONE_SOCIALEa data di trattazione del ricorso al contribuente, sentenza in seguito non comunicata allo stesso; stante tutto ciò, dunque, dovrebbe riconoscersi la possibilità per il contribuente di adire questa Corte servendosi del termine ‘lungo’ per l’impugnazione a far data dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di intimazione emesso a seguito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di secondo grado.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 546/1992: l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello in caso di contumacia RAGIONE_SOCIALE‘appellato per impossibilità di accertamento RAGIONE_SOCIALEa conformità tra atto depositato e atto spedito» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, essendo mancata, con la contumacia RAGIONE_SOCIALE‘appellato, la possibilità di riscontrare e dichiarare la difformità RAGIONE_SOCIALE‘atto depositato rispetto a quello spedito (o consegnato) al contribuente.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: la non definitività RAGIONE_SOCIALE‘accertamento individuale e la conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale impugnata» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato la non definitività RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento presupposto
alla cartella notificata, in quanto l’avviso era legato da vincolo di ‘consequenzialità necessaria’ all’accertamento notificato alla società (del quale il ricorrente era socio e legale rappresentante) che era stato definito dalla stessa.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 25 e 17, comma 1, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che il ruolo contenuto nella cartella di pagamento impugnata era stato consegnato al Concessionario in data 10 gennaio 2003 e lo stesso ha provveduto alla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella in data 26 settembre 2005, abbondantemente oltre i termini previsti.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. in quanto non preceduta dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa data di udienza e, quindi, si sottolinea la tempestività del presente ricorso esperito nel termine lungo a partire dal giorno in cui si è avuta effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza, è infondato.
2.1. Nella fattispecie in esame, il contribuente, che non si era costituito, non fa alcun riferimento, nel ricorso dinanzi a questa Corte proposto, all’invalidità RAGIONE_SOCIALEa notifica ad essi RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dall’ufficio, invalidità alla quale solo la giurisprudenza di questa Corte ha ricollegato la mancata conoscenza del processo che giustifica l’impugnazione tardivamente proposta ex art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 (che richiama l’art. 327 cod. proc. civ.) distinguendo due ipotesi: – inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica, così che spetti all’altra parte dimostrare che si è comunque avuta cognizione del processo; – nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica, in cui è invece il destinatario
designato tenuto a dimostrare che non si è avuta contezza del processo (Cass. n. 17236/2013).
2.2. Orbene, non venendo in rilievo, nel caso di specie, nessuna di queste ultime ipotesi, non può consentirsi la proposizione del ricorso dinanzi a questa Corte servendosi del termine lungo di sei mesi, anziché dalla data RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione di sentenza impugnata, a partire dal giorno in cui il contribuente afferma aver avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALEa sentenza (notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di intimazione), come conseguenza del mancato invio RAGIONE_SOCIALE‘avviso di trattazione di udienza.
Dall’infondatezza del primo motivo di ricorso, discende l’assorbimento dei restanti.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così decisa in Roma il 13 settembre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME