Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME che hanno indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO che ha indicato recapito PEC, e domiciliata presso lo studio del difensore, al INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
Oggetto: Irap 2009 e Registro 2007 – Cartella di pagamento Contestazioni avverso prodromico avviso di accertamento – Conseguenze.
avverso
la sentenza n. 2399, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 21.3.2016, e pubblicata il 27.4.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Incaricato per la riscossione notificava a COGNOME NOME la cartella di pagamento n. 097 2013 0100663017 000, relativa ad Imposta di registro 2007 ed Irap 2009, per l’importo di Euro 89.324,30 (sent. CTR, p. II).
Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando vizi della notificazione così come della motivazione della cartella esattoriale. La CTP, rilevato ‘come non fossero stati impugnati i presupposti avvisi di accertamento’ (sent. CTR, p. II), rigettava il ricorso ritenendo infondate le critiche avanzate dal contribuente avverso la cartella di pagamento.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, proponendo critiche rivolte avverso i prodromici atti impositivi. La CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad otto strumenti d’impugnazione. Resistono mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria e l’Incaricato per l’esazione. Il ricorrente ha pure depositato memoria. In prossimità dell’udienza il contribuente ha pure depositato nota mediante la quale ha domandato il differimento della trattazione avendo richiesto l’annullamento in autotutela della cartella esattoriale. Non risultando documentato alcun esito della procedura, in considerazione della vetustà del processo, che ha ad oggetto
pretese tributarie relative agli anni 2007 e 2009, si ritiene necessario procedere alla definizione del giudizio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la ‘nullità dell’intero procedimento’ (ric., p. 8) per effetto della violazione dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, in conseguenza del vizio di sottoscrizione degli atti prodromici, firmati da funzionari non legittimati, causa di invalidità degli atti impositivi non rilevata dal giudice dell’appello.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione di legge in cui è incorso il giudice del gravame, per non aver rilevato l’invalidità degli atti impositivi, sebbene la Corte costituzionale abbia statuito che sono nulli gli avvisi di accertamento sottoscritti da firmatari decaduti.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 57, secondo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice dell’appello rilevato la ‘nullità assoluta dell’avviso di accertamento’ (ric. p. 26) a causa del suo insanabile vizio di sottoscrizione, rilevabile anche d’ufficio.
Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in cui è incorsa la CTR per avere erroneamente dichiarato inammissibili le censure proposte avverso l’atto impositivo perché, in conseguenza di modifica della normativa o di dichiarazione di incostituzionalità di una norma, i vizi dell’atto possono comunque essere fatti valere, anche se censurati in grado di appello.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la
violazione degli artt. 21 septies e 21 octies della legge n. 241 del 1990, per non avere il giudice del gravame rilevato la ‘nullità assoluta dell’avviso di accertamento’ (ric., p. 29), perché sottoscritto da soggetto non legittimato.
Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura l’omesso esame da parte del giudice dell’appello di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativamente ‘alla violazione dell’art. 26 D.P.R. 602/73’, a cui consegue la ‘inesistenza giuridica della cartella in virtù del vizio di notificazione’ (ric., p. 32), in quanto l’atto esattivo è stato notificato direttamente dall’Incaricato per la riscossione a mezzo posta.
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 12 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e comunque l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR rilevato la ‘inesistenza giuridica della cartella in virtù del difetto di motivazione’ (ric., p. 35).
Mediante l’ottavo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché l’avviso di accertamento è stato emesso ‘sull’errato presupposto che il sig. COGNOME non fosse imprenditore agricolo’ (ric., p. 38).
Mediante i suoi primi cinque strumenti di ricorso il contribuente contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame non rilevando la radicale invalidità del prodromico avviso di accertamento a causa del difetto di legittimazione del sottoscrittore, funzionario decaduto in
conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 37 del 2015. Gli strumenti di impugnazione presentano evidenti elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
9.1. La CTR ha osservato che ‘nella presente vicenda, la parte contribuente non ha impugnato l’avviso di accertamento nel termine di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546/92, consentendo con ciò, che il merito dell’atto impositivo si cristallizzasse nei suoi confronti con la forza propria del giudicato … nel caso di specie, la parte contribuente ha sollevato tutte eccezioni di nullità (in particolare, quella sull’illegittimità dell’avviso di accertamento, perché sottoscritta da dirigente decaduto), inammissibili, perché nuove rispetto al presente grado di appello’ (sent. CTR, p. III).
9.2. La motivazione espressa dal giudice del gravame risulta perciò presente, chiaramente comprensibile ed anche condivisibile.
Il giudice del gravame ha rilevato che il contribuente aveva proposto nel primo grado del giudizio le proprie contestazioni avverso l’atto impugnato, la cartella di pagamento, mentre nel secondo grado del giudizio ha proposto le proprie censure esclusivamente avverso il prodromico avviso di accertamento. La CTR ha correttamente ritenuto che tali censure, introdotte soltanto in grado di appello, pertanto tardivamente, dovessero valutarsi inammissibili.
9.3. Chiarezza suggerisce ancora di specificare che neppure in questa sede sarebbe comunque consentito esaminare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte avverso l’avviso di accertamento dal contribuente, perché le stesse sono state tardivamente proposte avverso un atto impositivo ormai definitivo.
I primi cinque motivi di ricorso sono pertanto infondati, e devono essere respinti.
Mediante il sesto ed il settimo strumento d’impugnazione, introdotti in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di
motivazione, il ricorrente censura la decisione adottata dalla CTR per non aver rilevato ‘l’inesistenza’ della cartella di pagamento impugnata a causa del vizio di notificazione, in quanto l’atto esattivo è stato notificato direttamente dall’Incaricato per la riscossione a mezzo posta, ed in conseguenza del difetto di motivazione del documento.
10.1. La CTR ha osservato che la cartella di pagamento, consolidatisi gli effetti dell’avviso di accertamento, risulta ‘impugnabile, ex art. 19 d.lgs. n. 546/92, solo per vizi propri (cd. principio dell’autonomia dell’impugnazione), nella specie non riproposti nel presente grado di giudizio’ (sent. CTR, p. II).
10.2. Non si confronta con la decisione assunta dal giudice del gravame il contribuente, e si limita a riproporre le proprie censure introdotte nel primo grado del giudizio ma non riprodotte in sede di appello. A fronte RAGIONE_SOCIALE ricordate e chiare affermazioni della CTR, il ricorrente non illustra come abbia riproposto le proprie censure avverso la cartella esattoriale nel secondo grado del giudizio, ed i suoi strumenti di impugnazione sesto e settimo sono perciò inammissibili.
10.3. Solo per completezza può allora aggiungersi che è consentito all’Incaricato per la riscossione procedere alla notificazione della cartella di pagamento mediante invio diretto a mezzo posta, e che la motivazione dell’atto esattivo deve intendersi integrata con quella riportata nel prodromico avviso di accertamento regolarmente notificato.
Mediante il suo sintetico ottavo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che l’avviso di accertamento è stato emesso sull’errato presupposto che il contribuente non fosse un imprenditore agricolo.
11.1. La contestazione proposta dal ricorrente non può essere scrutinata. La CTR non esamina la questione, ed il ricorrente non
illustra quando abbia proposto la propria censura e come l’abbia diligentemente coltivata, indicando anche, almeno in sintesi, le formule utilizzate, affinché potesse stimarsene la tempestività e congruità, prima ancora di valutarne la decisività.
11.2. Oltre a ciò deve pure rilevarsi che la critica attiene al fondamento della pretesa tributaria, ed anche in questo caso, pertanto, la critica avrebbe dovuto essere proposta in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento.
L’ottavo strumento d’impugnazione deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontati e del valore della causa.
12.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, e le liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ed in favore di RAGIONE_SOCIALE, e le liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18.4.2024.
Il Presidente
NOME COGNOME