Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30711 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12701/2022 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA n. 334/2022 depositata il 01/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, previa sospensione, i fermi amministrativi n. C026099J del 05.02.2019 e n. NUMERO_DOCUMENTO del 21.10.2019 rispettivamente di importo pari a € 402,95 e € 1.115,97, iscritti sull’autovettura Mercedes Classe A targata TARGA_VEICOLO, di proprietà del ricorrente eccependo l’omessa notifica dei preavvisi di fermo amministrativo, in violazione degli artt. 86 comma 2 e 50, comma 1, d.P.R. n. 602/1973.
La Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, Sez. 1, con sentenza n. 114/01/2021, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ritenendo che il ricorrente avesse avuto conoscenza della procedura esattiva con la notifica della intimazione di pagamento ritualmente notificata e quindi aveva proposto ricorso solo in data primo luglio 2020.
Sull’appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 334/2022, depositata il 01.03.2022, così statuiva:
‘ Questa Commissione ritualmente riunita osserva preliminarmente che il fatto che la parte abbia ritirato in data 29.11.2019 presso la Casa Comunale di Marciano possa qualificarsi come atto conoscitivo della procedura esattiva posta a suo carico ed a nulla vale il fatto che tale procedura sia già approdata alla fase esecutiva. Questa Commissione inoltre ribadisce la tardività dell’eccezione invocata dalla parte Contribuente e come tale ritiene preliminarmente ed assorbente questa circostanza’.
Ricorre per la cassazione della menzionata sentenza il contribuente svolgendo tre motivi, illustrati nella memoria difensiva depositata in prossimità dell’udienza.
Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria.
Depositata, ai sensi dell’art. 380 -bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378
cod.proc.civ., con la quale ha chiesto la decisione del ricorso per cassazione.
Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis 1., terzo comma, cod.proc.civ.; il AVV_NOTAIO Generale non ha depositato conclusioni.
MOTIVI DI DIRITTO
In via preliminare, deve darsi atto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, che il controricorso dell’amministrazione risulta notificato a mezzo p.e.c. in data 14 giugno 2022.
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 164 c.p.c. e art. 36, secondo comma, nn. 2 e 4 d.lgs. 546/1992, avendo la Corte distrettuale omesso di esaminare l’eccezione concernente l’omessa notifica dei preavvisi di fermo nn. 05180201800000465000 e 05180201800001739000, quali atti prodromici necessari per procedere all’iscrizione del fermo amministrativo, in base al combinato disposto degli artt. 86, comma 2 e 50, comma 1 d.P.R. n. 602/1973, atteso che la asserita irreperibilità del destinatario, assoluta per quanto concerne il primo atto e relativa in ordine al secondo, non è stata supportata dalla documentazione necessaria ai fini della validità RAGIONE_SOCIALE notifiche.
3.La seconda censura reca la seguente rubrica , per aver la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la impugnata sentenza, omesso di esaminare l’eccezione di omessa notifica del preavviso di fermo nn. NUMERO_CARTA, sollevata dal ricorrente sin dal giudizio di prime cure. Si deduce che l’art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n.600/73 prevede che detta procedura notificatoria può essere
eseguita soltanto nell’ipotesi in cui il messo notificatore non rinvenga nel Comune di domicilio fiscale l’effettiva abitazione, l’ufficio ovvero l’azienda del contribuente, a seguito di ricerche che il medesimo deve svolgere nell’ambito del Comune stesso. Solo a seguito RAGIONE_SOCIALE dovute ricerche, infatti, il messo notificatore può procedere alla notificazione mediante deposito dell’atto impositivo nella casa comunale e contestuale affissione dell’avviso di deposito nell’albo Pretorio del Comune, senza necessità di comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata a.r., né di ulteriori ricerche al di fuori del Comune di domicilio fiscale.
Si afferma che il messo notificatore ha attestato che il ricorrente era ‘ destinatario sconosciuto su cassetta e campanello -impossibile reperire informazioni ‘ e che ‘ dai registri anagrafici del Comune ‘ risultava che ‘ il supporto anagrafico restituisce esito di irreperibilità assoluta ‘.
Tale attestazione veniva confutata dagli atti del procedimento penale, depositati nel corso del giudizio promosso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto. Si assume che dal verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale di Manciano (GR), delegata alla esecuzione RAGIONE_SOCIALE indagini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, emergeva la presenza di una cassetta RAGIONE_SOCIALE lettere con l’indicazione del nominativo ubicata sulla porzione di muro condominiale. Tale circostanza veniva ribadita dal Sostituto AVV_NOTAIO della Repubblica nella richiesta di archiviazione del 29.09.2020, il quale osservava, con riferimento al preavviso di fermo n. 05180201800000465000, che ‘ la procedura corretta sarebbe stata quella della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.’ .
4.Il terzo motivo prospetta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione all’art. 60, comma 1 d.P.R. 600/73, all’art. 8 della legge n. 890/1982, nonché agli artt. 140, 149 e 156 c.p.c. , per avere la Commissione
Tributaria Regionale della Toscana omesso di esaminare l’eccezione di omessa notifica del preavviso di fermo n. 05180201800001739000. Si deduce che, affinché l’atto impositivo possa considerarsi validamente notificato nei casi di irreperibilità relativa di cui all’art. 140 c.p.c., occorrono, per il perfezionamento della notificazione, l’esecuzione del deposito dell’atto, da parte del notificatore, nella casa comunale nella quale la notificazione deve essere eseguita, nonché l’affissione dell’avviso di deposito, avente il contenuto di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto. Si obietta che non vi è prova che sia stato affisso l’avviso di deposito all’abitazione dell’appellante, né alcuna prova che il ricorrente abbia avuto conoscenza della successiva raccomandata informativa di detto deposito. Soggiunge il contribuente che l’avviso di ricevimento di spedizione del piego in questione, prodotto agli atti dall’RAGIONE_SOCIALE, ancorché riporti il nominativo del destinatario, risulta sprovvisto della sottoscrizione dell’agente postale e che il messo notificatore, si è avvalso dell’ufficio postale privato per l’invio della comunicazione informativa prevista dall’art. 140 c.p.c., dalla quale non risultano essere state poste in essere le altre formalità previste dalla predetta disposizione di legge.
5.Con la proposta di definizione accelerata, il consigliere delegato riteneva l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure.
Le censure sono incentrate sull’omesso esame della notifica dei prodromici preavvisi dei fermi amministrativi.
Detto vizio non è ipotizzabile nel caso in esame in quanto risulta chiaro che il giudice di secondo grado, confermando la decisione di prime cure, ha reputato «preliminarmente» decisiva e «assorbente» l’intervenuta notifica della intimazione di pagamento , non tempestivamente impugnata.
Emerge dalla sentenza impugnata che il contribuente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento in data 29 novembre 2019, venendo così a conoscenza della procedura esattiva, ma proponendo ricorso solo nel luglio 2020 e dunque intempestivamente rispetto al termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione degli atti impositivi o riscossivi, sebbene asseritamente non notificati.
7.Il secondo e terzo mezzo di gravame, volti a denunciare la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. in ordine alla carenza di motivazione inerente alla notifica dei due preavvisi di fermo, possono essere esaminati congiuntamente.
Le due doglianze, in disparte il profilo di inammissibilità per la deduzione contemporanea di plurimi profili censori, sono altresì inammissibili in quanto non si raffrontano con l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che è di natura processuale, connessa alla mancata tempestiva impugnazione dei fermi amministrativi. Il giudice del merito ha affermato, con motivazione scevra da qualsivoglia vizio logico-giuridico, che il ricorso risultava intempestivo rispetto all’avvenuta conoscenza del procedimento cautelare (le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015), avendo il contribuente violato il termine di sessanta giorni previsto dal d.lgs. n. 546/1992; detta ratio decidendi non è attinta neanche dai motivi
in esame che pongono questioni di merito concernenti la irritualità della notificazione dei due preavvisi di fermo.
Sotto altro versante, pur a voler superare il profilo di inammissibilità sopra descritto, i motivi non soddisfano il requisito della specificità previsto (a pena di inammissibilità) dall’art. 366 c.p.c., non avendo il ricorrente trascritto la relata della notifica dei due preavvisi di fermo. Per cui non si è in grado nemmeno di appurare con quale modalità è stata eseguita la notifica, se diretta o a mezzo di ufficiale giudiziario, e quale sia l’attestazione inserita dall’agente notificatore nelle due relate di notifica.
Secondo quanto già enunciato da codesta Corte «la parte che proponga una ricostruzione della procedura notificatoria e dei suoi elementi identificativi parzialmente difforme da quanto delibato dal giudice d’appello deve, ad avviso della Corte, provvedere alla trascrizione della relata di notifica ed alla specificazione del luogo ove reperire la relata, la cui carenza priva il ricorso di autosufficienza e specificità. È principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale ‘in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo’ (Cass. n.1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005;Sez. 5, sent., n. 18472 del 21/09/2016, Rv. 640973 -01, e Sez. 5, sent., n. 11674 del 15/05/2013, Rv. 626449 -01)» (Cass.. 4 luglio 2022, n. 21112).
Inoltre il contribuente non ha allegato al ricorso le predette relate né ha indicato in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata ‘localizzazione’ del documento
basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante ‘contenutistico’ (cfr. a riguardo Corte di Cass., sez. trib., ord. 02 maggio 2023, n. 11392).
8.Con le memorie difensive, il COGNOME assume di aver indicato in ricorso l’allegazione RAGIONE_SOCIALE relate di notificazione che risultano in calce al ricorso come allegato C), circostanza che, comunque, rispetto alla preliminare ed assorbente ratio della decisione d’appello – precedente intimazione di pagamento non impugnatasi rivela del tutto inconferente.
In ogni caso, nel testo del ricorso sono indicati quali allegati documenti diversi dalle relate; in calce al ricorso l’allegato C reca l’indicazione della seconda memoria ex art. 32, comma 2, d.Lgs. 546/1992 con n. 5 allegati, senza ulteriore specificazione del contenuto di detti allegati. Inoltre, alle pagine 12 e 13 del ricorso, in cui secondo il ricorrente sarebbero stati richiamati detti atti, sono indicati invece il verbale di sopralluogo e la missiva del Responsabile del Servizio Demografico del Comune di Manciano ( cfr. doc. 5.C. – all. 2). Allegati alle memorie depositate nel giudizio di merito risultano solo la querela e il provvedimento di archiviazione del P.M. che accertava l’inesistenza del numero civico e del campanello sul citofono e la presenza -due anni dopo la notificazione dei preavvisi di fermo – di una cassetta postale.
Ne discende che il ricorrente non ha ottemperato all’obbligo di indicare nel ricorso la sede in cui ciascun documento è rinvenibile, il che è tanto più vero nella vicenda processuale in discorso, non solo perché gli atti richiamati non sono numerati, ma anche perché non è detto quale sia il contenuto degli allegati e perché, in ogni caso, le indicazioni sono incomplete.
Ove si assuma la omessa o viziata valutazione di documenti, occorre provvedere, se non alla trascrizione integrale dei medesimi, almeno ad un sintetico, ma completo, resoconto del loro contenuto,
al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, in quanto il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso (S.U. n.5478/2018; Cass. n. 28184/2020; Cass. n. 22308/2024; Cass. n. 18908/2025).
Nella violazione di tali principi é incorso il ricorrente, atteso che lo stesso, nel dolersi della pretesa erroneità della proposta di definizione accelerata, ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione e adeguata localizzazione circa gli atti processuali e i documenti e il loro relativo contenuto, indicando genericamente cinque allegati alle memorie di cui alla lett. C) e senza specificare nella trama del ricorso ove le relate fossero state allegate al ricorso per cassazione e prodotte nel processo di merito.
Appena è il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008; Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011; Cass. n. 21346/2024).
9.Infine, deve rilevarsi che il COGNOME ha evocato esplicitamente il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., in un’ipotesi chiaramente preclusa, atteso che quest’ultima disposizione non può essere denunciata con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014). Occorre, infatti, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724).
9.1.In questo caso, emerge dalle decisioni allegate che in primo grado il ricorso veniva ritenuto tardivo e detta decisione veniva confermata in appello, evidenziando altresì che risultava la notifica di un atto di intimazione autonomamente impugnata del 29 novembre 2019 da cui si inferiva la conoscenza dei fermi amministrativi ( a conferma della tardività del ricorso avverso i fermi amministrativi).
10.Segue il rigetto del ricorso.
11.In applicazione del combinato disposto degli articoli 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma c.p.c., si deve condannare parte ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese in favore della RAGIONE_SOCIALE che liquida come da dispositivo e a pagare una sanzione di — euro a favore della RAGIONE_SOCIALE. Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, infine, si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
La Corte
Rigetta il primo motivo, dichiarati inammissibili il secondo ed il terzo; condanna il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della controricorrente e le liquida in complessivi euro 1.486,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna il contribuente al pagamento di euro 750,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
Condanna, inoltre, la ricorrente al versamento di euro 500,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME