Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17944 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17944 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22917/2017 R.G. nonché sul ricorso riunito iscritto al n. 26493/2017 R.G proposti da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in VERONA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che li rappresenta e difende
-ricorrenti – e contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL PIEMONTE n. 337/04/17 depositata il 24/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 337/04/17 del 24/02/2017, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR), rigettava gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e da Equitalia Nord RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza n. 116/01/14 della Commissione tributaria provinciale di Asti (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE nei confronti di un avviso di intimazione e della prodromica cartella di pagamento notificata per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata notificata a Cogep a seguito dell’accertamento eseguito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE che aveva ceduto alla prima, in data 28/09/2007, il ramo d’azienda relativo all’attività di impresa di costruzioni.
1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da AE e da Equitalia evidenziando che: a) la cartella di pagamento notificata da Equitalia era stata alterata con indicazioni a penna; b) prima della cartella di pagamento AE avrebbe dovuto notificare al cessionario un avviso di accertamento, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente; c) la cartella di pagamento era stata notificata senza la previa escussione del cedente.
Avverso la sentenza di appello venivano proposti due distinti ricorsi per cassazione: uno dal l’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER), quale successore di Equitalia (ricorso notificato il 28/09/2017); l’altro da AE e AER (ricorso notificato il 14/11/2017); entrambi i ricorsi sono affidati a tre motivi.
COGNOME non resisteva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento n. 26493/2017 al procedimento n. 22917/2017, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.
1.1. Il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nel procedimento n. 22917/2017 assume la qualifica di ricorso principale, essendo stato previamente notificato e regolarmente depositato in data 16/10/2017. Il ricorso proposto congiuntamente da AE e AER nel procedimento n. 26493/2017, sicuramente tempestivo, assume, invece, la qualifica di ricorso incidentale.
Il ricorso principale è affidato a tre motivi, di seguito brevemente illustrati.
2.1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla tardività delle censure proposte avverso la cartella di pagamento in sede di impugnazione dell’avviso di intimazione.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso principale si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 2560 cod. civ. e dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la CTR escluso la responsabilità solidale del cessionario del ramo di azienda originariamente in capo a RAGIONE_SOCIALE
2.3. Con il terzo motivo di ricorso principale si lamenta violazione degli artt. 12 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il ruolo sia stato formato solo in capo al cedente, con
conseguente impossibilità dell’Agente della riscossione di procedere nei confronti del cessionario in assenza di un atto impositivo.
Il ricorso incidentale di AE è pure affidato a tre motivi, di seguito brevemente illustrati.
3.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’avere la CTR affermato la falsità materiale di un documento (la cartella di pagamento) in difetto di competenza funzionale, essendo competente in via esclusiva il Tribunale ordinario.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 21 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla tardività delle censure proposte avverso la cartella di pagamento in sede di impugnazione dell’avviso di intimazione.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si contesta violazione o falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che non possa procedersi alla notificazione della cartella di pagamento nei confronti del cessionario responsabile in solido in difetto della previa notifica dell’avviso di accertamento e che la sussistenza del beneficium excussionis impedisca l’esecuzione nei confronti della fallita RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale sono fondati nei limiti di seguito precisati.
4.1. I ricorrenti affermano che la cartella di pagamento cui fa riferimento l’intimazione di pagamento è stata regolarmente notificata al contribuente in data 26/05/2012. Ne consegue che ogni questione relativa alla menzionata cartella di pagamento avrebbe dovuto essere
fatta valere in sede di impugnazione della cartella medesima, non già in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento successivamente notificata. La superiore questione sarebbe stata oggetto di rilievo fin dal primo grado del giudizio e sulla stessa la CTR non si sarebbe pronunciata
4.2. Orbene, va evidenziato che, nel caso di specie, non può parlarsi propriamente di omessa pronuncia, se non altro perché la questione della mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento e della conseguente inammissibilità, in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento, è stata esaminata dalla sentenza impugnata, che ne ha dato specificamente atto nella parte in fatto della sentenza impugnata (pag. 1-2 e pag. 2-3), con conseguente configurabilità di una decisione di rigetto implicito.
4.3. Peraltro, la questione è stata all’evidenza posta dalle ricorrenti anche sotto il profilo della violazione di legge, tanto che nel ricorso principale non è nemmeno stato indicato il parametro in base al quale viene effettuata la censura (se art. 360, primo comma, n. 4 ovvero n. 3); in ogni caso, è possibile riqualificarla, essendo ben chiara la volontà dei ricorrenti di contestare in diritto l’ammissibilità dell’impugnazione.
4.4. Nei termini ora prospettati la censura è fondata.
4.5. Invero, è pacifico che la società contribuente abbia ricevuto la regolare notifica della cartella di pagamento in data 26/05/2010 e che detta cartella di pagamento non sia stata impugnata nel termine previsto dalla legge.
4.6. Orbene, l’intimazione di pagamento , che fa seguito ad un precedente atto (la cartella di pagamento) divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto di imposizione tributaria, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo per vizi propri e non per
quelli relativi all’atto presupposto (cfr. Cass. n. 32062 del 12/12/2024; Cass. n. 37259 del 29/11/2021; Cass. n. 25995 del 31/10/2017).
4.7. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado, accogliendo il ricorso della società contribuente, ha esaminato questioni che riguardano, nella loro interezza, vizi della cartella di pagamento (in particolare, si afferma l’ insussistenza della responsabilità del cessionario ), che è atto presupposto all’intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 17/10/2013, non già vizi propri di quest’ultimo atto.
4.8. Ne consegue, alla luce della consolidata giurisprudenza sopra richiamata, l’inammissibilità dell’originaria impugnazione, inammissibilità che erroneamente non è stata dichiarata dal giudice di appello, il quale ha ritenuto di dovere confermare la sentenza di primo grado.
L’accoglimento dei superiori motivi , nei termini precisati, implica l’assorbimento degli altri motivi di ricorso principale e incidentale.
In conclusione, vanno accolti, nei limiti di cui si è detto, il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa va decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso della società contribuente.
6.1. L’intimata va condannata al pagamento, in favore di ciascuna delle ricorrenti, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra 52.000,01 e 260.000,00. La particolarità della questione di diritto affrontata nella presente controversia giustifica la
compensazione tra le parti delle spese relative ai soli gradi di merito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso proposta dall’intimata; condanna l’intimata al pagamento, in favore di ricorrente principale e ricorrente incidentale, delle spese del presente giudizio, che liquida, rispettivamente, in euro 5.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge ed in euro 5.900,00 oltre alle spese di prenotazione a debito. Compensa le spese dei giudizi di merito. Così deciso in Roma, il 20/11/2024.