Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5759 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5759 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
RAGIONE_SOCIALE
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 26028/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE con insegna ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in liquidazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in San Giorgio a Liri (FR) è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – e nei confronti di
-intimata –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio -sezione staccata di Latina n. 2012/39/2016, depositata l’11.04.2016 .
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
La CTP di Frosinone dichiarava inammissibile il ricorso proposto nel 2011 dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento n. 04720020015562340, per IVA relativa all’anno 1993 , notificata alla contribuente in data 19.03.2003;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio -sezione staccata di Latina accoglieva l’appello proposto dalla contribuente, osservando che:
il ricorso introduttivo era tempestivo e la società non poteva ritenersi decaduta dalla possibilità di impugnare il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento, ‘ in presenza di un Ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n. 37/40/02 a fondamento del ruolo e RAGIONE_SOCIALEa conseguente cartella’ ;
la cassazione RAGIONE_SOCIALEa predetta sentenza (riguardante l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo), successiva alla notificazione del ruolo e RAGIONE_SOCIALEa cartella impugnata, e la mancata riassunzione del relativo giudizio, con conseguente estinzione RAGIONE_SOCIALE stesso ex art. 393 cod. proc. civ., costituivano circostanze non contestate, che andavano valutate positivamente ai fini RAGIONE_SOCIALEa rimessione in termini RAGIONE_SOCIALEa contribuente per proporre ricorso avverso la cartella di pagamento;
-l’iscrizione a ruolo era avvenuta prima RAGIONE_SOCIALEa estinzione del giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR del Lazio n. 37/40/02, successivamente venuta meno a seguito di estinzione del giudizio ex art. 63 del d.lgs. n. 546
del 1992, sicchè detta iscrizione e la conseguente cartella di pagamento dovevano ritenersi nulle;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
la contribuente resisteva con controricorso , mentre l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione rimaneva intimato.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, 153, comma 2, cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo erroneamente che l’intervenuta cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello (avvenuta per un vizio processuale relativo alla mancata comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di udienza), riguardante l’atto impositivo (avviso di rettifica per IVA) , e l’inefficacia RAGIONE_SOCIALEa stessa per effetto RAGIONE_SOCIALEa sopraggiunta estinzione del giudizio, consentissero la ‘rimessione in termini’ RAGIONE_SOCIALEa società contribuente per impugnare la cartella di pagamento, dopo otto anni dalla sua notificazione;
con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 68, 19, comma 1, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR valutato circostanze ininfluenti ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento impugnata, essendo stata quest’ultima legittimamente emessa alla data RAGIONE_SOCIALEa sua notificazione;
con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2, 68 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 393 cod. proc, civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato la nullità RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, ritenendo erroneamente che la pretesa fosse infondata, sebbene l’estinzione del
giudizio riguardante l’avviso di rettifica, per mancata riassunzione, avesse determinato la definitività del predetto atto impositivo, essendo irrilevante che l’iscrizione a ruolo, avvenuta prima RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del giudizio, recasse l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR n. 37/40/02, poi cassata;
-preliminarmente va disattesa l’eccezione proposta dalla controricorrente di nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso per cassazione e di conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE stesso ricorso;
-per quanto riguarda il primo profilo RAGIONE_SOCIALE‘eccezione, riguardante la mancata coincidenza tra l’AVV_NOTAIO, che ha sottoscritto il ricorso, e il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha sottoscritto la relata di notifica, eseguita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 53 del 1994, richiamato dall’art. 55 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 69 del 2009, occorre richiamare, in primo luogo, l’art. 1 del R.D. n. 1611/1933, secondo il quale “La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Gli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti RAGIONE_SOCIALEa loro qualità” ;
la l. n. 103 del 1979, che ha apportato modifiche all’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (R.D. n. 1611/1933), prevede, poi, all’art. 19, per quanto qui rileva, che “(1.) Gli avvocati e procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati; (…) possono essere sostituiti nella trattazione RAGIONE_SOCIALE affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE o dall’AVV_NOTAIO distrettuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso entro trenta
giorni al consiglio RAGIONE_SOCIALE avvocati e procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. (2.) I procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo le disposizioni dei dirigenti RAGIONE_SOCIALE uffici, cui sono addetti” ;
come ha già condivisibilmente affermato questa Corte (Cass. n. 21985 del 28/10/2015), dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme richiamate, si evince che l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esercita la propria attività senza necessità di mandato, in base all’assegnazione RAGIONE_SOCIALE affari, e che viene prevista espressamente la possibilità di una sostituzione nella trattazione RAGIONE_SOCIALE affari assegnati; tale sostituzione, che va qualificata come ordinaria, per il caso di assenza, impedimento o giustificata ragione, rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa organizzazione interna RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio e non è soggetta a particolari obblighi di forma, diversamente da quella dovuta a “gravi motivi” da adottarsi con provvedimento motivato; è prevista inoltre la possibilità che i procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possano provvedere anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati, sia pure secondo disposizioni dei dirigenti RAGIONE_SOCIALE uffici, che mantengono tuttavia natura esclusivamente interna;
-premesso, quindi, che la competenza a svolgere l’attività di rappresentanza è RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che la ripartizione del lavoro tra gli avvocati ed i procuratori costituisce attività interna, disciplinata dall’art. 19 cit., nel caso in esame si tratta di una mera ripartizione interna di compiti, non soggetta ad obblighi di forma o di pubblicità, per cui non si ravvisa alcuna nullità;
-anche il secondo profilo RAGIONE_SOCIALE‘eccezione, relativo alla asserita necessità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.1 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 53 del 1994, ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa notifica, che l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia munito di autorizzazione personale da parte del RAGIONE_SOCIALE, è destituito di fondamento, in quanto ‘In materia di
notificazioni, l’art. 55, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 69 del 2009, nel consentire all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di procedere alle notificazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 53 del 1994, detta specifiche modalità esecutive, che prevalgono rispetto a quanto previsto dagli artt. 1 e 7 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge n. 53 del 1994, ove è richiesta la previa autorizzazione dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a cui l’AVV_NOTAIO è iscritto, atteso, peraltro, che per gli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è necessaria l’iscrizione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘ (Cass. n. 21985 del 2015 cit.);
ciò posto, il primo motivo è fondato;
il ricorso introduttivo avverso la cartella di pagamento, notificata in data 19.03.2003, era stato proposto tardivamente, essendo stato notificato solo nel 2011, dopo l’ intervenuta estinzione del giudizio riguardante l’atto prodromico (l’avviso di rettifica ), a seguito RAGIONE_SOCIALEa sua mancata riassunzione;
-la CTR ha errato nel non rilevare l’inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo che la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, riguardante l’a tto impositivo, e la sopravvenuta estinzione del relativo giudizio consentissero la ‘rimessione in termini’ RAGIONE_SOCIALEa società contribuente per impugnare la cartella di pagamento, emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, proprio a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza poi cassata;
per ottenere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ., invero, la parte richiedente deve dimostrare di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per una causa a lei non imputabile, perché estranea alla sua volontà (Cass. n. 21794/2015);
nella specie, la rimessione in termini è stata riconosciuta per l ‘intervenuta estinzione del giudizio riguardante l’atto impositivo e, quindi, per una circostanza sopravvenuta non riguardante il
procedimento di iscrizione a ruolo e di notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, che costituisce atto autonomamente impugnabile;
premesso che “la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex art. 393 c.p.c., e d.l.gs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto tributario, la definitività RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento ” (Cass. n. 23922/2016, n. 21143/2015, n. 16689/2013, n. 5044/2012, n. 3040/2008), il termine per proporre ricorso avverso la cartella di pagamento , emessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, in pendenza del giudizio d’impugnazione innanzi alla Corte di cassazione, non può essere condizionato dall’esito del giudizio riguardante il prodromico a vviso di rettifica;
-l’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame RAGIONE_SOCIALE restanti censure;
in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va dichiarat a l’ inammissibilità del ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite;
le spese dei gradi di merito devono essere compensate tra le parti, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘evoluzione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza in materia, mentre quelle di legittimità, liquidate in dispositivo solo in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , seguono la soccombenza; nulla va disposto in favore RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione, stante la sua mancata costituzione nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite;
compensa le spese dei gradi di merito e condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024.